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Cosa sono gli Aiuti di Stato

De minimis, aiuti in esenzione, impresa unica: una panoramica del diritto comunitario in materia.

Definizione di aiuto di Stato.

Il concetto di Aiuti di Stato comprende qualsiasi erogazione di risorse pubbliche a favore di specifiche imprese o settori di produzione, conferendo loro un vantaggio economico selettivo che potrebbe distorcere o minacciare di distorcere la concorrenza. Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) stabilisce chiaramente che, a meno di deroghe previste nei trattati, gli aiuti forniti dagli Stati, attraverso risorse statali in qualsiasi forma, sono incompatibili con il mercato interno nella misura in cui influenzano gli scambi tra gli Stati membri e favoriscono specifiche imprese o produzioni, introducendo distorsioni o minacce di distorsioni della concorrenza.

Quindi, si verifica la presenza di un Aiuto di Stato quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. avviene un trasferimento, anche in modo indiretto, di risorse pubbliche, e queste azioni possono essere attribuite allo Stato nel senso più ampio del termine;
  2. tale trasferimento genera un vantaggio economico per i beneficiari;
  3. la misura è selettiva, ovvero non ha un’applicazione generale, ma si rivolge esclusivamente a determinate imprese o settori di attività economica;
  4. c’è un impatto effettivo o potenziale sulla concorrenza e sul commercio.

Esiste un principio generale all’interno dell’Unione Europea che vieta gli aiuti di Stato, tuttavia, sono previste eccezioni (deroghe) a questa regola.

Aiuti esenti dall’obbligo di notifica.

Negli ultimi anni, la Commissione europea ha adottato una serie di regolamenti, compresa una decisione, che dispensano gli Stati membri dall’obbligo di notifica preventiva per determinati aiuti di Stato. La Commissione considera generalmente compatibili gli aiuti che perseguono obiettivi di interesse comune.

Le categorie di aiuti esenti da notifica includono:

  1. aiuti ai poli di innovazione;
  2. regimi di aiuto per affrontare i danni causati dalle calamità naturali;
  3. aiuti per lo sviluppo delle infrastrutture a banda larga;
  4. aiuti destinati alla cultura e alla conservazione del patrimonio culturale;
  5. aiuti per lo sport e le infrastrutture ricreative multifunzionali;
  6. aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali.

Solitamente, le informazioni dettagliate su queste esenzioni possono essere trovate nei testi dei bandi ufficiali.

Aiuti in regime de minimis.

Sono agevolazioni concesse dagli Stati alle imprese, considerate “aiuti de minimis”, caratterizzate da importi ridotti tali da non influire in modo significativo sulla concorrenza. Queste agevolazioni sono offerte attraverso iniziative come il Bando INAIL, bandi sull’imprenditoria femminile e molte iniziative regionali.

L’Unione Europea ha fissato un limite per gli aiuti de minimis, stabilendo che l’importo totale che uno Stato membro può concedere a un’impresa singola non deve superare i 200.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari (300.000 euro a partire dal 1° gennaio 2024). Tuttavia, va notato che per le imprese attive nel settore dei trasporti su strada per conto di terzi, il limite massimo è di 100.000 EUR. Nel caso delle aziende coinvolte nella produzione primaria di prodotti agricoli, il massimale è di 15.000 euro, mentre per il settore della pesca è di 30.000 euro. Queste disposizioni mirano a garantire che gli aiuti concessi siano di entità limitata e non distorcano in modo eccessivo la concorrenza nel mercato.

Definizione di impresa unica.

Per garantire l’applicazione corretta della normativa sugli aiuti de minimis, è fondamentale definire il concetto di “impresa unica”. Il Regolamento Europeo N. 1407/2013, che delinea gli aiuti de minimis, fornisce una chiara definizione di impresa unica, che comprende le imprese legate da determinate relazioni:

  • a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  • b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  • c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso o di una clausola statutaria;
  • d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le entità controllate, sia legalmente che di fatto, dalla stessa entità sono considerate come un’unica impresa beneficiaria. Pertanto, per determinare l’importo totale degli aiuti de minimis, occorre considerare gli aiuti ottenuti negli ultimi tre anni non solo dalla singola impresa, ma anche da tutte le imprese collegate tramite rapporti di controllo, all’interno dello stesso Stato membro.

Alcuni orientamenti comuni aiutano a risolvere situazioni particolari:

  1. il controllo attraverso persone fisiche non è rilevante ai fini della definizione di “impresa unica”, escludendo quindi i gruppi famigliari come impresa unica di per sé;
  2. i rapporti di controllo con imprese di altri Stati non sono considerati ai fini dell’impresa unica nel contesto degli aiuti de minimis;
  3. per le holding che detengono collegamenti di controllo con imprese in settori diversi, è necessaria una valutazione sostanziale dell’effettiva partecipazione alla gestione delle controllate;
  4. in caso di fusione o acquisizione, l’ammontare totale dei contributi de minimis deve essere calcolato sommando gli aiuti ottenuti dalle imprese coinvolte;
  5. in caso di scissione, gli aiuti ottenuti in precedenza vanno imputati all’impresa che svolge le attività per le quali i contributi sono stati erogati o, se l’identificazione non è possibile, vanno divisi proporzionalmente rispetto al valore contabile delle imprese.

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