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Fondo di Garanzia PMI: sezione speciale per le PMI dell’indotto delle grandi imprese in crisi

Mediocredito Centrale ha annunciato l’operatività del fondo di garanzia, progettato per facilitare l’accesso al credito delle PMI che fanno parte della filiera delle grandi imprese in crisi.

Per essere ammesse, le imprese beneficiarie devono aver generato, negli ultimi cinque anni precedenti alla richiesta di garanzia, almeno il 35% del fatturato medio complessivo dall’impresa committente soggetta a procedure di amministrazione straordinaria. Quali sono le altre condizioni per ottenere la garanzia?

Sono attive le misure del fondo di garanzia a supporto delle PMI della filiera delle imprese strategiche in amministrazione straordinaria. Le circolari 4/2024 e 8/2024 di Mediocredito Centrale indicano che sono in vigore le disposizioni per la garanzia pubblica previste dal D.L. n. 9/2024, successivamente integrate, con modifiche, nella legge n. 28/2024.

La legge n. 28/2024, che introduce disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese strategiche, è entrata in vigore il 19 marzo 2024 e ha:

  • Abrogato il D.L. n. 9/2024, che conteneva misure urgenti per la tutela delle filiere delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria;
  • Convertito in legge il D.L. n. 4/2024, relativo a disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico;
  • Introdotto nel D.L. n. 4/2024 l’art. 2-bis, che prevede misure di supporto e accesso alla liquidità per microimprese e PMI che forniscono beni e servizi a imprese strategiche ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria. In questo articolo è confluita, con alcune modifiche, la disciplina relativa all’intervento del Fondo, precedentemente contenuta nell’art. 1 del D.L. n. 9/2024.

La circolare n. 8/2024 introduce modifiche e integrazioni alle direttive della circolare n. 4/2024, annunciando che, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 28/2024, è stato abrogato il D.L. n. 9/2024.

Inoltre, sia nella circolare n. 4/2024 che nella circolare n. 8/2024, è prevista l’ammissibilità delle imprese classificate in fascia 5 del modello di valutazione del fondo di garanzia (quelle con il peggior merito creditizio), la gratuità dell’intervento e l’aumento delle percentuali di copertura all’80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione.

Queste misure riguardano le PMI fornitrici e creditrici di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria. Le imprese beneficiarie devono aver generato, negli ultimi cinque anni precedenti la richiesta di garanzia, almeno il 35% del fatturato medio complessivo dall’impresa committente soggetta a procedure di amministrazione straordinaria.

Condizioni di accesso al fondo di garanzia

La norma è finalizzata a sostenere l’accesso al credito delle PMI che forniscono beni e servizi a imprese “commissariate”. L’aggravarsi dell’esposizione debitoria delle imprese in amministrazione straordinaria causa difficoltà nel pagamento dei crediti vantati dalle PMI fornitrici, generando un bisogno di liquidità.

La circolare n. 8/2024 del Mediocredito Centrale, relativa al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge n. 662/96, art. 2, c. 100, lett. a), regola l’applicazione delle “Misure per il sostegno e l’accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese strategiche ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria” previste dall’art. 1, D.L. n. 9/2024, pubblicato nella G.U. n. 27 del 2 febbraio 2024 e successivamente abrogato dalla legge n. 28/2024.

Modifiche e integrazioni delle Circolari Mediocredito

Nella circolare n. 8/2024, Mediocredito Centrale introduce modifiche e integrazioni rispetto alla circolare n. 4/2024, comunicando che, con l’entrata in vigore della legge n. 28/2024, il D.L. n. 9/2024 è stato abrogato. Inoltre, la stessa legge n. 28/2024 ha convertito in legge il D.L. n. 4/2024, recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese strategiche”, e ha introdotto l’art. 2-bis, nel quale è confluita, con modifiche, la disciplina relativa all’intervento del Fondo, precedentemente contenuta nell’art. 1 del D.L. n. 9/2024.

In particolare, la garanzia del Fondo è concessa alle micro, piccole e medie imprese, anche se rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti Disposizioni Operative, che:

  • sono fornitrici e creditrici di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 207/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 231/2012, e che sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria dopo il 3 febbraio 2024 (nella circolare n. 4/2024 era previsto dopo l’entrata in vigore del decreto);
  • hanno prodotto, negli ultimi cinque anni precedenti la domanda di garanzia, almeno il 35% del fatturato medio complessivo con l’impresa committente soggetta a procedure di amministrazione straordinaria (nella circolare n. 4/2024 si richiedeva che negli ultimi due anni precedenti la domanda, oltre il 50% del fatturato fosse prodotto con l’impresa committente in amministrazione straordinaria).

Alle PMI, definite secondo l’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014, che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell’aggravamento della posizione debitoria delle imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale (ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 207/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 231/2012) e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria dopo l’entrata in vigore del decreto, viene concessa a titolo gratuito, dalla data di entrata in vigore del decreto fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, la garanzia del Fondo di cui all’art. 2, c. 100, lett. a), della legge n. 662/1996, fino alla misura:

  • Dell’80% dell’importo dell’operazione finanziaria, per la garanzia diretta;
  • Del 90% dell’importo dell’operazione finanziaria di primo livello, per la riassicurazione.

Alla richiesta di garanzia del Fondo deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, prevista dal comma 2 dell’art. 2-bis, per certificare l’importo del fatturato medio e dei crediti vantati nei confronti dell’impresa committente. Questa dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria e controfirmata dal Presidente del collegio sindacale o dal revisore unico, o, in assenza di tali organi, da un professionista iscritto nell’albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, o in quello dei consulenti del lavoro, che attesti la sussistenza del requisito per la richiesta alla data della richiesta stessa.

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