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Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo: le novità dal 1° gennaio

Speciale Legge di Bilancio 2023: cosa cambia nell’agevolazione

Come previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 45, Legge n. 234/2021) e dalla neo approvata Finanziaria 2023 (legge n. 197/2022), con l’inizio del nuovo anno sono cambiate le aliquote previste per il Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo. Tali modifiche si applicano alle imprese che nell’annualità corrente intendono beneficiare della misura agevolativa.

Per le imprese che intendono investire in Ricerca e Sviluppo sarà quindi possibile beneficiare di un credito d’imposta fino al 10% e fino a un massimo di 5.000.0000 di euro.

Beneficiari: tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Obiettivo: sostenere la ricerca industriale, l’innovazione tecnologica (anche 4.0), il design e l’ideazione estetica, la transizione ecologica.

Ricordiamo che tra gli investimenti ammissibili rientrano: ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale; innovazione tecnologica di prodotto o processo; design e ideazione estetica.

La variazione delle aliquote varia in base alla tipologia di investimento, nel dettaglio:

1. Attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette; ricerca pianificata o indagini critiche; acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo).

dal 01/01/2023 al 31/12/2031: credito d’imposta del 10% nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro.

La Legge di Bilancio 2023 riconosce per le attività di Ricerca e Sviluppo nel Mezzogiorno un credito d’imposta del:

– 25% per le grandi imprese

– 35% per le medie imprese

– 45% per le piccole imprese.

2. Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati (per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’ecocompatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi).

  • Fino al 31/12/2023: credito d’imposta del 10% nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro
  • Dal 01/01/2024 al 31/12/2025: credito d’imposta del 5% nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

3. Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.

  • Dal 01/01/2023 al 31/12/2023: credito d’imposta del 10% nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro
  • Dal 01/01/2024 al 31/12/2025: credito d’imposta del 5% nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.

4. Attività di design e ideazione estetica diversi da quelli svolti nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica descritta nei punti precedenti. Per le imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, è ammissibile anche l’attività di concezione e realizzazione di nuovi prodotti e campionari.

  • Fino al 31/12/2023: credito d’imposta del 10% nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro
  • Dal 01/01/2024 al 31/12/2025: credito d’imposta del 5% nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro

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