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Garanzie SACE e contributi per le imprese danneggiate dal conflitto in Ucraina

Nell’ambito del Temporary Crisis Framework spiccano le garanzie sui finanziamenti prestate da SACE (fino al 90%) e i contributi a fondo perduto per le PMI che hanno subito cali della produzione o incrementi dei costi di acquisto.

Il “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” sarà in vigore fino al 31 dicembre 2022. In tale ambito sono previste diverse misure volte a facilitare l’accesso alla liquidità per le imprese nazionali tra cui spiccano senz’altro:

  • il Temporary framework “Ucraina”;
  • le garanzie prestate da SACE;
  • i contributi a fondo perduto per il sostegno alle imprese colpite dalla crisi.

Il Temporary framework “Ucraina”.

Nell’ambito di questo regime “di favore” il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito per l’anno 2022 un fondo con dotazione di 130 milioni di euro necessario a calmierare le ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.

Più nel dettaglio, nell’ambito delle novità introdotte dal D.L. n. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”) all’esito della conversione nella Legge 15 luglio 2022 n. 91 sono previste:

  • specifiche garanzie prestate da SACE per il sostegno alla liquidità delle imprese (artt. 15 e 15-ter);
  • contributi a fondo perduto per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi Ucraina (art. 18).

Le garanzie prestate da SACE.

Operativamente SACE concede, fino al 31 dicembre 2022, garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a sostenere le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi attuale.

Si noti che l’art. 15-ter, introdotto in sede di conversione in legge, ha allargato il sistema delle garanzie anche alle imprese che effettuano lo stoccaggio di gas naturale, sempre nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla normativa Ue per gli Aiuti di Stato.

Per beneficiare delle garanzie l’impresa deve dimostrare alternativamente che:

  • la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sull’attività d’impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi,
  • l’attività d’impresa è limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità sono conseguenza di tali circostanze.

Beneficiarie della garanzia sono le imprese:

  • che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014;
  • in difficoltà alla data del 31 gennaio 2022, purché siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, o abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o abbiano presentato un piano ai sensi dell’articolo 67 del R.D. n. 267/1942, a condizione che alla data di presentazione della domanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto finanziatore possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.

Le garanzie operano per finanziamenti:

  • di durata non superiore a 6 anni (estensibile fino a 8), con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi. Non saranno ammessi preammortamenti di durata rappresentata da frazione di anno ma solo per multipli di 3 mesi;
  • di importo non superiore al maggiore tra:
    – il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali (se l’impresa ha iniziato la propria attività dopo il 31.12.2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi) e
    – il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento.

Il finanziamento coperto dalla garanzia, inoltre, deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni.

La copertura della garanzia è la seguente:

  • 90% se Dipendenti in Italia ≤ 5.000 e Fatturato ≤ 1,5 miliardi di euro
  • 80% se Dipendenti in Italia > 5.000 e Fatturato tra 1,5 e 5 miliardi di euro
  • 70% se Fatturato > 5 miliardi di euro

Il processo per l’ottenimento della garanzia SACE si compone di diverse fasi, al termine delle quali l’impresa riceve il finanziamento o la linea di credito richiesta. Le modalità operative da seguire sono distinte a seconda della classe di fatturato dell’impresa e del numero dei dipendenti in Italia.

Contributi a fondo perduto per il sostegno alle imprese colpite dalla crisi Ucraina.

Sotto il profilo soggettivo, beneficiarie dell’agevolazione sono le piccole e medie imprese (diverse da quelle agricole) che rispettano cumulativamente i seguenti requisiti:

  • effettivo coinvolgimento (diretto o indiretto) negli ultimi 2 anni in operazioni commerciali con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
  • abbiano subito nel corso dell’ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto un incrementato del costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati di almeno il 30% rispetto al costo di acquisto medio dello stesso periodo del 2019;
  • abbiano registrato nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019.

Le risorse del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:

  • 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
  • 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 compresi tra 5 milioni di euro e 50 milioni di euro.

(Fonte: fiscoetasse)

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