La Nuova Sabatini continua a essere una delle misure più concrete e accessibili per sostenere gli in...
ApprofondisciVuoi maggiori informazioni?
Compila il modulo sottostante, un nostro esperto ti contatterà entro 24h
Il decreto relativo alla certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, ai fini dell’accesso al credito d’imposta previsto dalla legge di Bilancio 2020, è stato ufficialmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 258 del 4 novembre 2023. Questo decreto istituisce l’Albo dei certificatori autorizzati responsabili del rilascio di tali certificazioni. L’Albo sarà gestito presso la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero delle imprese e del “made in Italy”. Inoltre, il decreto stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti dai soggetti interessati a iscriversi all’Albo.
Seguirà un ulteriore provvedimento direttoriale che fornirà istruzioni dettagliate sulle modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’Albo. Saranno, inoltre, approvate delle linee guida supplementari volte a garantire una corretta applicazione del credito d’imposta.
Il decreto stabilisce anche i requisiti che i potenziali candidati devono soddisfare per l’iscrizione all’Albo dei Certificatori. Esso fa riferimento al credito d’imposta, definito nei commi da 203 a 203-quater della legge n. 160/2019, inclusa nella legge di Bilancio 2020. Questo credito d’imposta si collega alla qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, come previsto dall’articolo 3 del Decreto Legge n. 145/2013, convertito con modifiche dalla Legge n. 9/2014. Infine, si menziona la qualificazione delle attività di innovazione tecnologica mirate a promuovere l’innovazione digitale 4.0 e la transizione ecologica, al fine di ottenere il riconoscimento del credito d’imposta con un’entità maggiorata, come stabilito nel quarto periodo del comma 203 e nei commi successivi 203-quinquies e 203-sexies dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019. L’articolo 2 del decreto crea l’Albo dei Certificatori, i quali sono abilitati a rilasciare le certificazioni. Questo Albo sarà gestito presso la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero delle imprese e del “made in Italy”.
Le modalità e i tempi per la presentazione delle richieste di iscrizione all’Albo, insieme alle ulteriori norme e procedure per la valutazione delle domande di iscrizione, la formazione, l’aggiornamento e la gestione dell’Albo stesso, saranno stabilite entro novanta giorni, attraverso un decreto direttoriale dedicato.
Possono presentare domanda di iscrizione all’albo dei certificatori:
– le persone fisiche, in possesso di titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione, che dichiarino:
a) di non aver subito condanne definitive o decreti penali divenuti irrevocabili con riferimento a determinate tipologie di reati;
b) di aver svolto, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda d’iscrizione, comprovate e idonee attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno quindici progetti, da indicare puntualmente nella domanda di iscrizione stessa con i relativi riferimenti che ne consentano l’individuazione, collegati all’erogazione di contributi e altre sovvenzioni relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione;
c) l’eventuale esistenza di procedimenti per i reati menzionati in precedenza o di atti impositivi, anche non definitivi, ricevuti negli ultimi tre anni, per un importo totale superiore a 50.000 euro.
– le imprese svolgenti professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione che, al momento della presentazione della domanda, soddisfino i requisiti previsti per le persone fisiche nonché:
a) abbiano sede legale o unità locale attiva sul territorio nazionale e siano iscritte al Registro delle imprese;
b) non siano sottoposte a procedura concorsuale e non si trovino in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente;
c) non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, D.Lgs. n. 231/2001.
– i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0;
– i centri di competenza ad alta specializzazione;
– i poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of Excellence);
– le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.
La certificazione può essere richiesta da parte di soggetti che hanno già effettuato o pianificano investimenti in attività che sono idonee per ottenere crediti d’imposta, a condizione che non siano già stati rilevati precedenti casi di violazioni relative all’uso di tali crediti, documentati attraverso verbali di accertamento o atti impositivi.
Le imprese interessate a ottenere la certificazione devono presentare la richiesta al Ministero delle imprese e del “made in Italy” utilizzando il modello appositamente fornito e seguendo le procedure informatiche che saranno definite in un successivo decreto direttoriale. In questa richiesta, l’impresa deve specificare il soggetto certificatore incaricato per condurre l’attività di certificazione e dichiarare l’accettazione di tale incarico da parte del soggetto certificatore.
La certificazione deve includere i seguenti elementi:
La Nuova Sabatini continua a essere una delle misure più concrete e accessibili per sostenere gli in...
ApprofondisciIl finanziamento chirografo supportato da garanzie pubbliche (MCC o SACE GROWTH) è un’opportun...
ApprofondisciA partire dal 23 maggio 2025, entra in vigore un nuovo regolamento nazionale che definisce le modali...
ApprofondisciRispettare l’ambiente anche con piccoli gesti
Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer sta inattivo o quando ti allontani.
Per riprendere la navigazione ti basterà cliccare un punto qualsiasi dello schermo.