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Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica

In continuità con le azioni già intraprese per l’ultimo semestre 2021 e il primo trimestre del 2022, sono state previste ulteriori misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. 

Il decreto del 27 gennaio, per il primo trimestre 2022 e con decorrenza 1 gennaio 2022, estende anche alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico) l’azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema.

Inoltre, per le imprese a forte consumo di energia elettrica i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. Tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente secondo le modalità stabilite dall’art. 15 dello stesso decreto legge.

Il provvedimento introduce inoltre un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia dal 1 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022 per l’energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull’energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione.

Infine è stabilita la riduzione di alcuni sussidi ambientalmente dannosi attraverso la revisione degli impieghi di prodotti energetici assoggettati a esenzione o riduzione delle accise e attraverso l’esclusione dal Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del carbone e del gas naturale.

(Fonte: Confindustria Brescia)

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