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Decreto Sostegni ter: 200 milioni per negozi e ambulanti

Scopo degli aiuti è contenere gli effetti negativi causati dalle misure di prevenzione e contenimento del Covid-19 che hanno interessato i commercianti al dettaglio.

Il decreto Sostegni ter istituisce – nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico – il Fondo per il rilancio delle attività economiche, con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022. Scopo del fondo è concedere aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio.

In attesa del provvedimento attuativo del MISE che definirà i termini e le modalità per accedere ai contributi, vediamo chi sono i beneficiari e le caratteristiche dei nuovi ristori.
Gli aiuti sono rivolti alle aziende del commercio al dettaglio che rientrano nei seguenti codici Ateco 2007:

  • 47.19: commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati
  • 47.30: commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • 47.43: commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
  • 47.5: commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati
  • 47.6: commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati
  • 47.71: commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
  • 47.72: commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
  • 47.75: commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
  • 47.76: commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
  • 47.77: commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati
  • 47.78: commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati
  • 47.79: commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
  • 47.82: commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature
  • 47.89: commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
  • 47.99: altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati

Possono accedere alla misura gli esercenti che, contemporaneamente:

  • nel 2019 hanno avuto un ammontare di ricavi non superiore a 2 milioni di euro,
  • nel 2021 hanno subìto una riduzione del fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019.

L’aiuto destinato a ciascuna impresa ammessa al beneficio è pari a una percentuale applicata alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al 2021 e quello dei ricavi riferiti al 2019:

  • il 60% per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400mila euro;
  • il 50% per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400mila euro e fino a un milione di euro;
  • il 40% per i soggetti con ricavi 2019 superiori a un milione di euro e fino a due milioni.

L’importo, se necessario, verrà ridotto per garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Nel caso in cui le risorse stanziate non risultino sufficienti a soddisfare tutte le istanze validate, il contributo sarà riconosciuto in misura proporzionale in base ai fondi disponibili e al numero delle richieste ammesse, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.

(Fonte: fasi.eu)

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