Il Piano Fiscale 2025: Ires Premiale e Riforma Tributaria
Il Governo italiano, attraverso il viceministro all’Economia, ha tracciato le linee guida del piano ...
ApprofondisciCome previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 45, Legge n. 234/2021) e dalla neo approvata Finanziaria 2023 (legge n. 197/2022), con l’inizio del nuovo anno sono cambiate le aliquote previste per il Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo. Tali modifiche si applicano alle imprese che nell’annualità corrente intendono beneficiare della misura agevolativa.
Per le imprese che intendono investire in Ricerca e Sviluppo sarà quindi possibile beneficiare di un credito d’imposta fino al 10% e fino a un massimo di 5.000.0000 di euro.
Beneficiari: tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Obiettivo: sostenere la ricerca industriale, l’innovazione tecnologica (anche 4.0), il design e l’ideazione estetica, la transizione ecologica.
Ricordiamo che tra gli investimenti ammissibili rientrano: ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale; innovazione tecnologica di prodotto o processo; design e ideazione estetica.
La variazione delle aliquote varia in base alla tipologia di investimento, nel dettaglio:
1. Attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette; ricerca pianificata o indagini critiche; acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo).
dal 01/01/2023 al 31/12/2031: credito d’imposta del 10% nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro.
La Legge di Bilancio 2023 riconosce per le attività di Ricerca e Sviluppo nel Mezzogiorno un credito d’imposta del:
– 25% per le grandi imprese
– 35% per le medie imprese
– 45% per le piccole imprese.
2. Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati (per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’ecocompatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi).
3. Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.
4. Attività di design e ideazione estetica diversi da quelli svolti nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica descritta nei punti precedenti. Per le imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, è ammissibile anche l’attività di concezione e realizzazione di nuovi prodotti e campionari.
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