Legge di Bilancio 2022: novità agevolazioni e finanziamenti

Proroga e rimodulazione dei bonus per i beni materiali e immateriali 4.0 e del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design. Nuovo calendario per il superbonus 110%, conferma per tutto il 2022 del bonus facciate, ma con aliquota ridotta al 60%, stabilizzazione fino al 2024 di tutti gli altri bonus “minori”. Sono alcune delle misure agevolative previste dalla legge di Bilancio 2022, che introduce anche una nuova detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche, estende la garanzia SACE, il regime derogatorio del Fondo di garanzia PMI e del Fondo Gasparrini e rifinanzia il bonus tv.

In particolare:

Credito d’imposta impianti fonti rinnovabili

Al comma 812 viene istituito un credito d’imposta, ai fini dell’IRPEF, per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Sarà un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze a definire le modalità attuative.Le risorse finanziarie stanziate ammontano a 3 milioni di euro per il 2022.

Bonus investimenti 4.0

Viene prorogato e rimodulato il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 (art. 1, comma 44). In particolare:

  1. per gli investimenti in beni materiali strumentali 4.0 (indicati nell’Allegato A alla legge n. 232/2016) effettuati dalle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
    • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
    • 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;
  2. per gli investimenti in beni immateriali strumentali 4.0 (indicati nell’Allegato B alla Legge 232/2016), vengono previste le seguenti aliquote:
    • fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
    • dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
    • per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Credito d’imposta per attività di R&S, innovazione e design

Prorogata e modificata anche la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (art. 1, comma 45). In particolare:

    • il credito di imposta per la ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale viene esteso fino alla fine del 2031, ma dal 2023 sarà riconosciuto nella misura del 10%, con massimale a 5 milioni di euro;
    • il credito di imposta per le attività di innovazione tecnologica e il credito d’imposta per design e ideazione estetica, sarà riconosciuto nella misura del 10% (nel limite massimo di 2 milioni) fino al 2023, mentre nel 2024 e 2025 scenderà al 5% (sempre nel limite massimo di 2 milioni);
    • il credito d’imposta per innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, sarà pari al 15% fino al 2022 (con un limite massimo di 2 milioni), 10% (con un limite massimo di 4 milioni) nel 2023 e al 5% (con un limite massimo annuale di 4 milioni) nel 2024 e 2025.

Bonus quotazione PMI

Con il comma 46 viene esteso ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2022 il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI), istituito dalla legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018).

Dal 1° gennaio 2022, l’importo massimo del bonus fruibile scende da 500.000 a 200.000 euro.

Nuova Sabatini

Viene rifinanziata con 900 milioni di euro la Nuova Sabatini e reintrodotta l’erogazione in più quote per i finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro (art. 1, commi 47 e 48).

Sostegno all’internazionalizzazione

Il comma 49 incrementa:

    • di 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, la dotazione del Fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri ex 394/1981;
    • di 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, la dotazione del Fondo per la promozione integrata (ex art. 72, comma 1, del D.L. 18/2020).

Novità per il Fondo garanzia PMI

I commi da 53 a 58 intervengono sulla disciplina del Fondo di garanzia.

Innanzitutto, viene prevista la proroga fino al 30 giugno 2022 della disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI, di cui all’art. 13, comma 1, del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), prevedendo, al contempo, che a partire dal 1° aprile 2022, le garanzie saranno concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo.

Viene inoltre disposto che, dal 1° gennaio 2022, la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30 mila euro passa dal 90 all’80%.

Il comma 54 specifica che per le richieste di ammissione alla garanzia presentate a far data dal 1° luglio 2022 non trova più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo.

Ai sensi del comma 55, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo sarà pari a 5 milioni di euro e la garanzia sarà concessa mediante applicazione del modello di valutazione, fatta salva l’ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione.

Le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del predetto modello di valutazione saranno garantite dal Fondo nella misura massima del 60% dell’importo della medesima operazione finanziaria. In relazione alla riassicurazione, la misura massima del 60% è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all’importo dell’operazione finanziaria sottostante. Resteranno ferme le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal decreto ministeriale 6 marzo 2017.

Garanzia SACE

Il comma 59, intervenendo sull’art. 1 del D.L. n. 23/2020, proroga al 30 giugno 2022 l’operatività della Garanzia Italia.

Viene confermata fino al 30 giugno 2022 la garanzia SACE per le mid-cap (imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese), ex art. 1-bis.1 del D.L. n.23/2020.

Credito d’imposta carta

Ai commi 378 e 379 viene confermato anche per il 2022 il credito di imposta del 30% a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici per le spese sostenute per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa.

