Crediti d’imposta 4.0 e 5.0: le principali differenze

La nuova agevolazione per gli investimenti delle imprese è quasi ai blocchi di partenza.

Siamo ormai alle fasi finali della predisposizione dell’apparato normativo che darà il via alla possibilità, per le imprese di tutte le dimensioni e di tutti i settori, di beneficiare del tanto atteso Credito d’imposta transizione 5.0.

Sono infatti attesi entro luglio i provvedimenti attuativi definitivi.

Il 30 aprile, il Piano Transizione 5.0 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (GU 100 del 30/04/2024), diventando ufficialmente legge con il nome di Legge 56 del 29 aprile 2024. Il testo è praticamente identico a quello del Decreto-Legge n. 19/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 2 marzo. I decreti-legge sono strumenti normativi che entrano in vigore immediatamente dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ma devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni.

Per questo motivo, il 30 aprile è avvenuta la seconda pubblicazione che ha trasformato definitivamente il decreto in una legge vera e propria, intitolata “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’ammodernamento e il rafforzamento delle strutture produttive”. La conversione in legge è un passaggio formale necessario per confermare la validità permanente del Piano e garantirgli una maggiore stabilità normativa.

Per le aziende che desiderano usufruire dei vantaggi del Piano Transizione 5.0, la situazione non cambia molto. Mancano ancora due strumenti fondamentali:

  1. I decreti attuativi necessari per calcolare i risparmi energetici e definire i soggetti abilitati a sottoscrivere le certificazioni.
  2. La piattaforma per inoltrare le pratiche al GSE.

Ora, tuttavia, è chiaro che la dicitura corretta da apporre sui documenti di acquisto (fatture, contratti di leasing e DDT) sarà probabilmente: “Bene agevolabile ai sensi della Legge 178/2020, art. 1, commi da 1054 a 1062, così come modificata dalla legge 234/2021 nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 56/2024, art. 38.”

Finalità del Piano Transizione 5.0

Il Piano Transizione 5.0 è un nuovo credito d’imposta volto a supportare le aziende nel processo di transizione digitale ed energetica. Ha una copertura finanziaria di 6,3 miliardi di euro, suddivisi come segue:

  • 3,78 miliardi di euro per i beni strumentali
  • 630 milioni di euro per la formazione
  • 1,89 miliardi di euro per i beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili

Il credito d’imposta si applica agli investimenti effettuati nel biennio 2024-2025.

Il bonus 5.0 è applicabile ai lavori che comportano una riduzione dei consumi energetici dell’unità produttiva di almeno il 3%, percentuale che sale al 5% se calcolata sul processo programmato per l’investimento. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e strumentali nuovi, elencati nell’allegato A (beni strumentali controllati da sistemi computerizzati o gestiti tramite sensori e azionamenti) e nell’allegato B (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) della legge n. 232/2016.

Il credito d’imposta copre anche, entro determinati limiti, le spese di formazione del personale per l’acquisizione di competenze nell’uso di tecnologie rilevanti per l’attuazione della transizione digitale ed energetica dei processi. La formazione deve essere effettuata da soggetti esterni all’impresa, individuati con decreto del ministro delle imprese e del Made in Italy. Sono ammessi inoltre gli investimenti in impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, fatta eccezione per le biomasse.

Il credito d’imposta è così suddiviso:

  • 35% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 15% per gli investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 5% per gli investimenti superiori a 10 milioni di euro, fino a un massimo di 50 milioni di costi ammissibili per anno per ciascuna impresa beneficiaria

Il bonus può arrivare a coprire anche il 40% o il 45% della spesa se si dimostra che l’investimento permette di ridurre i consumi energetici oltre il 6% e il 10%, rispettivamente.

Le richieste telematiche per accedere al bonus devono essere inoltrate sul portale del GSE. Dopo aver controllato la documentazione, il GSE invia al Mimit l’elenco delle imprese idonee e l’importo prenotato.

Il credito d’imposta verrà utilizzato in compensazione tramite modello F24.

Il Piano Transizione 5.0 non sostituisce il Piano Industria 4.0. Quest’ultimo, con una dotazione finanziaria di 13,381 miliardi di euro, continuerà a essere accessibile a tutte quelle aziende che, pur investendo nella trasformazione digitale e green, non riescono a raggiungere i livelli di risparmio energetico richiesti dal Piano 5.0.
Mentre il Piano 4.0 ha enfatizzato l’urgenza di dotazioni tecnologiche capaci di far compiere un significativo balzo innovativo alle aziende, il modello 5.0 mira a superare la semplice adozione tecnologica, focalizzandosi anche sui benefici ecologici e sociali derivanti dalle transizioni digitale e green.

Differenze tra Piano Transizione 5.0 e Industria 4.0

Accento sul risparmio energetico

  • Piano 4.0: Premia l’investimento tecnologico senza considerare il risparmio energetico.
  • Piano 5.0: Il bonus dipende anche dall’aumento del risparmio energetico conseguente all’investimento.

Tetto degli investimenti

  • Piano 4.0: La spesa massima ammissibile è di 20 milioni di euro per anno per impresa.
  • Piano 5.0: La spesa massima ammissibile sale a 50 milioni di euro per anno per impresa.

Nuovi software beneficiari del bonus

  • Piano 4.0: Include vari software tecnologici e gestionali.
  • Piano 5.0: Aggiunge nuovi software tra le spese agevolabili, includendo sistemi per monitorare i consumi energetici, l’energia autoprodotta e l’efficienza energetica, oltre ai gestionali collegati se acquistati congiuntamente.

Certificazioni

  • Piano 4.0: Non richiede specifiche certificazioni energetiche.
  • Piano 5.0: Le imprese devono presentare due certificazioni: una ex ante sulla riduzione dei consumi potenziali e una ex post sull’effettiva realizzazione degli investimenti.

Formazione

  • Piano 4.0: Non specifica un particolare focus sulla formazione energetica.
  • Piano 5.0: Introduce la formazione tra le spese agevolabili, se non supera il 10% degli investimenti totali e un tetto massimo di 300.000 euro. La formazione deve essere assicurata da soggetti esterni con requisiti specifici, determinati da un decreto attuativo.

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