La Centrale dei Rischi

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Cos'è la Centrale dei Rischi

La centrale dei Rischi: molto se ne parla, soprattutto negli ultimi anni, ma pochi sanno bene di cosa si tratta. Se dovessimo spigarla con parole molto semplici e immediate, diremmo che la centrale dei rischi altro non è che una banca dati, grazie alla quale è possibile avere un quadro completo della situazione debitoria sia delle famiglie, che delle imprese. Sia dell’individuo persona fisica, quindi, che dell’azienda persona giuridica.

La centrale dei rischi è uno strumento utilizzato per la più in ambito bancario e finanziario e assume una particolare importanza nel momento in cui un individuo, una famiglia o un’impresa si rivolgono ad un istituto di credito oppure ad una società finanziaria per chiedere un finanziamento, quindi aprire una situazione debitoria nei confronti di banca o finanziaria.
Coloro (individui o imprese) che avranno a quel punto una buona storicità (puntualità nei pagamenti, omogeneità nella gestione del debito, esposizione debitoria proporzionata alle possibilità e al patrimonio) otterranno quel finanziamento più agevolmente e in tempi relativamente più stretti.

In caso contrario sarà più difficile ottenere il finanziamento, oppure verranno imposti alcuni passaggi per migliorare la propria centrale dei rischi prima di poter accedere al credito richiesto. Ecco perché la centrale dei rischi è diventata uno strumento cruciale e importantissimo in mano a banche e finanziarie per poter valutare la capacità di restituire i finanziamenti da parte dei loro clienti e per valutare preventivamente la concessione o meno di un finanziamento.

La centrale dei rischi è gestita dalla Banca d’Italia, come in altri stati europei, le banche nazionali gestiscono le centrali dei rischi di quei Paesi. Rappresenta una situazione che, quindi, accomuna la dinamica finanziaria di tutta Europa.

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Come funziona la Centrale dei Rischi

In centrale rischi vengono registrate tutte le forme di finanziamento, ovvero i classici mutui e finanziamenti, ma anche le aperture e le linee di credito e in taluni casi sono registrate anche le garanzie, in particolare nel caso in cui l’importo da restituire alla banca o alla finanziaria superi quella che viene definita come “soglia di censimento” ovvero i 30 mila euro.

Se il cliente è considerato però “in sofferenza” ovvero ha serie difficoltà a pagare il suo debito, la garanzia viene registrata anche sotto la soglia dei 30 mila euro, ma sopra la soglia dei 250 euro. Non solo.
La registrazione in centrale dei rischi avviene anche quando un istituto bancario concede un semplice credito di firma ad un cliente e l’importo della garanzia supera la soglia di censimento.
Oppure quando ci si fa garanti di un finanziamento altrui, ad esempio nel caso molto comune in cui si sottoscriva una fideiussione a favore di un famigliare che accende un mutuo.

Ad “informare” la centrale dei rischi sono proprio i soggetti che ricevono la domanda di finanziamento, ovvero le banche, le finanziarie o i soggetti intermediari e non si tratta di una facoltà, ma di un vero e proprio obbligo di legge. Si tratta, in realtà, di una spola di informazioni che avviene mensilmente. Gli istituti di credito, le finanziarie e gli intermediari trasmettono ogni mese le informazioni riguardanti i loro clienti alla centrale rischi, la quale restituisce il quadro completo dell’individuo o dell’impresa a coloro che hanno concesso il credito.

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La differenza fra Registrazione e Segnalazione

Da non confondere la registrazione in centrale dei rischi e la segnalazione alla centrale dei rischi.

Il primo è un passaggio che, come si evince in precedenza, avviene in forma automatica a fronte della contrazione di un debito che supera la soglia dei 30 mila euro (oppure, come visto, dei 250 se il contraente è in sofferenza).

Il secondo, ovvero al segnalazione, rappresenta la classificazione di un cliente come debitore in sofferenza e viene segnalato dagli intermediari (banche o finanziarie) quando ritengono che il cliente abbia gravi difficoltà nella restituzione del proprio debito. Segnalazione che non avviene a fronte del singolo debito, ma a fronte di una situazione finanziaria complessiva ritenuta preoccupante.

Importante sottolineare che ognuno, individuo o impresa, ha il diritto di sapere se è segnalato in centrale dei rischi ed avere accesso alle informazioni che lo riguardano, con facoltà anche di chiedere la correzione, dimostrandone lo sbaglio, delle informazioni presenti nella centrale dei rischi.

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Il ruolo strategico per la stabilità finanziaria

Sbagliato considerare la centrale dei rischi una sorta di lista nera, perché sarebbe molto riduttivo. In realtà la centrale dei rischi è una fotografia della storia creditizia di un soggetto o di un’impresa.

Può, quindi, contenere informazioni negative (difficoltà e ritardi nella restituzione del debito), ma anche informazioni positive (regolarità di pagamento, puntualità, esposizione bilanciata e responsabile). Ed è altrettanto vero che non basta il ritardo nella restituzione di una rata per classificare il cliente in difficoltà, ma la classificazione deve tenere conto della situazione complessiva di quel cliente.

Il ruolo strategico della centrale dei rischi è quindi quello di permettere a banche, finanziarie e intermediari di conoscere quello che viene denominato come “merito di credito” che altro non è che la capacità di restituzione dell’importo di un finanziamento da parte di un individuo, di una famiglia o di un’impresa. Lo scopo insito nella conoscenza del “merito di credito” è proprio quello di garantire stabilità al mondo creditizio e finanziario. Non solo.

