Credito d’imposta 4.0: le 7 regole da conoscere per non perdere l’agevolazione

Le aziende che usufruiscono del credito d’imposta per investimenti in beni 4.0 perdono il diritto all’agevolazione e sono tenute a restituire quanto già compensato qualora i beni incentivati vengano venduti o trasferiti, anche a proprie sedi all’estero, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’interconnessione del bene, sia esso materiale o immateriale. Esistono tuttavia specifiche eccezioni a questa regola. Per prevenire tale perdita dell’agevolazione (nota come “recapture”), durante il cosiddetto periodo di sorveglianza le imprese devono vigilare attentamente sulla destinazione dei beni acquisiti. A tal proposito, si possono individuare sette possibili casistiche operative.

Secondo quanto stabilito dalla normativa sul credito d’imposta per gli investimenti in tecnologie 4.0 (art. 1, commi 1051-1063 della legge di Bilancio 2021 – legge n. 178/2020), l’agevolazione viene revocata qualora i beni oggetto di incentivo vengano alienati o spostati fuori dai confini nazionali prima della fine del secondo anno successivo alla loro interconnessione. Tuttavia, la disciplina prevede alcune eccezioni.

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La legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 445-448, legge n. 207/2024) non ha modificato le disposizioni sul meccanismo di revoca, ma è intervenuta su altri aspetti del credito d’imposta, specificando che:

  • Il beneficio per i beni materiali 4.0 (in base all’Allegato A della legge n. 232/2016) potrà essere riconosciuto per investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, oppure entro il 30 giugno 2026 se, entro la fine del 2025, l’ordine risulti accettato dal fornitore e sia stato versato un acconto almeno pari al 20% del costo. Il tetto massimo di spesa fissato per questa misura è pari a 2,2 miliardi di euro. A tal fine, le aziende dovranno inviare in via telematica al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) una comunicazione con i dati relativi agli investimenti e al credito maturato, secondo le modalità stabilite dal decreto direttoriale del 24 aprile 2024 (che potrà essere modificato con successivo provvedimento). Il MIMIT trasmetterà poi all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei beneficiari e l’importo dei crediti compensabili con modello F24, seguendo l’ordine cronologico delle domande. Al raggiungimento del limite di spesa, il Ministero ne darà comunicazione pubblica per interrompere la possibilità di accedere al beneficio. Tale limite non si applica agli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2024 con almeno il 20% del costo già versato.
  • Il credito per beni immateriali 4.0 (Allegato B della medesima legge n. 232/2016) non sarà più disponibile per nuovi investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025, salvo quelli già prenotati entro il 2024. In questo caso, sarà possibile concludere l’acquisto entro il 30 giugno 2025, sempre che l’ordine sia stato accettato e l’acconto versato entro il 31 dicembre 2024.

Scenario n. 1 – Vendita del bene 4.0 durante il periodo di sorveglianza

  • Contesto: L’impresa ha acquistato un bene agevolato nel 2023, lo ha attivato nello stesso anno e interconnesso nel 2024. Successivamente, nel 2025, decide di venderlo.
  • Analisi: Nonostante la cessione avvenga nel 2025, il periodo di monitoraggio non è il biennio 2024-2025, bensì 2025-2026, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in risposta a un quesito posto in occasione di un incontro con la stampa specializzata il 30 gennaio 2020.
  • Conseguenze: La cessione avvenendo all’interno del periodo di sorveglianza, comporta la rideterminazione del credito d’imposta, che deve essere ricalcolato escludendo dalla base agevolabile il costo del bene ceduto.
Scenario n. 1ImpattoAdempimenti
Vendita del bene 4.0 nel periodo di sorveglianzaIl credito va ricalcolato eliminando il valore del bene ceduto dalla base agevolataL’eventuale eccedenza già compensata deve essere restituita entro il termine del saldo delle imposte del periodo in cui avviene la cessione, senza sanzioni né interessi

Scenario n. 2 – Rifiuto del riscatto del bene in leasing durante il periodo di sorveglianza

