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FAQ 5.0: le macchine mobili non stradali non sono ammesse

Sono invece ammissibili i veicoli agricoli e forestali, ma l’utilizzo di combustibili fossili deve essere temporaneo.

Condizioni per veicoli e impianti nella Transizione 5.0

Il GSE ha pubblicato delle FAQ per chiarire alcuni dubbi relativi alla Transizione 5.0, fornendo delucidazioni rivolte a imprese e professionisti. Si specifica che le macchine mobili non stradali alimentate da combustibili fossili non sono ammesse. Inoltre, il GSE chiarisce che, nonostante l’uso di carburanti alternativi come HVO o biodiesel, tali macchine non possono essere agevolate poiché omologate per combustibili fossili. Sono invece ammissibili i veicoli agricoli e forestali, ma l’utilizzo di combustibili fossili deve essere temporaneo, inevitabile per ragioni tecniche e riferito a un investimento sostitutivo. È fondamentale che la sostituzione comporti il passaggio da motori Stage I (o precedenti) a Stage V. Contestualmente all’acquisto del nuovo veicolo, deve essere dismesso un veicolo già in possesso dell’azienda, con motore Stage I (o precedente) alla data del 31 dicembre 2023. La dismissione deve essere certificata tramite un attestato di rottamazione.

Il GSE sottolinea inoltre che sia i moduli che le celle degli impianti fotovoltaici devono essere fabbricati in Paesi membri dell’Unione Europea. Anche se non è richiesto un importo minimo di spesa, la produzione energetica massima prevista non può superare il 105% del fabbisogno energetico dell’azienda e i costi massimi ammissibili sono definiti dal Decreto attuativo del MIMIT.

Un ulteriore chiarimento riguarda la possibilità di presentare nuove richieste per una stessa struttura produttiva: non è possibile farlo se ci sono già richieste in stato di “bozza” o “inviata”. Tuttavia, è consentito inviare nuove richieste se per la struttura sono già presenti progetti conclusi, ritirati o rigettati. Un progetto si considera concluso quando il GSE ha inviato all’impresa la notifica di “Ricevuta di conferma del credito utilizzabile in compensazione” dopo la comunicazione del completamento del progetto di innovazione.

Nel costruire lo scenario controfattuale, le imprese devono stimare i volumi produttivi attesi. Questo si applica soprattutto ai consumi energetici delle aziende di nuova costituzione o a quelle che introducono nuovi processi. Per calcolare tali consumi, devono essere presi in considerazione almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato UE o SEE nei cinque anni precedenti l’inizio del progetto, confrontando i consumi medi con quelli previsti dal progetto innovativo.

Infine, il Piano Transizione 5.0 non è applicabile agli investimenti per i quali ordini o prenotazioni siano stati effettuati già nel 2023, anche se la consegna e l’installazione avvengono nel 2024. La data di inizio del progetto di innovazione corrisponde al primo impegno giuridicamente vincolante per l’acquisto dei beni, o a qualsiasi altra azione che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi per prima.

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