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Il microcredito è uno strumento finanziario che ha lo scopo di rispondere alle esigenze di inclusione finanziaria e sociale di coloro che presentano difficoltà di accesso al credito tradizionale. Non è semplicemente un prestito, ma un’offerta integrata di servizi finanziari e non finanziari. L’ente regolatore in Italia si chiama Ente nazionale per il microcredito – ENM (ente pubblico non economico che esercita funzioni di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti promossi dall’Unione Europea in questo ambito).
Ai sensi dell’art. 1, comma 14-quinquies della legge di conversione del Decreto Ristori del 18 dicembre 2020 n. 176, è operativo l’innalzamento dell’importo dai precedenti 25.000,00 euro agli attuali 40.000,00 euro. Tale disposizione – lasciando invariata la possibilità, prevista dalla normativa vigente, di un ulteriore aumento dell’importo pari a 10.000,00 euro in caso di credito frazionato – consente ai soggetti beneficiari del microcredito di ottenere un finanziamento complessivo massimo di 50.000,00 euro.
Possono beneficiare del microcredito:
- lavoratori Autonomi (professionisti iscritti agli ordini o associazioni iscritte in elenco L.4/13) titolari di partita Iva da non più di 5 anni e con massimo 5 dipendenti;
- imprese individuali titolari di partita Iva già costituite da non più di 5 anni e con massimo 5 dipendenti;
- società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società cooperative, titolari di partita IVA già costituite da non più di 5 anni e con massimo 10 dipendenti non soci.
Ai fini dell’accesso al Fondo di garanzia Microcredito, le imprese/professionisti devono avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la richiesta di finanziamento o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore,
- un attivo patrimoniale non superiore a 300.000,00 euro;
- ricavi non superiori a 200.000,00 euro;
- livello di indebitamento non superiore a 100.000,00 euro.
L’accesso alle operazioni di microcredito è ammesso per:
- acquisto di beni (incluse le materie prime necessarie alla produzione dei beni o servizi e le merci destinate alla vendita) o servizi connessi all’attività;
- pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti;
- sostenimento dei costi per corsi di formazione aziendale;
- ripristino capitale circolante;
- operazioni di liquidità.
I finanziamenti di microcredito che possono essere concessi dalle Banche convenzionate hanno le seguenti caratteristiche:
- durata massima di 7 anni;
- non possono essere assistiti da garanzie reali;
- non possono eccedere il limite di 40.000,00 euro per ciascun beneficiario. Tale limite può essere aumentato di 10.000,00 euro qualora il finanziamento preveda l’erogazione frazionata, subordinando i versamenti al pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse e al raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto.
(Fonte: fiscoetasse)
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