Decreto aiuti: gli strumenti di garanzia per le imprese

Le conseguenze legate alla pandemia e al conflitto in Ucraina stanno mettendo a dura prova cittadini e contribuenti, che hanno visto aumentare l’inflazione, il prezzo dei carburanti e il costo per le forniture di luce e gas.

I dati Istat del PIL relativi al primo trimestre 2022 trasmettono un timido ottimismo per il prosieguo dell’anno: è vero che si è registrato un calo dello 0,2% rispetto al trimestre precedente, ma la diminuzione è stata meno marcata delle previsioni formulate dai tecnici del ministero dell’Economia, che avevano stimato una contrazione dello 0,5% del saldo complessivo rispetto agli ultimi tre mesi del 2021.

Considerando il contesto pandemico e bellico attuale risulta però piuttosto difficile immaginare che le famiglie e le imprese italiane possano guardare il futuro con ottimismo.

In risposta a queste crescenti preoccupazioni si è concentrato l’Esecutivo stanziando 14 miliardi di euro, che si aggiungono ai circa 16 miliardi messi sul piatto la scorsa estate e ai più recenti 4,4 miliardi di marzo; complessivamente oltre 30 miliardi che rappresentano circa 2 punti percentuali del nostro PIL. Si punta a contrastare la perdita di potere d’acquisto che grava su una platea di 28 milioni tra lavoratori dipendenti, pensionati e autonomi.

Il decreto Aiuti prevede alcune misure a supporto delle esigenze di liquidità delle imprese, colpite dagli effetti della crisi russo-ucraina, attraverso la proroga dei meccanismi di garanzia forniti da Sace e dal Fondo centrale, fino al 31 dicembre 2022. Fuori poi dal Temporary framework, vengono disciplinati i meccanismi di garanzia concessi da Sace a condizioni di mercato.

L’articolo 15 della bozza di provvedimento riguarda gli interventi di Sace nel solco dell’esperienza passata, ovvero a favore di banche e istituzioni finanziarie che concedono credito alle imprese colpite dagli effetti della crisi bellica. Tale intervento, previsto fino a fine anno, è conforme alla normativa europea in tema di aiuti di Stato. Andrà compreso in che modo l’impresa potrà dimostrare di essere stata colpita dagli eventi in termini di rincari delle materie prime, del gas e dell’energia.
In linea con la passata legislazione in tema di Covid, sono comunque escluse quelle imprese che al 31 gennaio 2022 si trovavano in situazione di difficoltà in base al regolamento (UE) n. 651/2014, ovvero con esposizioni classificate come sofferenze secondo la normativa bancaria, mentre possono essere incluse quelle che hanno presentato un concordato in continuità o abbiano stipulato accordi di ristrutturazione del debito o presentato un piano attestato.

La garanzia riguarda finanziamenti di durata non superiore a sei anni (con al massimo tre anni di preammortamento) che non superano il maggiore fra:

  • il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; si guarda al fatturato singolo o consolidato in caso di Gruppo, ma realizzato comunque in Italia;
  • il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti quello della richiesta di finanziamento inviata dall’impresa beneficiaria al soggetto finanziatore.

La garanzia copre il 90% dell’importo del finanziamento per imprese con non più di 5mila dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, l’80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi o con più di 5mila dipendenti in Italia, il 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.
Il premio annuale di garanzia per i finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese costa 25 punti base il primo anno, 50 punti base il secondo e il terzo, 100 punti base dal quarto al sesto. Per le altre imprese questi costi sono raddoppiati. La durata dei finanziamenti può essere estesa fino a otto anni.

I finanziamenti sono finalizzati a: copertura dei costi di personale, investimenti, esigenze di circolante con vincolo di localizzazione delle attività in Italia. Il costo per le imprese deve comunque essere inferiore a quello che si sarebbe sostenuto in assenza della garanzia Sace. Le garanzie non possono essere oggetto di cumulo né con le misure di Temporary framework relative alla guerra né con le precedenti in tema di Covid. La misura è comunque soggetta a specifica approvazione da parte della Commissione.

Venendo al Fondo centrale di garanzia, che si rivolge alle Pmi, l’articolo 16 della bozza di decreto Aiuti interviene sulla legge di bilancio 2022 prevedendo, a fronte di investimenti delle imprese per superare le già citate difficoltà (costo materie prime, gas, energia), fino al 31 dicembre 2022 una garanzia:

  • pari al 90%;
  • entro 5 milioni per un importo massimo che non superi il 15% del fatturato degli ultimi tre esercizi o il 50% dei costi energetici dei 12 mesi precedenti;
  • a titolo gratuito, anche qui senza possibilità di cumulo con altre misure di Temporary framework.

(Fonti: Ipsoa / Il Sole 24 ore)

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