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ApprofondisciIl decreto relativo alla certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, ai fini dell’accesso al credito d’imposta previsto dalla legge di Bilancio 2020, è stato ufficialmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 258 del 4 novembre 2023. Questo decreto istituisce l’Albo dei certificatori autorizzati responsabili del rilascio di tali certificazioni. L’Albo sarà gestito presso la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero delle imprese e del “made in Italy”. Inoltre, il decreto stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti dai soggetti interessati a iscriversi all’Albo.
Seguirà un ulteriore provvedimento direttoriale che fornirà istruzioni dettagliate sulle modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’Albo. Saranno, inoltre, approvate delle linee guida supplementari volte a garantire una corretta applicazione del credito d’imposta.
Il decreto stabilisce anche i requisiti che i potenziali candidati devono soddisfare per l’iscrizione all’Albo dei Certificatori. Esso fa riferimento al credito d’imposta, definito nei commi da 203 a 203-quater della legge n. 160/2019, inclusa nella legge di Bilancio 2020. Questo credito d’imposta si collega alla qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, come previsto dall’articolo 3 del Decreto Legge n. 145/2013, convertito con modifiche dalla Legge n. 9/2014. Infine, si menziona la qualificazione delle attività di innovazione tecnologica mirate a promuovere l’innovazione digitale 4.0 e la transizione ecologica, al fine di ottenere il riconoscimento del credito d’imposta con un’entità maggiorata, come stabilito nel quarto periodo del comma 203 e nei commi successivi 203-quinquies e 203-sexies dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019. L’articolo 2 del decreto crea l’Albo dei Certificatori, i quali sono abilitati a rilasciare le certificazioni. Questo Albo sarà gestito presso la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero delle imprese e del “made in Italy”.
Le modalità e i tempi per la presentazione delle richieste di iscrizione all’Albo, insieme alle ulteriori norme e procedure per la valutazione delle domande di iscrizione, la formazione, l’aggiornamento e la gestione dell’Albo stesso, saranno stabilite entro novanta giorni, attraverso un decreto direttoriale dedicato.
Possono presentare domanda di iscrizione all’albo dei certificatori:
– le persone fisiche, in possesso di titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione, che dichiarino:
a) di non aver subito condanne definitive o decreti penali divenuti irrevocabili con riferimento a determinate tipologie di reati;
b) di aver svolto, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda d’iscrizione, comprovate e idonee attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno quindici progetti, da indicare puntualmente nella domanda di iscrizione stessa con i relativi riferimenti che ne consentano l’individuazione, collegati all’erogazione di contributi e altre sovvenzioni relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione;
c) l’eventuale esistenza di procedimenti per i reati menzionati in precedenza o di atti impositivi, anche non definitivi, ricevuti negli ultimi tre anni, per un importo totale superiore a 50.000 euro.
– le imprese svolgenti professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione che, al momento della presentazione della domanda, soddisfino i requisiti previsti per le persone fisiche nonché:
a) abbiano sede legale o unità locale attiva sul territorio nazionale e siano iscritte al Registro delle imprese;
b) non siano sottoposte a procedura concorsuale e non si trovino in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente;
c) non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, D.Lgs. n. 231/2001.
– i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0;
– i centri di competenza ad alta specializzazione;
– i poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of Excellence);
– le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.
La certificazione può essere richiesta da parte di soggetti che hanno già effettuato o pianificano investimenti in attività che sono idonee per ottenere crediti d’imposta, a condizione che non siano già stati rilevati precedenti casi di violazioni relative all’uso di tali crediti, documentati attraverso verbali di accertamento o atti impositivi.
Le imprese interessate a ottenere la certificazione devono presentare la richiesta al Ministero delle imprese e del “made in Italy” utilizzando il modello appositamente fornito e seguendo le procedure informatiche che saranno definite in un successivo decreto direttoriale. In questa richiesta, l’impresa deve specificare il soggetto certificatore incaricato per condurre l’attività di certificazione e dichiarare l’accettazione di tale incarico da parte del soggetto certificatore.
La certificazione deve includere i seguenti elementi:
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