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Con la circolare n. 5/2023 il Gestore Mediocredito Centrale comunica che sono on line le nuove disposizioni e che saranno operative 15 giorni dopo la loro pubblicazione sui siti Intenet del Fondo di garanzia per le Pmi e del Ministero delle imprese e del Made in Italy, come previsto dal decreto interministeriale del 19 maggio 2022 (attuativo dell’articolo 15 del DL Sostegni bis).
La principale novità riguarda l’inclusione, tra i soggetti che possono richiedere la garanzia, delle società veicolo (SPV) costituite ai sensi della legge 130 del 1999 che, nell’ambito dei programmi di basket bond, sottoscrivono i titoli emessi dalle imprese finanziandosi a loro volta attraverso un’emissione di titoli sottoscritti da investitori istituzionali. Tra i possibili soggetti richiedenti la garanzia del Fondo, come nelle precedenti modalità operative, figurano anche le banche, gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB, le imprese di assicurazione, gli organismi collettivi del risparmio e i confidi.
L’art.15 del DL Sostegni-bis ha istituito nell’ambito del Fondo di garanzia una Sezione speciale, con una dotazione di 200 milioni, dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni regolate dalle nuove modalità operative.
Diventano ammissibili, oltre alle PMI, anche le cosiddette Mid Cap (imprese diverse dalle PMI con un numero di dipendenti inferiore a 499), un segmento di imprese particolarmente interessato all’emissione di minibond. Cresce inoltre la percentuale della garanzia: fermo restando che la copertura è in funzione della rischiosità del portafoglio misurata attraverso la probabilità di default (PD) media, per portafogli di obbligazioni che presentano una rischiosità più elevata la garanzia può arrivare al 25% dell’importo complessivo del portafoglio (contro l’8% delle vecchie modalità operative). Importo che, a sua volta, deve essere compreso tra 40 e 300 milioni. Da rilevare infine che i singoli bond devono avere un ammontare compreso tra i 2 e gli 8 milioni di euro (e durata massima di 10 anni), comunque non superiore al 5% dell’importo complessivo del portafoglio (contro il 3% delle vecchie modalità operative).
(fonte: Mediocredito centrale)
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