Fondo per l’efficienza energetica

Il comma 514 – intervenendo sull’art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 102/2014 – cambia la natura del Fondo nazionale per l’efficienza energetica da rotativa a mista e stabilisce che lo stesso possa provvedere anche all’erogazione di finanziamenti di cui una quota parte sia a fondo perduto, nel limite complessivo di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

L’incentivo sostiene interventi finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica.Le agevolazioni sono rivolte a imprese di tutti i settori, in forma singola o in forma aggregata o associata, ESCO e Pubbliche Amministrazioni.

Misure per l’agricoltura

Diverse le misure a favore delle imprese agricole (art. 1, commi 515-519 e 521-526).

Con il comma 523 si emenda l’art. 9, D.Lgs. n. 185/2000, armonizzandolo con la formulazione dell’art. 10-bis dello stesso decreto, per come modificato dall’art. 68, comma 9, D.L. n. 73/2021, che ha esteso la misura “ISMEA più impresa”, inizialmente prevista solo in favore dei giovani imprenditori, anche alle donne di tutte le età.

Si amplia inoltre la platea dei soggetti beneficiari della misura, eliminando il vincolo di soglia minima della metà numerica dei soci quale requisito di ammissibilità delle società.

Si prevede inoltre:

    • l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, di un “Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteo-climatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità”, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022;
    • l’incremento di 50 milioni di euro, per l’anno 2022, delle risorse finanziarie dedicate alle attività svolte da ISMEA a condizioni di mercato (aumenti di capitale, prestiti obbligazionari, strumenti finanziari partecipativi), per progetti di sviluppo delle società del settore agricolo e agroalimentare (ISMEA Investe);
    • l’incremento di 10 milioni di euro delle risorse finanziarie dedicate alle attività svolte da ISMEA per la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine;
    • l’incremento di 5 milioni per il 2022 della dotazione del Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile in agricoltura (ISMEA donne in campo);
    • l’incremento di 15 milioni di euro, per il 2022, delle risorse destinate a finanziare attività in favore dello sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (ISMEA più impresa).

Microcredito

Il comma 914 modifica la disciplina del microcredito:

    • elevando da 40.000 a 75.000 euro l’importo massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità;
    • consentendo agli intermediari di microcredito di concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza l’obbligo di assistenza di garanzie reali, nell’importo massimo di 100.000 euro;
    • prevedendo che le disposizioni di rango secondario individuino una durata ai finanziamenti fino a 15 anni e che nella concessione del microcredito siano escluse le limitazioni riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale dei soggetti finanziati

Ulteriori disposizioni

Tra le altre disposizioni, si segnalano:

    • l’adeguamento del perimetro geografico di applicazione del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno (ex art. 1, comma 98, legge n. 208/2015) a quanto è stato previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021 (art. 1, comma 176);
    • l’istituzione, presso il Ministero del Turismo, di un fondo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per l’accessibilità turistica delle persone con disabilità (art. 1, commi 176 e 177);
    • l’istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo economico, del Fondo per il sostegno alla transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, allo scopo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici. Sarà un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro per la Transizione ecologica, a definire le disposizioni attuative (art. 1, comma commi 478 e 479);
    • l’istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo economico, di un fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici del settore del turismo, dello spettacolo e dell’automobile, gravemente colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19. Sarà un decreto del Ministro per lo Sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del Ministro del Turismo e del Ministro della Cultura, a definire i criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione delle risorse (art. 1, commi 486 e 487);
    • l’incremento di 10 milioni, per ciascuno degli anni 2022 e 2023 delle risorse destinate al riconoscimento del credito di imposta, istituito dalla legge di Bilancio 2018, in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri (art. 1, comma 351);
    • la stabilizzazione, a decorrere dal 2022, della Card cultura ai giovani che compiono 18 anni (art. 1, commi 357-358);
    • la proroga al 31 dicembre 2022 del contributo per la riqualificazione elettrica dei veicoliex lettera b-bis) del comma 1031 della legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi 809 e 810);
    • l’incremento di 400 milioni di euro per l’anno 2022, 250 milioni nel 2023 e 100 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2036 delle risorse destinate ai contratti di sviluppo nel settore industriale (Sezione II);
    • l’incremento di 100 milioni di euro per ciascun anno dal 2022 al 2036 del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa (Sezione II);
    • l’incremento di 50 milioni per ciascun anno del triennio 2022-2024 delle risorse destinate agli interventi per l’autoimprenditorialità (Sezione II).

(Fonte: Ipsoa)

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