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Contributi PNRR e altre agevolazioni: è possibile il cumulo

Scongiurato il divieto che sembrava previsto dalla Circolare MEF del 14 ottobre. Ecco come è possibile “combinare” le misure di aiuto.

Chi si occupa di contributi e finanziamenti, o chi ha beneficiato di incentivi per determinati progetti, sa che un buon consulente fa bene il proprio lavoro quando riesce a “combinare” agevolazioni di diversa natura per far ottenere al cliente il massimo vantaggio possibile.
Naturalmente, la cumulabilità tra agevolazioni segue regole precise, dettate da un lato dalle normative europee e nazionali, dall’altro dalle disposizioni dei singoli bandi, alcuni dei quali escludono recisamente la possibilità di applicare questa sinergia tra incentivi, laddove altri la ammettono a determinate condizioni o entro determinati limiti.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, o PNRR, prevede la pubblicazione di vari Bandi e Avvisi, ciascuno dei quali afferisce a una delle Missioni che compongono il Piano, e che hanno lo scopo di finanziare varie tipologie di investimento, da parte di imprese e pubbliche amministrazioni.

Una Circolare del 14 ottobre scorso (la n° 21) pubblicata dalla Ragioneria dello Stato, o per meglio dire un’interpretazione in senso restrittivo che di questo documento era stata data da parte di alcuni operatori del settore, ha sollevato più di un dubbio in merito alla possibilità di cumulare le agevolazioni previste dai bandi emanati nell’ambito del PNRR con altre misure di aiuto. Una situazione che, se confermata, avrebbe in molti casi costretto le imprese a scegliere tra misure del PNRR e altri incentivi. In buona sostanza, si leggeva l’art. 9 del Regolamento UE 2021/241, istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza (“Il sostegno nell’ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”), come un divieto posto alla cumulabilità tout court.

Sul tema, particolarmente delicato, è intervenuta, il 31 dicembre, la stessa Ragioneria Generale con un’ulteriore circolare (la n° 33), che – con grande sollievo di imprese e consulenti – ha provveduto a dirimere la questione partendo dalla distinzione (peraltro – si ricorda – già prevista dalla normativa europea) tra doppio finanziamento e cumulo.

Il primo si verifica quando la somma delle agevolazioni ottenute supera il costo totale dell’investimento, il che – afferma il documento – era e rimane vietato. La seconda fattispecie riguarda invece la possibilità (consentita nel rispetto delle normative) di mettere in atto sinergie tra diverse agevolazioni, ciascuna delle quali può essere applicata a una parte di un progetto o di un investimento.

Alla luce di quanto previsto, dunque, dalla normativa nazionale ed europea, e tenuto conto anche della Legge n° 178 del 30/12/2020 (art. 1 comma 1059) e della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n° 9/E del 23/07/2021, che sono intervenute sul tema del cumulo tra il credito d’imposta beni strumentali e altre misure di aiuto, si ritiene opportuno (in attesa di ulteriori chiarimenti) procedere nel modo seguente:

  • cumulo tra agevolazione PNRR e altra misura (escluse quelle di carattere generale): si calcola il contributo PNRR sulla spesa totale, e il contributo previsto dall’altra misura viene calcolato sull’imponibile al netto del contributo PNRR;
  • cumulo tra credito d’imposta ricerca e sviluppo e altra misura: si applica il credito d’imposta sull’imponibile al netto del contributo previsto dall’altra misura;
  • cumulo tra credito d’imposta beni 4.0 (fondi PNRR) e altra misura: si calcola l’agevolazione prevista da entrambe le misure sul 100% della spesa, ma (in attesa di chiarimenti) si utilizza solo la parte di credito d’imposta calcolata sull’imponibile al netto dell’altra agevolazione.

Avvertenze:

  • in attesa di chiarimenti, è esclusa la cumulabilità tra due o più agevolazioni afferenti al PNRR;
  • la somma delle due agevolazioni non deve superare il 100% del costo del progetto di investimento. Nel caso del credito d’imposta beni 4.0, e qualora l’altra agevolazione che si vuole cumulare preveda un vantaggio del 50% o superiore, andrà considerato anche il vantaggio derivante dalla non concorrenza del credito d’imposta alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP (si veda la richiamata Circolare dell’Agenzia delle Entrate n° 9/E del 23/07/2021).

(Fonte: Centro Studi SA Finance)

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