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ApprofondisciLa recente giurisprudenza di merito evidenzia la necessità, per l’Amministrazione finanziaria, di fondare gli atti di recupero sul preventivo parere del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE, oggi Mimit) nelle situazioni in cui si contesti la natura strettamente tecnico-scientifica di progetti soggetti a verifica fiscale. L’accertamento riguardante progetti di Ricerca e Sviluppo (R&S), quando contestato sotto il profilo tecnico dall’Agenzia delle Entrate, non può basarsi esclusivamente su valutazioni fiscali. Questo approccio rischierebbe di configurare un eccesso di potere da parte dell’Agenzia, che, come sottolineato dalle Corti, non possiede le competenze necessarie per valutare la complessità e la rilevanza tecnico-scientifica dei progetti stessi.
Le pronunce delle Commissioni di merito, come CTP Aosta n. 46/2021, CTP Vicenza n. 365/2021, CTP Ancona n. 392/2021, CTP Napoli n. 4988/2022, CTP Vicenza n. 14/2022, CTP Roma n. 5918/2022, CTP La Spezia n. 225/2022, CGT Chieti n. 454/2022 e CGT Rimini n. 99/2023, indicano chiaramente che l’Agenzia delle Entrate deve acquisire il preventivo parere tecnico del MISE per contestare la corretta fruizione del credito d’imposta in R&S.
Relativamente alla qualificazione delle attività R&S, emergono indicazioni significative dalle pronunce che si rifanno esplicitamente ai Manuali OCSE di Frascati e Oslo. Sebbene questi manuali fornissero una base comune internazionale per definire e classificare le spese e le attività di R&S, la giurisprudenza evidenzia che, non essendo giuridicamente vincolanti nel nostro ordinamento, il loro impiego come fonte interpretativa ha generato contrasti tra l’Amministrazione finanziaria, il MISE e i contribuenti.
Alcune sentenze, come CTP Bologna n. 549/2022 e CTP La Spezia n. 276/2022, riconoscono l’utilità del Manuale di Frascati autorizzato dall’OCSE come fonte normativa “tradotta in italiano”, dando un’ulteriore base per la corretta valutazione delle attività di R&S. Altre sentenze, come CTP Emilia Romagna n. 307/2021 e CGT di Palermo n. 1351/2023, estendono l’applicabilità del credito d’imposta anche a “innovazioni procedurali” e attività di “avanzamento delle conoscenze tecnologiche e scientifiche”.
Per quanto riguarda l’inesistenza e la non spettanza del credito, la giurisprudenza rileva la distinzione tra credito inesistente e non spettante, con la maggior parte delle Corti che, in caso di contestazione, tendono a considerare il credito come non spettante, applicando la sanzione meno grave prevista per questa situazione.
In merito alle recenti pronunce e ad altri aspetti rilevanti, la CGT di Reggio Emilia n. 208/2023 sottolinea l’importanza di allegare al processo verbale di constatazione (PVC) i documenti a supporto degli elementi d’indagine, garantendo al contribuente il diritto di difesa in contraddittorio.
Infine, è importante considerare che, nonostante queste pronunce di merito siano utili per la difesa del contribuente, la posizione definitiva potrebbe emergere solo attraverso la giurisprudenza di legittimità della Cassazione.
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