Credito d’imposta per la produzione cinematografica e audiovisiva

Il credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, regolato dall’articolo 15 della legge n. 220/2016, viene concesso ai produttori con una percentuale compresa tra il 15% e il 40% del costo complessivo delle opere realizzate.

La normativa stabilisce che per le opere cinematografiche il credito sia sempre fissato al 40%. Per le opere audiovisive, invece, l’applicazione della percentuale massima del beneficio dipende dalla destinazione nazionale dei prodotti realizzati.

Per le altre categorie di opere audiovisive, l’aliquota del credito viene definita in base alle risorse disponibili, con l’obiettivo di garantire la tutela e la valorizzazione del settore, come indicato dall’articolo 12 della stessa legge n. 220/2016.

Fino al 31 dicembre 2015, in base alla disciplina contenuta nell’articolo 1, comma 327 e seguenti, della legge n. 244/2007, le imprese di produzione cinematografica potevano beneficiare di un credito d’imposta pari al 15% del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 28/2004. Tale beneficio era soggetto a un limite massimo di 3.500.000 euro per ciascun periodo d’imposta, ed era condizionato al sostenimento, sul territorio italiano, di spese di produzione pari almeno all’80% del credito stesso.

Dal 1° gennaio 2014, gli incentivi fiscali sono stati estesi ai produttori indipendenti di opere audiovisive che rispettavano i requisiti patrimoniali previsti dalla normativa. Tali produttori dovevano essere iscritti all’elenco informatico tenuto dalla Direzione Generale per il Cinema del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, avere sede legale nello Spazio Economico Europeo e risultare soggetti a tassazione in Italia, sia per residenza fiscale sia per una stabile organizzazione nel territorio nazionale a cui fosse riconducibile l’opera audiovisiva beneficiaria.

Con la legge n. 208/2015 (art. 1, comma 331), dal gennaio 2016 il credito d’imposta è stato aumentato, con una percentuale compresa tra il 15% e il 30%, e sono stati introdotti vincoli di cumulabilità con altri crediti fiscali. Contestualmente, il limite massimo delle spese agevolabili è stato innalzato a 6 milioni di euro.

Il quadro normativo è stato regolamentato inizialmente dal D.M. 7 maggio 2009, successivamente sostituito dal D.M. 15 marzo 2018, e infine dal Decreto Interministeriale 5 febbraio 2021, n. 70.

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