La conoscenza della situazione della centrale dei rischi di un cliente può permettere al soggetto creditore di proporre soluzioni su misura, che tengano conto della storia creditizia del cliente stesso, la sua capacità di rimborso, le sue tempistiche. Le informazioni che gli intermediari segnalano alla centrale dei rischi, altro non sono che le informazioni base del finanziamento che hanno concesso: le caratteristiche del finanziamento, la durata, la tipologia… dai piccoli prestiti ai grandi finanziamenti, in funzione delle categorie di censimento nelle quali il cliente è inserito. È chiaro che questo passaggio comporta che i dati personali vengano captati senza alcuna autorizzazione da parte del proprietario di tali dati, ma si tratta di un passaggio lecito in quanto Banca d’Italia gestisce la centrale dei rischi ai fini di interesse pubblico.

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La nuova classificazione di “default”

Ad aumentare il valore della Centrale dei Rischi, proprio dall’inizio del 2021, è entrata in vigore la nuova definizione di default, prevista dal Regolamento europeo in materia. E rispetto al recente passato i criteri di definizione del default sono diventati più stringenti.

Per default si intende la classificazione dei clienti a fini prudenziali da parte di banche e intermediari finanziari. In default (debitori deteriorati) possono andare clienti per i quali ricorra una di queste condizioni:

  1. il ritardo di oltre 90 giorni nel pagamento di un’obbligazione rilevante (per rilevante si intende 100 euro per le esposizioni al dettaglio, 500 euro per le altre)
  2. il giudizio da parte di una banca che difficilmente quel debitore potrà adempiere alla sua obbligazione senza ricorrere all’escussione di garanzie. E questa nuova definizione di default va ad avvalorare il ruolo strategico della centrale dei rischi, non modificandone i criteri, ma aumentandone certamente la funzione.

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L’accesso alla propria centrale dei rischi

I dati così contenuti nella centrale dei rischi sono protetti e riservati e per legge non possono essere divulgati o comunicati ad altri soggetti se non coloro che hanno la facoltà di richiederli (potrebbe essere anche un istituto di credito che richiede di sapere la situazione di un soggetto o di un’impresa non sua cliente, ma che gli abbia chiesto un finanziamento).

A tali dati possono quindi accedere soltanto: gli intermediari finanziari, i titolari di quelle informazioni, le autorità di vigilanza e le autorità giudiziarie nello svolgimento delle loro funzioni. I soggetti (individui o imprese) hanno in ogni caso diritto oltre che all’accesso, alla riservatezza, alla correttezza dei dati che li riguardano e alla segnalazione in caso di situazione di sofferenza.

L’accesso alle informazioni della centrale dei rischi, per coloro che ne hanno diritto, è assolutamente gratuito.

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Accedere alla propria centrale dei rischi: vademecum

Per scaricare la propria centrale dei rischi spesso, soprattutto le imprese, si avvalgono di intermediari, al fine di mettere in campo tutte le azioni necessarie. La centrale dei rischi, infatti, può essere consultata dal web ma tramite una procedura specifica.
Si accede al link apposito sul sito della Banca d’Italia e si sceglie se inviare la richiesta tramite SPID/CNS oppure se stampare e firmare il modulo cartaceo di richiesta.

Nel primo caso, una volta effettuato e profilato (in funzione della natura giuridica del soggetto richiedente) l’accesso è necessario inserire una serie di dati (personali e della società per la quale si richiedono le informazioni), i propri contatti e solo successivamente scaricare il documento elaborato dalla Banca d’Italia.

La procedura cartacea comporta maggiore tempo, perché una volta giunti alla conclusione del percorso di inserimento dati, viene generata una ulteriore scheda da firmare e inviare e i risultati vengono inviati dopo un periodo di 4/5 giorni.

Una novità importante per le imprese è stata introdotta a partire dal 2 ottobre 2020. Le società, infatti, possono sottoscrivere sulla piattaforma “servizi online” un abbonamento gratuito che permette alle stesse di ricevere mensilmente i dati della propria centrale dei rischi (procedura che avviene tramite casella di posta certificata). La sottoscrizione di tale abbonamento avviene in ogni caso attraverso una procedura on line da parte del rappresentante legale munito di SPID/CNS. Sia per l’accesso sporadico, che per la sottoscrizione dell’abbonamento (e sia per la procedura on line, che per quella cartacea), le imprese si avvalgono, come detto, in moltissimi casi di intermediari (imprese di mediazione creditizia) che curano tutta la pratica d’accesso a fronte di semplice delega da parte del cliente.

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I Crediti che non rientrano nella Centrale dei Rischi

Una buona parte del mondo della finanza digitale, per sua natura snello e immediato nelle risposte ai clienti e vantaggioso per quanto riguarda l’accesso al credito, non rientra nella centrale dei rischi. Questo significa che il cliente che si avvale di alcune piattaforme Fin Tech per il proprio credito non vedrà quel credito segnalato alla Centrale dei Rischi, nella quale appariranno soltanto i crediti segnalati da istituti di credito e finanziarie tradizionali.

Tuttavia, anche la concessione di quel credito non è esente da approfondimenti sulla capacità di solvenza da parte del cliente, che viene svolta direttamente dalla piattaforma di Fin Tech, la quale, come società finanziaria, può avere accesso ai dati della Centrale dei Rischi per valutare la situazione finanziaria del richiedente. Di fatto, comunque, quell’eventuale credito non aumenta l’esposizione finanziaria del cliente nella Centrale dei Rischi.

Un ottimo suggerimento è quello di appoggiarsi a professionisti del settore, ovvero società di mediazione creditizia, che dispongono di un’ampia rosa di strumenti fintech, al fine di non appesantire la Centrale Rischi del cliente.

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