Ricerca e sviluppo, sanatoria con saldo e stralcio al 50%
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ApprofondisciDopo oltre due anni dalla sua istituzione, il regime straordinario del Fondo di garanzia PMI arriva al capolinea; le misure emergenziali si applicheranno a tutte le richieste di ammissione presentate/completate fino al 23 giugno 2022 e deliberate entro e non oltre il 30 giugno 2022.
Il cambio di regole è illustrato dal Mediocredito Centrale (MCC) con la circolare 24 maggio 2022, n. 4.
Le misure straordinarie in scadenza.
Con la fine del mese di giugno scade la disciplina straordinaria del Fondo dettata dai D.L. n. 23/2002, n. 104/2020 e n. 17/2022. In particolare, il regime derogatorio troverà applicazione per le richieste di ammissione presentate/completate fino al 23 giugno 2022 e deliberate entro e non oltre il 30 giugno 2022.
Tra le misure che usciranno di scena figura la gratuità per tutte le garanzie rilasciate su finanziamenti a sostegno di esigenze di liquidità derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia (art. 8, c. 1, lett. b). D.L. 17/2022).
Per le garanzie rilasciate oltre il 30 giugno 2022 non troveranno più applicazione anche le seguenti disposizioni:
Cosa cambia per piccoli prestiti fino a 30.000 euro.
Con il 30 giugno scadrà anche parte della disciplina straordinaria per i piccoli prestiti fino a 30.000 euro. Dal 1° luglio 2022, cessa l’operatività della misura anche nei confronti degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Con la fine del mese di giugno, per i finanziamenti garantiti, non si potrà più richiedere di adeguare l’importo entro il limite massimo di 30.000 euro. Anche oltre il 30 giugno 2022, invece, resta possibile:
Disciplina post 1° luglio 2022.
La conclusione del regime speciale del Fondo non comporta però l’immediata applicabilità del regime ordinario. Si aprirà infatti una fase di transizione, la cui disciplina è dettata dalla legge di Bilancio 2022.
Le nuove disposizioni si applicheranno a tutte le operazioni presentate/completate a far data dal 24 giugno 2022 e deliberate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.
Nella fase transitoria, resta confermato a 5 milioni di euro l’importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria.
Fino alla fine del 2022, poi, saranno ammissibili le imprese beneficiarie rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione del Fondo. La fascia di valutazione dell’impresa beneficiaria sarà definita attraverso l’applicazione modello di valutazione del Fondo, il quale dovrà essere necessariamente alimentato, in fase di presentazione della richiesta di ammissione, sia con i dati economico-finanziari che con i dati andamentali dell’impresa beneficiaria.
Il regime transitorio si caratterizza inoltre per una copertura più alta per i prestiti destinati a investimenti e a supporto della liquidità per le imprese a maggior rischio.
In particolare, in favore di operazioni finanziarie a fronte di investimento, la garanzia sarà pari all’80%. Per le operazioni di riassicurazione, la copertura del Fondo sarà concessa nella misura dell’80% in favore dei soggetti garanti a condizione che la garanzia rilasciata da quest’ultimo non sia superiore all’80%.
Per le operazioni finanziarie concesse a esigenze di liquidità, invece, le garanzie saranno pari:
Per tutti i tipi di finanziamento, la misura della controgaranzia sarà pari al 100% della quota dell’importo garantito dal soggetto garante qualora lo stesso sia autorizzato ai sensi dell’articolo 1, lettera ccc), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 marzo 2017 ovvero pari alla riassicurazione qualora lo stesso non sia autorizzato.
Misure del decreto Aiuti.
Non bisogna dimenticare anche il recente potenziamento dell’intervento del Fondo di garanzia PMI ad opera del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022). In particolare, l’articolo 16 prevede che la garanzia del Fondo PMI, previa approvazione della Commissione Europea, può arrivare al 90% per i finanziamenti:
La garanzia sarà concessa:
(Fonte: Ipsoa)
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