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Fondo di Garanzia: de minimis e regolamento di esenzione applicabili anche al settore pesca

Lo stabilisce una circolare del 9 marzo del Mediocredito Centrale.

A partire dal 9 marzo, le aziende coinvolte nella produzione, trasformazione e vendita di prodotti ittici hanno maggiori opportunità di utilizzare il Fondo di Garanzia PMI gestito da Mediocredito Centrale.

Con la circolare n. 23 del 9 marzo, infatti, MCC ha comunicato che le imprese nel settore della pesca e della trasformazione e vendita di prodotti ittici possono ottenere la garanzia del Fondo anche secondo le condizioni stabilite dal Regolamento UE n. 717/2014 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura e dal Regolamento n. 1388/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e vendita dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

Questo significa che tali imprese non saranno più soggette alle restrizioni previste dal Temporary Framework, fino ad ora unico regime utilizzabile per gli aiuti nel settore, riguardo all’importo degli aiuti, durata delle operazioni e plafond per la singola impresa.

Le richieste di accesso alla garanzia secondo il regolamento de minimis pesca e il regolamento di esenzione pesca possono essere presentate a partire dal 9 marzo 2023.

È importante ricordare che le imprese nel settore della pesca possono accedere anche alle garanzie ISMEA disciplinate dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 9 ottobre 2020. In particolare, l’intervento ISMEA è previsto sotto forma di garanzia diretta per finanziamenti a medio o lungo termine (su richiesta degli enti finanziatori); cogaranzia, controgaranzia e riassicurazione, su richiesta di confidi o di altri fondi di garanzia; garanzia per transazioni commerciali e garanzia per portafogli costituiti da esposizioni di durata non inferiore a diciotto mesi e di importo non superiore a 1 milione di euro.

(fonte: Fasi)

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