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Liquidità di pronto utilizzo per le imprese, tra crisi e uscita dal regime emergenziale del Fondo di Garanzia PMI

L’abbandono della disciplina speciale sarà progressivo: fino alla fine del 2022 sarà in vigore una regolamentazione transitoria.

Dopo oltre due anni dalla sua istituzione, il regime straordinario del Fondo di garanzia PMI arriva al capolinea; le misure emergenziali si applicheranno a tutte le richieste di ammissione presentate/completate fino al 23 giugno 2022 e deliberate entro e non oltre il 30 giugno 2022.

Si tratta in particolare dei provvedimenti previsti dai decreti-legge “Liquidità” dell’8 aprile 2020, “Agosto” del 4 agosto 2020 n. 104 “Energia” del 1° marzo 2022 n. 17. Tra le misure in scadenza si segnalano le seguenti:

  • gratuità per tutte le garanzie rilasciate su finanziamenti a sostegno di esigenze di liquidità derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia;
  • non applicabilità della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite;
  • innalzamento delle percentuali di copertura ai livelli massimi sia per la garanzia diretta che per la riassicurazione/controgaranzia;
  • ammissibilità delle operazioni di rinegoziazione e/o consolidamento su stessa banca/gruppo bancario di operazioni non già garantite dal Fondo;
  • concessione delle garanzie ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal Quadro Temporaneo;
  • cumulabilità della garanzia del Fondo con la garanzia di un confidi fino alla copertura pari al 100% del finanziamento;
  • ammissibilità delle operazioni di importo fino a 30.000 euro (lettera m);
  • concessione della garanzia senza applicazione del modello di valutazione del Fondo.

Per tutte le operazioni presentate/completate dal 24 giugno 2022 e deliberate dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2022, si applicheranno le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2022:

  • importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria pari a 5 milioni di euro;
  • definizione della fascia di valutazione dell’impresa beneficiaria attraverso l’applicazione modello di valutazione del Fondo sia con i dati economico-finanziari che con i dati andamentali;
  • ammissibilità delle imprese beneficiarie rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione.

Per quanto riguarda le percentuali di copertura nel secondo semestre del 2022, saranno le seguenti:

  • garanzia diretta dell’80% e riassicurazione all’80% su garanzia dei confidi non superiore all’80% del finanziamento
    – per operazioni finanziarie a fronte di investimento
    – per operazioni di liquidità in favore delle imprese nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione
  • garanzia diretta e riassicurazione al 60% per operazioni di liquidità in favore delle imprese nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione. Nel caso della riassicurazione la suddetta percentuale rappresenta il valore massimo che può assumere il prodotto tra la copertura offerta dal Fondo e quella offerta dal soggetto garante che, comunque, non può superare l’80% del finanziamento.

Anche in quest’ottica – e visto l’attuale scenario geo-politico-economico – appare importante conoscere e valutare, da parte delle imprese e sotto la guida di un consulente preparato, le soluzioni di reperimento veloce di liquidità, con particolare riferimento al mondo Fintech e a strumenti quali il noleggio operativo, che consentono di usufruire dei beni strumentali necessari alla propria attività a fronte di un esborso contenuto e senza incidere sull’indebitamento dell’azienda.

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