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I vantaggi del rating di legalità

La procedura per l’attribuzione del rating di legalità fa capo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

Il rating di legalità è uno strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane, volto alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l’assegnazione di un “riconoscimento” –  misurato in “stellette” –  indicativo del  rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business.  All’attribuzione del rating l’ordinamento ricollega vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l’accesso al credito bancario.

L’impresa che intende richiedere il rating deve: avere sede operativa nel territorio nazionale; avere raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’ultimo esercizio chiuso nell’anno precedente alla richiesta; risultare iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni (sono ammessi anche i soggetti iscritti soltanto al Repertorio Economico e Amministrativo).

L’impresa deve presentare all’Autorità apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante, dichiarando:

  • che nei confronti delle figure apicali dell’impresa (anche coloro la cui carica e/o posizione è cessata nell’anno precedente la richiesta di rating) non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, per varie fattispecie di reato tra cui i reati tributari e quelli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (sono ricompresi tra i soggetti rilevanti anche gli amministratori della società controllante o della società o dell’ente che esercita attività di direzione e coordinamento sulla società che richiede l’istituto);
  • che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna e non sono state adottate misure cautelari per illeciti amministrativi;
  • di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità e della Commissione europea per illeciti antitrust gravi;
  • di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità per pratiche commerciali scorrette;
  • di non essere destinataria di provvedimenti dell’Autorità competente di accertamento del mancato rispetto dell’obbligo di pagamento di imposte e tasse e di accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi e assicurativi;
  • di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia fissata dalla legge in vigore sulla disciplina dell’uso del contante esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili;
  • di non essere destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici;
  • di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell’ANAC in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici;
  • se impresa collettiva di non essere controllata di diritto o di fatto da società o enti esteri, per i quali, in virtù della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono le quote di proprietà del capitale o comunque il controllo.

Dopo cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza o del provvedimento di condanna, il rating potrà essere rilasciato a determinate condizioni.

Per l’attribuzione del rating di legalità è necessario il rispetto di tutti i requisiti di cui sopra (il possesso dei requisiti è attestato mediante autocertificazione). In questa ipotesi l’impresa ha diritto all’attribuzione di un punteggio base pari a una stella. Il punteggio base può essere incrementato (fino a un massimo di tre stelle) in caso di:

  • adesione ai protocolli o alle intese di legalità finalizzati a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata;
  • utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;
  • adozione di una funzione o struttura organizzativa che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa o di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 231/2001;
  • adozione di processi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility;
  • iscrizione in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;
  • adesione a codici etici di autoregolamentazione;
  • adozione di modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.

L’Autorità, su proposta della Direzione competente, delibera l’attribuzione del rating entro sessanta giorni
dal ricevimento della richiesta. L’Autorità, ove intenda negare l’attribuzione del rating, comunica all’impresa i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, l’impresa ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni.

Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.
In caso di perdita di uno dei requisiti l’Autorità con proprio provvedimento dispone la revoca del rating con decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto meno.

Vantaggi del possesso del rating.

Le pubbliche amministrazioni, in sede di predisposizione dei provvedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese, tengono conto del rating di legalità ad esse attribuito, secondo le modalità stabilite nel decreto medesimo,  prevedendo almeno uno dei seguenti sistemi di premialità per le imprese in possesso del rating:

  • preferenza in graduatoria;
  • attribuzione di punteggio aggiuntivo;
  • riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

Il sistema o i sistemi di premialità sono prescelti in considerazione della natura, dell’entità e della finalità del finanziamento, nonché dei destinatari e della procedura prevista per l’erogazione e possono essere graduati in ragione del punteggio conseguito in sede di attribuzione del rating.
Le banche tengono conto della presenza del rating di legalità attribuito alla impresa nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti.
Inoltre, le banche considerano il rating di legalità tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell’impresa e ne tengono conto nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione, ove ne riscontrino la rilevanza rispetto all’andamento del rapporto creditizio.

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