Emergenza Corona Virus: sospensione e allungamento mutui e leasing

Associazioni imprenditoriali e bancarie in soccorso alle PMI che stanno subendo gli effetti dell’emergenza Corona Virus. Ecco cosa è possibile fare per sospendere/allungare mutui e leasing

La crisi legata alla diffusione del Corona Virus in Italia ha portato le Associazioni d’impresa e l’ABI, organismo che riunisce gli istituti di credito italiani, a firmare un “addendum” all’accordo sul credito già operativo. Grazie a questa operazione, le piccole e medie imprese la cui operatività è stata compromessa dal diffondersi di questa emergenza, possono chiedere la sospensione o l’allungamento dei mutui, sia a medio termine che a breve, compresi i leasing.

Per gli affidamenti bancari in essere al 31 gennaio 2020, le imprese colpite dalla crisi attuale, potranno quindi avere due opzioni: sospendere il rimborso della quota capitale delle rate fino a un anno (sia per mutui che per canoni di leasing) oppure allungare i mutui fino al 100 per cento della durata residua dell’ammortamento (in pratica: raddoppio del tempo residuo).

In attesa che lo Stato intervenga con misure volte a gestire l’emergenza e direttamente rivolte alle imprese, questo “addendum” all’accordo rappresenta una prima opportunità di riprogrammazione del futuro della piccola e media impresa italiana. Anche perché l’accordo è sottoscritto dalla quasi totalità degli istituti di credito italiani (il 90 per cento di quelli attivi nel Paese).

Hanno aderito all’accordo: AGCI Confcooperative Legacoop riunite in Alleanza delle Cooperative Italiane, CIA, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confimi Industria, Confindustria, Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confersercenti riunite in Rete Imprese Italia.

Di seguito i termini tecnici estratti fedelmente dall’accordo siglato fra associazioni imprenditoriali e ABI:

2 Imprese in Ripresa 2.0

2.1 Ambito di applicazione e condizioni generali

2.1.1 La misura prevede la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti (d’ora in poi banche) di: i) sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti; ii) allungare la scadenza dei finanziamenti.

2.1.2 Possono chiedere l’applicazione della misura le micro, piccole e medie imprese (PMI) operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori.

2.1.3 Le PMI, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non-performing, ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. 

2.1.4 La misura è applicabile ai finanziamenti in essere alla data della firma del presente Accordo. Le rate possono essere già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente), ma da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.

2.1.5 Non possono essere ammessi alla misura i finanziamenti in relazione ai quali sia stata già concessa la sospensione o l’allungamento nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale.

2.1.6 Qualora il finanziamento sia assistito da garanzie, l’estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria per la realizzazione dell’operazione.

2.1.7 Le operazioni sono impostate su base individuale dalle banche aderenti all’iniziativa senza alcuna forma di automatismo nella realizzazione della misura.

2.1.8 Nell’effettuare l’istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione.

2.1.9 Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o dall’ottenimento delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca al cliente.

2.1.10 Resta ferma la possibilità per la banca aderente di offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dal presente Accordo.

2.1.11 Le richieste di attivazione della misura potranno essere presentate dalle imprese a partire dal 1° gennaio 2019 ed entro il termine di validità dell’Accordo, che è fissato al 31 dicembre 2020. 

2.1.12 Al fine di garantire la continuità delle misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti fino alla data di entrata in vigore del presente Accordo, il periodo di validità dell’Accordo per il Credito 2015, limitatamente alla “Misura Imprese in Ripresa”, è prorogato fino al 31 dicembre 2018. 

2.2 Condizioni e modalità di applicazione della sospensione

2.2.1 La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui) anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing, immobiliare ovvero mobiliare (in questo secondo caso la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing). 

2.2.2 Sono ammissibili alla sospensione anche i mutui e le operazioni di leasing finanziario assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora: i) l’ente che eroga l’agevolazione abbia deliberato l’ammissibilità dell’operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet e; ii) a seguito dell’operazione di sospensione, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato.

2.2.3 Le banche aderenti realizzano le sospensioni, secondo le modalità previste dal presente Accordo, anche per le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario, a condizione che il finanziamento sia già in ammortamento alla data di presentazione della domanda e che sia presente un piano di rimborso rateale, nel quale siano identificabili le quote capitale e interessi delle singole rate, ovvero sia un’operazione assimilabile in termini di strutturazione del piano di rimborso.

2.2.4 Il periodo di sospensione massimo è di 12 mesi.

2.2.5 Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. Per le operazioni di leasing, verrà coerentemente postergato anche l’esercizio di opzione di riscatto. 

2.2.6 Eventuali garanzie aggiuntive sono valutate ai fini di mitigare o annullare l’eventuale incremento del tasso di interesse, considerando la misura e la qualità della copertura medesima.

2.2.7 Il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di sospensione può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi per la banca, strettamente connessi alla realizzazione dell’operazione medesima fino a un massimo di 60 punti base. Fermo restando quanto sopra, alle PMI non possono essere addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione dell’operazione di sospensione.

2.3 Condizioni e modalità di applicazione dell’allungamento

2.3.1 L’allungamento è applicabile ai mutui, ai finanziamenti a breve termine e al credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali, in essere alla data della firma del presente Accordo.

2.3.2 Il periodo massimo di allungamento dei mutui è definito dalle parti fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento. Per il credito a breve termine e per il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni. Per i finanziamenti garantiti da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato di cui all’art. 48-bis del D.Lgs. 385/93, resta fermo quanto previsto dall’Accordo per il credito e la valorizzazione delle nuove figure di garanzia del 12 febbraio 2018.

2.3.3 Le operazioni di allungamento delle scadenze a breve termine possono anche essere chieste in relazione ad insoluti di pagamento che l’impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca.

2.3.4 Il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di allungamento può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in linea con i maggiori oneri per la banca connessi alla realizzazione dell’operazione medesima. 

2.3.5 In caso di allungamento, l’importo della rata di ammortamento, determinata al nuovo tasso di interesse deve risultare inferiore in misura apprezzabile rispetto a quella originaria, come condiviso dall’impresa all’atto della ridefinizione della durata del finanziamento.

2.3.6 Eventuali garanzie aggiuntive, anche nella forma del trasferimento sospensivamente condizionato di un bene immobile secondo previsto dall’art. 48-bis del D.Lgs. 385/93, sono valutate ai fini di mitigare o annullare l’incremento del tasso di interesse, considerando la misura e la qualità della copertura medesima.

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