  • Contesto: L’impresa decide di non esercitare il diritto di riscatto su un bene acquisito in leasing, e ciò avviene entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’interconnessione del bene 4.0.
  • Analisi: Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate (circolare n. 9/E/2021), la mancata acquisizione del bene al termine del leasing, così come l’eventuale cessione del contratto, è considerata alla stregua di una vendita o trasferimento all’estero, con le stesse conseguenze del caso.
  • Soluzione: In questa situazione, l’azienda deve ricalcolare il credito d’imposta, eliminando dalla base agevolabile il valore sostenuto dal locatore. Tuttavia, se il riscatto non viene esercitato dopo la fine del periodo di sorveglianza, non si incorre in penalizzazioni, perché il bene ha comunque garantito un utilizzo conforme all’agevolazione durante tutto il periodo richiesto (come confermato anche da Assilea, nella circolare del 30 settembre 2021).
Scenario n. 2ImpattoAdempimenti
Mancato riscatto del bene in leasing durante il periodo di sorveglianzaÈ necessario ricalcolare il credito, escludendo il valore sostenuto dal locatoreL’eventuale eccedenza già fruita deve essere restituita entro il termine di versamento del saldo imposte del periodo in cui si verifica la mancata acquisizione, senza sanzioni né interessi

Scenario n. 3 – Operazione di sale and lease back durante il periodo di sorveglianza

  • Contesto: L’impresa, nel corso del periodo di monitoraggio, stipula un contratto di sale and lease back, cedendo il bene precedentemente agevolato a una società di leasing e ottenendone in cambio l’utilizzo in locazione finanziaria.
  • Analisi: La normativa chiarisce che questo tipo di operazione non è considerata una cessione del bene ai fini della disciplina sul credito d’imposta (come indicato dalla circolare n. 9/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate). Di conseguenza, non viene attivato il meccanismo di revoca.

Soluzione: In presenza di un’operazione di sale and lease back che riguarda un bene già oggetto dell’agevolazione 4.0, non è necessario ricalcolare il credito d’imposta. Inoltre, l’eventuale riscatto finale del bene non genera un nuovo investimento agevolabile, trattandosi di una prosecuzione dell’operazione già incentivata.

Scenario n. 3ImpattoAdempimenti
Sale and lease back del bene 4.0 nel periodo di sorveglianzaIl credito d’imposta non deve essere modificatoNessuna azione di rettifica richiesta. L’eventuale riscatto del bene non dà diritto a una nuova agevolazione

Scenario n. 4 – Impiego temporaneo del bene 4.0 fuori dal territorio nazionale durante il periodo di sorveglianza

  • Contesto: Durante il periodo di monitoraggio, può verificarsi che un’impresa impieghi temporaneamente un bene strumentale 4.0 all’estero, pur mantenendolo nell’ambito della propria attività produttiva.
  • Analisi: Questo utilizzo non è considerato una delocalizzazione se ricorrono alcune condizioni, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 829 del 17 dicembre 2021:
    • Il luogo in cui si utilizza il bene non deve configurarsi come una struttura produttiva autonoma all’estero, valutata sulla base di risorse materiali, immateriali e umane.
    • Il bene deve rimanere parte integrante della struttura produttiva italiana, sia dal punto di vista gestionale che economico e organizzativo.
    • L’impiego deve avvenire nell’ambito delle attività ordinarie dell’azienda, senza costituire una nuova iniziativa estera.
  • Soluzione: Se tutte queste condizioni sono rispettate, non si attiva il meccanismo di recapture e quindi non è necessario procedere a ricalcoli del credito d’imposta fruito.
Scenario n. 4ImpattoAdempimenti
Utilizzo temporaneo all’estero del bene 4.0 nel periodo di sorveglianzaIl credito d’imposta resta pienamente fruibileNessuna rettifica necessaria. Il credito continua a essere compensabile in tre quote annuali uguali a partire dall’anno di interconnessione (codici tributo “6936” per i beni materiali, “6937” per gli immateriali). Eventuali eccedenze non utilizzate si riportano senza limiti nei periodi successivi (circolare Agenzia Entrate n. 9/E/2021)

