Incentivi: dall’1 gennaio in vigore il nuovo Codice

Fra le novità: apertura ai lavoratori autonomi, spinta alla digitalizzazione e introduzione del “bando – tipo”

Il Codice degli incentivi alle imprese entra in vigore dal 1° gennaio 2026 e riordina le norme già esistenti.
Nasce come impegno del PNRR e riguarda soprattutto le misure del MIMIT. Di seguito un breve riassunto delle ultime novità introdotte:

  • Sono esclusi gli incentivi fiscali automatici, quelli contributivi e alcune agevolazioni 4.0 e 5.0.
  • Il Codice punta su programmazione, monitoraggio e valutazione dell’efficacia degli incentivi.
  • Ogni amministrazione centrale dovrà adottare un Programma degli incentivi con obiettivi, risorse e tempi.
  • È previsto un sistema informativo unico con Registro nazionale degli aiuti e Incentivi.gov.it.
  • Viene rafforzato il coordinamento Stato-Regioni tramite un Tavolo permanente sugli incentivi.
  • Le Regioni mantengono autonomia, ma possono coordinarsi per evitare sovrapposizioni.
  • Per i professionisti è confermato il diritto di accesso agli incentivi, con meno ostacoli nei bandi.

Arriva il “Codice per gli incentivi” – una sorta di “normativa quadro” che riordina tutta la materia a livello nazionale. Tre i pilastri su cui fonda radici il nuovo decreto, che entra in vigore dall’1 gennaio 2026: la trasparenza, la semplificazione e la digitalizzazione.

Entriamo ora nel dettaglio del nuovo codice. Fra le novità più importanti, c’è la possibilità per i lavoratori autonomi di partecipare ai bandi in forma stabile e strutturata, equiparandoli alla piccola e media impresa e considerandoli al pari della micro impresa.

Questa condizione generale del Codice, varia a seconda dei singoli bandi, in cui verranno specificate le caratteristiche per poter accedere, ma apre un’opportunità importante per le centinaia di migliaia di lavoratori autonomi italiani, fino ad ora esclusi dalla maggior parte degli incentivi.

La partecipazione dei lavoratori autonomi dipende anche dalla modalità di istruttoria dei singoli bandi. Se cronologica, risulta completamente compatibile con la libera professione e non necessita di un apparato amministrativo complesso, del quale i lavoratori autonomi potrebbero non essere forniti. Se basata su priorità, punteggi, soglie e parametri qualitativi, ovvero sulla qualità del progetto, risulta altrettanto fattibile.

Se, invece, l’istruttoria fosse basata su percorsi di confronto, negoziazione e coprogettazione, risulterebbe, per sua natura, più difficilmente applicabile alle caratteristiche di lavoro autonomo.

Oltre a questa apertura nei confronti dei lavoratori autonomi, il nuovo codice, riordinando completamente la materia, si pone l’obiettivo di potenziare sempre più gli strumenti digitali, nel solco dell’esperienza di “Incentivi.gov.it”.

Infine, è significativa anche l’introduzione del concetto di “bando-tipo” ovvero il tentativo di uniformare i principali contenuti dei procedimenti e di fatto, sarà importante, su questo specifico aspetto, il confronto continuo e fattivo fra Stato e Regioni.

Il “bando-tipo“, predisposto tramite decreto MIMIT, deve contenere alcuni elementi fissi, tra cui: obiettivi e base giuridica, risorse disponibili, soggetti responsabili dell’attuazione dell’incentivo, condizioni di ammissibilità soggettiva e oggettiva (operazioni e spese ammissibili), modalità di determinazione del beneficio, procedure di fruizione, tempistiche, modalità di erogazione, disciplina delle variazioni, controlli e possibili ipotesi di revoca.

L’accesso alle agevolazioni può prevedere anche elementi premianti come il rating di legalità, la parità di genere, l’inclusività nei confronti di persone disabili, la valorizzazione del lavoro femminile, giovanile, del lavoro di cura e della natalità.

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