Decreto liquidità e Garanzie: webinar SA Finance il 23 aprile

Quali sono le opportunità contenute nel decreto liquidità per le imprese, i professionisti e gli autonomi? Come funziona il nuovo regime delle garanzie pubbliche? Quali altri strumenti ulteriori di liquidità prevede il mercato? I nostri esperti ne parlano con tutti voi nel corso di un webinar gratuito.

Misure a supporto di imprese, professionisti, artigiani e lavoratori autonomi: è il succo del “decreto liquidità” – la normativa emessa in piena pandemia da corona virus e destinata a sostenere l’economia italiana di fronte all’impatto devastante della situazione.

Un pacchetto che, se approfondito oggi, permette alle imprese di farsi trovare pronte nel momento in cui ci sarà la possibilità di riprendere a lavorare, ma soprattutto di gestire la situazione attuale facendo riferimento a strumenti e opportunità messe in campo dallo Stato.

Per illustrarle nel dettaglio, SA Finance, che svolge un ruolo anche di prezioso osservatorio sul settore, propone un webinar gratuito programmato per il 23 aprile alle ore 15 e tenuto dai suoi collaboratori: Simone Treccani Responsabile Back Office e Analisi e Raffaele Allegri Responsabile Commerciale linee di credito.

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Temi principali del webinar:

  • Approfondimento del Decreto Liquidità (opportunità per imprese, professionisti e autonomi)
  • Opportunità odierne di finanziamento e liquidità per le imprese, anche facendo ricorso al FIN – TECH

Il webinar punterà molto anche sul tema centrale di ogni finanziamento: la garanzia, proprio perché il decreto liquidità ha interamente riordinato la materia delle garanzie pubbliche fino al 31 dicembre 2020. Eccone in sintesi alcuni aspetti:

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FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Una grande novità rispetto alla situazione vigente prevede che l’accesso al Fondo di garanzia delle PMI, che successivamente all’emergenza verrà definitivamente trasformato in uno strumento capace di garantire fino a 100 miliardi anno, venga snellito e semplificato soprattutto negli elementi necessari per accedere alle garanzie. Il tutto al fine di produrre tre effetti principali:

  • garanzia al 100 per cento per i prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi fino a un massimo di 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito. In questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia;
  • garanzia al 100 per cento (di cui 90 a carico dello Stato e 10 a carico del Confidi) per i prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi fino a un massimo di 800.000 euro, senza valutazione Centrale Rischi;
  • garanzia al 90 per cento per i prestiti fino a 5 milioni di euro, senza valutazione Centrale Rischi.

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FONDO CENTRALE DI GARANZIA

Fino al 31 dicembre dell’anno in corso è prevista la totale gratuità della garanzia per chi accede al fondo. Oltre a questo, rispetto al tradizionale funzionamento del Fondo prima della pandemia, ecco le novità sul funzionamento:

  • Importo massimo garantito per singola impresa elevato da 2,5 a 5 milioni di euro
  • Estensione della garanzia su singole operazioni alle grandi imprese con numero di dipendenti non superiore a 499
  • Innalzamento delle percentuali di copertura della garanzia
  • Possibilità di accesso alla garanzia del Fondo (con copertura dell’80 per cento in garanzia diretta e al 90 per cento in riassicurazione) per operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a condizione che sia prevista la contestuale erogazione di credito aggiuntivo al soggetto beneficiario pari ad almeno il 10 per cento dell’importo del debito rinegoziato
  • Estensione automatica garanzia del Fondo per finanziamenti sospesi a causa del COVID-19
  • Garanzia concessa senza valutazione del soggetto beneficiario
  • Estensione garanzia anche in favore di soggetti segnalati in centrale rischi: “inadempienze probabili” nonché con presenza di operazioni classificate come “scadute” o “sconfinanti deteriorate” successivamente alla data del 31 gennaio 2020
  • Garanzia concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano di risanamento
  • Zero commissioni nei casi di mancato perfezionamento dei finanziamenti garantiti
  • Possibilità di cumulo della garanzia del Fondo con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00
  • Anticipazione dell’erogazione del credito rispetto alla concessione della garanzia del Fondo
  • Potenziamento garanzie su portafogli di finanziamenti con innalzamento a 500mln Euro al fine di incrementare la quota di erogazioni crediti per le piccole imprese a maggior rischio, attraverso l’aumento dell’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti, l’accesso alla garanzia senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo, l’innalzamento delle percentuali di copertura sui singoli finanziamenti inclusi nei portafogli e sull’ammontare complessivo del portafoglio.

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GARANZIA SACE

Non solo. Il decreto liquidità indirizza un’ulteriore opportunità per imprese di grandi dimensioni e PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo centrale di Garanzia, ovvero prevede che fino al termine dell’anno in corso possano godere di una garanzia di SACE sui finanziamenti bancari accordati a particolari condizioni che sono:

  • durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento;
  • impresa beneficiaria non inclusa nella categoria delle imprese in difficoltà e non avente esposizioni deteriorate, salvo quelle maturate da febbraio 2020;
  • importo garantito non superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell’impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019;
  • impegno dell’impresa beneficiaria a non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Qualora i finanziamenti oggetto della domanda abbiano tali caratteristiche, SACE prevede le seguenti coperture:

  • 90 per cento dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi;
  • 80 per cento dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compresso tra 1,5 e 5 miliardi (su base consolidata);
  • 70 per cento per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi (su base consolidata).

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