Scenario n. 5 – Furto del bene incentivato durante il periodo di sorveglianza

  • Contesto: Nel corso del periodo di monitoraggio, può accadere che un bene agevolato venga sottratto a causa di un furto.
  • Analisi: Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/E/2021, gli eventi fortuiti e indipendenti dalla volontà dell’impresa, come il furto, non sono assimilabili alla cessione volontaria o alla delocalizzazione del bene, e pertanto non attivano il meccanismo di recapture.
  • Soluzione: In tali circostanze, l’agevolazione non decade, né è necessario procedere a un ricalcolo del credito fruito. Naturalmente, resta l’obbligo per l’impresa di presentare formale denuncia di furto alle autorità competenti, a tutela della propria posizione.
Scenario n. 5ImpattoAdempimenti
Furto del bene 4.0 durante il periodo di sorveglianzaNessuna modifica del credito d’imposta: il furto è un evento estraneo alla volontà dell’impresaDenunciare il furto presso le autorità e conservare adeguata documentazione a supporto della circostanza imprevista

Scenario n. 6 – Sostituzione del bene 4.0 durante il periodo di sorveglianza

  • Contesto: Durante il periodo di monitoraggio, l’impresa decide di sostituire un bene materiale 4.0 già agevolato con un altro macchinario.
  • Analisi: La sostituzione del bene non comporta la perdita dell’agevolazione residua se avviene nello stesso periodo d’imposta in cui il bene originario viene ceduto o trasferito, e a condizione che:
    • a) il nuovo bene sia nuovo di fabbrica, con caratteristiche tecnologiche pari o superiori a quelle previste nell’allegato A della legge n. 232/2016;
    • b) l’impresa fornisca prova formale dell’avvenuto investimento sostitutivo, delle specifiche tecniche del nuovo bene e della sua interconnessione, seguendo le modalità già previste per il primo investimento (perizia, attestazione di conformità o dichiarazione del legale rappresentante).
  • Soluzione: Se il valore del nuovo bene è inferiore rispetto a quello del bene originario, è necessario rideterminare il credito d’imposta in funzione del nuovo costo sostenuto. In caso contrario, la fruizione delle quote residue può proseguire senza variazioni.
Scenario n. 6ImpattoAdempimenti
Sostituzione del bene materiale 4.0 nel periodo di sorveglianzaL’impresa mantiene il diritto al credito se il nuovo bene è equivalente o superiore e viene interconnesso correttamenteSostituzione e attestazione (perizia, conformità o dichiarazione del legale rappresentante) devono avvenire nello stesso anno della cessione del bene originario

Scenario n. 7 – Trasferimento del bene agevolato nell’ambito di una cessione d’azienda o di ramo d’azienda

  • Contesto: Il bene incentivato viene trasferito non a seguito di una vendita diretta, ma attraverso un’operazione straordinaria di cessione d’azienda o di un suo ramo, che comprende anche l’asset oggetto di agevolazione.
  • Analisi: L’Agenzia delle Entrate (circolare n. 9/E/2021) ha chiarito che la prosecuzione del beneficio fiscale è ammessa quando il trasferimento avviene all’interno di un’operazione straordinaria che riguarda l’intero complesso aziendale a cui il bene era funzionalmente collegato. In questi casi, il soggetto subentrante (cessionario) può continuare a fruire del credito d’imposta, seguendo le stesse modalità, tempi e importi già definiti in capo al cedente.
  • Soluzione: Il cambiamento di proprietà non compromette il diritto all’agevolazione. Il cessionario prosegue regolarmente la fruizione del credito, senza necessità di rideterminazioni, nel rispetto della disciplina e dei vincoli inizialmente applicabili al dante causa.
Scenario n. 7ImpattoAdempimenti
Cessione d’azienda o di un suo ramo con beni 4.0Il credito d’imposta resta valido e può essere fruito dal cessionarioIl soggetto subentrante segue le stesse regole originarie definite per il cedente, senza modificare tempistiche né importi del credito residuo

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