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Le novità del decreto collegato alla Manovra 2024

Proroga per il riversamento del bonus ricerca e sviluppo: la comunicazione passa dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024 e il riversamento dal 16 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024; varia la normativa inerente alla participation exemption sulle plusvalenze.

Durante il Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2023, l’Esecutivo ha ratificato un decreto legge che fa “da supporto” alla legge di Bilancio 2024, delineando vari aspetti cardine della manovra. Nello specifico, analizzando la bozza di decreto, emergono alcune norme in ambito fiscale, tra le più rilevanti:

  • il posticipo, per gli enti IVA, del pagamento dell’acconto IRPEF da novembre 2023 a gennaio 2024 con l’opzione di suddividerlo;
  • la proroga del trasferimento del bonus ricerca e sviluppo con l’annuncio che passa dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024 e il trasferimento dal 16 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024;
  • l’aggiornamento del regolamento legato al contributo eccezionale di solidarietà per le aziende energetiche;
  • una modifica della disciplina sulla participation exemption sulle plusvalenze. Inoltre, vi sono disposizioni riguardanti lavoro, pensioni, rinnovo contratti statali, enti territoriali, accademie, trasporto urbano e settore sportivo. Qui di seguito vengono illustrati alcuni dettagli sulle disposizioni più importanti della bozza, rimandando ulteriori dettagli a quando la manovra sarà formalizzata.


Rinvio dell’acconto IRPEF di novembre. È previsto il rinvio dell’acconto IRPEF di novembre 2023. Se la versione attuale della norma nel decreto annesso venisse ratificata, esclusivamente per l’anno fiscale 2023, gli individui con partita IVA che nel precedente anno fiscale hanno riportato ricavi o compensi inferiori o uguali a 170.000 euro, potrebbero procedere al pagamento della seconda quota di acconto, basato sulla dichiarazione fiscale, escludendo i contributi previdenziali, entro il 16 gennaio 2024, o in cinque rate uguali, a partire dal mese di gennaio, con scadenza il 16 di ogni mese, aumentate dell’interesse annuo del 4%. In sintesi, ciò significa che:

  • il posticipo riguarda solo l’acconto di novembre 2023;
  • possono usufruire del posticipo esclusivamente i possessori di partita IVA;
  • questi devono aver dichiarato nel 2022 ricavi o compensi al massimo di 170.000 euro;
  • i contributi previdenziali di chi è iscritto alle gestioni IVS dei commercianti e degli artigiani e alla gestione separata non sono inclusi nel posticipo;
  • il pagamento è previsto per il 16 gennaio 2024, sia in un’unica soluzione che in 5 rate con le seguenti scadenze: 16 gennaio 2024, 16 febbraio 2024, 16 marzo 2024, 16 aprile 2024 e 16 maggio 2024;
  • sulle rate dopo la prima si applica un interesse del 4% annuo. Dato che la disposizione cita la “seconda rata di acconto basata sulla dichiarazione fiscale”, dovrebbero rientrare nel posticipo i pagamenti degli acconti delle tasse sostitutive (come la tassa sostitutiva per i regimi forfettari, la cedolare secca sugli affitti, l’IVIE e l’IVAFE). Chi ha un’imposta in acconto inferiore o uguale a 103 euro e paga un unico acconto dovrebbe invece essere escluso.

Riversamento bonus ricerca e sviluppo. Si modificano le scadenze relative al riversamento del bonus fiscale per la ricerca e sviluppo. Si precisa che per coloro che hanno compensato in modo improprio il bonus fiscale per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, accumulato a partire dall’anno fiscale successivo a quello in vigore al 31 dicembre 2014 e fino all’anno fiscale in vigore al 31 dicembre 2019, è stata concessa l’opzione di riversare l’ammontare del bonus utilizzato indebitamente, escludendo penalità e interessi. Il processo di riversamento spontaneo riguarda coloro che (negli anni fiscali sopra citati) abbiano intrapreso, sostenendo i relativi costi, attività che non sono totalmente o parzialmente riconosciute come attività di ricerca e sviluppo ammissibili per il bonus fiscale. In linea con le recenti direttive, le scadenze vengono stabilite come segue:

