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Crediti d’imposta inesistenti e non spettanti: importante sentenza della Cassazione

Si completa il quadro delineato dalla sentenza n. 34419 delle Sezioni Unite, che tratta dei termini di decadenza dell’attività di controllo.

L’importante sentenza 34452/2023 delle Sezioni Unite della Cassazione affronta la questione del credito d’imposta non spettante e inesistente, stabilendo che la sanzione applicabile sarà del 30% quando la mancanza degli elementi costitutivi del credito è potenzialmente riscontrabile tramite procedure di controllo automatizzate. In tal caso, la sanzione sarà inferiore rispetto a quella prevista dal 100% al 200%.

Questa distinzione, secondo la sentenza, ha validità sin dall’origine e non si applica solo a partire dal 2016, anno di entrata in vigore della riforma del regime sanzionatorio. Inoltre, i medesimi criteri sono estesi anche ai fini penali. Queste conclusioni sono in linea con il principio interpretativo n. 1 del modulo Accertamento e Riscossione.

La base di queste decisioni giuridiche è l’individuazione della distinzione tra crediti non spettanti e crediti inesistenti. La Cassazione sottolinea che la mera mancanza di uno degli elementi costitutivi del credito d’imposta non è sufficiente per definirlo inesistente; è necessario che questa mancanza non possa essere contestata durante i controlli automatizzati. La tipologia di violazione deve essere, in astratto, suscettibile di essere rilevata durante tali controlli, indipendentemente dal fatto che il rilievo sia effettuato durante i controlli formali o in sede di verifica in azienda.

La sentenza ribadisce che l’Ufficio ha il compito di controllare la spettanza dei crediti d’imposta in base ai documenti richiesti al contribuente, equiparando così la verifica dell’Ufficio a una forma di accertamento, non a una semplice liquidazione della denuncia.

Inoltre, la sentenza evidenzia che la distinzione tra credito non spettante e credito inesistente è stata introdotta con la riforma del 2016 per chiarificare sin dall’origine le due tipologie di violazioni. Pertanto, la sentenza afferma che questa differenziazione si applica anche retroattivamente. Considerando l’ampia portata dei poteri degli Uffici nei controlli formali, si conclude che la regola è che il credito è non spettante, mentre l’eccezione è il credito inesistente. L’Ufficio che contesta l’inesistenza è gravato di un obbligo di motivazione rafforzata, spiegando perché il vizio non avrebbe potuto essere constatato in sede di controllo formale.

Le Sezioni Unite affermano che questa distinzione si applica anche ai fini penali, secondo l’articolo 10-quater del Dlgs 74/2000, poiché non esiste una specifica distinzione in ambito penale.

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