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ApprofondisciNella redazione del bilancio d’esercizio, è fondamentale prestare attenzione agli obblighi di trasparenza riguardanti gli Aiuti di Stato.
La legge 4 agosto 2017, n. 124 (nota come “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, art. 1, commi da 125 e seguenti, e successive modifiche e integrazioni) ha introdotto, a partire dal 2018, specifici obblighi informativi per i beneficiari di erogazioni pubbliche.
La normativa distingue chiaramente gli obblighi in capo a due categorie:
Di seguito verranno fornite indicazioni specifiche riguardanti le imprese, che devono rendere noti gli importi e le informazioni relative alle erogazioni ricevute.
Chi ha ricevuto erogazioni pubbliche è tenuto a darne specifica evidenza nella nota integrativa del bilancio d’esercizio e, se presente, del bilancio consolidato. I termini di questo obbligo coincidono con quelli di approvazione dei bilanci annuali.
Le imprese che non sono obbligate a redigere la nota integrativa o che redigono il bilancio in forma abbreviata devono adempiere agli obblighi di trasparenza entro il 30 giugno di ogni anno, riferendosi all’esercizio finanziario precedente. Questo può essere fatto pubblicando le informazioni sui propri siti internet aziendali o, in mancanza di questi, sul portale digitale delle associazioni di categoria a cui appartengono.
Il Decreto Crescita ha chiarito che l’obbligo di trasparenza riguarda esclusivamente sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, sia in denaro che in natura, che non abbiano carattere generale e siano privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati nel precedente esercizio finanziario dalle pubbliche amministrazioni indicate all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai soggetti menzionati all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Come osservato dalla dottrina maggioritaria, il riferimento alle somme “effettivamente erogate” chiarisce che la rendicontazione dovrà seguire il criterio per cassa.
Grazie alla formulazione introdotta dal Decreto Crescita, l’obbligo riguarda esclusivamente gli aiuti di Stato, ossia incentivi caratterizzati da selettività. Esempi di aiuti di Stato includono: il Credito d’imposta per Investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno, il Credito d’imposta per Investimenti in beni strumentali ZES, il Credito d’imposta per Investimenti in beni strumentali nelle Regioni Sisma Centro-Italia, il Credito d’imposta Formazione 4.0, il Credito d’imposta per Investimenti pubblicitari, e il Credito d’imposta quale maggiorazione per gli investimenti in attività di R&S per le imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno, nonché il Credito d’imposta per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci inclusi i vaccini.
Non sono soggetti a questa disciplina, trattandosi di misure generali, ad esempio, il Credito d’imposta R&S Innovazione e Design (eccetto la maggiorazione del Credito d’imposta R&S per il Mezzogiorno, configurabile invece come Aiuto di Stato), e il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.
Per evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione nella nota integrativa del bilancio (o entro il 30 giugno di ogni anno sui siti internet, per le aziende non tenute alla redazione della nota integrativa o che redigono il bilancio in forma abbreviata) non si applica se l’importo totale di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, sia in denaro che in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, la registrazione effettuata dai soggetti che concedono o gestiscono questi aiuti sostituisce gli obblighi di pubblicazione che gravano sulle imprese.
Fino alla Legge 160/2023, ciò era valido a condizione che l’impresa beneficiaria dichiarasse, nella nota integrativa del bilancio o sul proprio sito internet, o in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza, l’esistenza di aiuti soggetti a obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
La Legge 27 ottobre 2023, n. 160, intitolata “Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2023, modifica la disciplina riguardante l’obbligo di pubblicazione delle erogazioni pubbliche a favore delle imprese. In particolare, l’articolo 8, comma 2 semplifica la normativa ed esenta le imprese da tale obbligo qualora le erogazioni costituiscano aiuti di Stato, inclusi gli aiuti de minimis, registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, eliminando la condizione secondo cui l’esistenza di tali aiuti deve essere comunque dichiarata dalle imprese nella nota integrativa al bilancio o, in assenza, sul proprio sito internet o sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.
Non essendo specificata una decorrenza precisa, si consiglia prudenza riguardo alle agevolazioni percepite prima del 30 novembre 2023, data di entrata in vigore della Legge 160/2023, suggerendo di adempiere completamente agli obblighi di trasparenza nella nota integrativa.
Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato potrebbe non riportare tempestivamente tutti gli aiuti ricevuti dall’impresa, a causa dei tempi tecnici necessari per la registrazione o per la specifica natura degli aiuti, che richiede oneri dichiarativi da parte del beneficiario. Esistono aiuti per i quali la registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato avviene in un momento successivo alla fruizione da parte dell’impresa beneficiaria. Secondo l’articolo 10, comma 1, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2017, n. 115, gli aiuti fiscali automatici o semi-automatici sono registrati nel Registro Nazionale dall’Agenzia delle Entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.
L’inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Se, entro 90 giorni dalla contestazione, il trasgressore non ha ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
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