  • entro il 30 giugno 2024 (invece del 30 novembre 2023) deve essere inoltrata una specifica domanda all’Agenzia delle Entrate per usufruire del meccanismo di riportamento spontaneo del bonus fiscale;
  • entro il 16 dicembre 2024 (invece del 16 dicembre 2023) l’ammontare del bonus utilizzato erroneamente in compensazione, come riportato nella notifica inviata all’Agenzia delle Entrate, deve essere depositato;
  • per coloro che optano per un pagamento rateizzato in tre tranche, la prima deve essere versata entro il 16 dicembre 2024, mentre le successive (sulle quali, a partire dal 17 dicembre 2024, si applicano interessi al tasso legale) entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026 (invece delle date 16 dicembre 2024 e 16 dicembre 2025 precedentemente previste).

Regolamentazione delle plusvalenze sulla cessione di partecipazioni.

Ci sono direttive specifiche che riguardano le plusvalenze derivanti dalla vendita onerosa di partecipazioni qualificate, escludendo quelle ottenute attraverso la vendita di contratti stipulati con associati non residenti e quelle provenienti dalla vendita di quote di capitale o di patrimonio, titoli, strumenti finanziari equivalenti, contratti di associazione in partecipazione e contratti di co-interesse stipulati da entità con sede in Paesi con regimi fiscali privilegiati. Più dettagliatamente, si stabilisce che:

  • tali plusvalenze, relative al 5% del loro totale, vengono aggregate matematicamente alla quota corrispondente delle rispettive minusvalenze;
  • qualora le minusvalenze superino le plusvalenze, l’importo eccedente può essere detratto, ma solo fino al 5% del totale delle plusvalenze realizzate nei successivi periodi fiscali, e non oltre il quarto periodo. Questo a condizione che venga dichiarato nel modulo dei redditi relativo all’anno fiscale in cui sono state realizzate le minusvalenze. Tali regole si applicano alle vendite di partecipazioni qualificate che rispettano i criteri stabiliti nelle sezioni a), b), c) e d) del paragrafo 1 dell’articolo 87 del TUIR. Queste vendite devono essere effettuate da società e organismi con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea o dell’Area Economica Europea che permette un’efficace condivisione di informazioni e che siano lì soggetti a un’imposta sul reddito delle imprese.

Il decreto presenta varie altre novità che coinvolgono la previdenza, l’impiego statale, gli enti territoriali e le istituzioni accademiche. In riferimento a ciò, le innovazioni principali includono:

  • per mitigare l’impact dell’inflazione del 2023 e proteggere il valore d’acquisto delle pensioni, eccezionalmente l’adeguamento pensionistico previsto per il 2022 è stato posticipato al 1° novembre 2023;
  • le azioni per recuperare i pagamenti non dovuti legati alla verifica del reddito inizieranno entro il 31 dicembre 2024;
  • è stato accelerato il rinnovo dei contratti del settore pubblico;
  • è stato rialimentato il Fondo per bilanciare definitivamente la diminuzione dei proventi da biglietti per il trasporto dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, dovuta alle restrizioni di capienza per il COVID-19;
  • è costituito un Fondo per supportare gli studenti universitari e aumentare alloggi e posti per studenti fuori sede, tramite acquisto o locazione a lungo termine di immobili dedicati a residenze universitarie;
  • sono stanziati 50 milioni di euro per il 2023 per promuovere gli investimenti delle PMI;
  • il Fondo nazionale per le politiche sociali ha visto un incremento di 10 milioni per il 2023;
  • è stato chiarito che il bonus una tantum del 2022 riguarda lavoratori a tempo parziale con sospensioni cicliche nel 2021, ossia periodi non lavorati di minimo un mese e complessivamente tra sette e venti settimane;
  • per il 2023, ai lavoratori con caratteristiche analoghe nel 2022 viene assegnato un bonus una tantum di 550 euro, purché non abbiano altri stipendi o pensioni. Questo bonus è unico per lavoratore.

(fonte: Ipsoa)

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