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Aziende certificate per la parità di genere: per l’esonero contributivo c’è tempo fino a metà febbraio

E’ possibile richiedere l’esonero dal pagamento dell’1% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro fino al 15 febbraio 2023.

Il Decreto interministeriale del 20 ottobre 2022, pubblicato il 29 novembre sul sito del Ministero del Lavoro, ha reso noti sia criteri che modalità per l’accesso all’esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere prevista dall’articolo 46-bis del decreto legislativo 198/2006, modificato dall’articolo 4 della legge 162/2021.

Che cosa è la certificazione della parità di genere?

Si tratta di un processo di certificazione per aziende virtuose che si adoperano per integrare nella propria cultura organizzativa i valori di parità, diversità ed inclusione. Il Dpcm del 29 aprile 2022 ha definito i parametri per il conseguimento della suddetta certificazione.

Gli indicatori sui quali si basa la certificazione sono sei:

  1. Cultura e strategia
  2. Sistema di governo
  3. Processi HR
  4. Opportunità di crescita ed inclusione delle lavoratrici
  5. Equità remunerativa di genere
  6. Tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro

Per le aziende che si certificano è previsto uno sgravio dell’1% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino ad un massimo di 50.000 euro annui per ciascun soggetto datoriale e, comunque, nel limite di spesa di 50 milioni all’anno. Per ampliare la platea dei beneficiari a questo esonero contributivo, se le risorse annualmente disponibili risultassero insufficienti rispetto al numero di domande ammissibili, il beneficio sarebbe proporzionalmente ridotto.

Come è possibile richiedere l’esonero contributivo dell’1%?

E’ possibile presentare all’INPS la richiesta di accesso allo sgravio contributivo per i datori di lavoro certificati per la parità di genere entro il 31 dicembre 2022, a partire dal 27 dicembre 2022 e fino al 15 febbraio 2023. Tale richiesta deve pervenire per via telematica, seguendo le istruzioni fornite dall’Istituto con la recente circolare n. 137/2022.

Tra i dati necessari per inoltrare la richiesta figurano:

  • la dichiarazione sostitutiva ex Dpr 445/2000 del possesso della certificazione oltre che della mancata sospensione dei benefici contributivi da parte dell’Istituto Nazionale del Lavoro;
  • l’indicazione stimata media della retribuzione mensile, dell’aliquota datoriale e della forza aziendale;
  • l’indicazione del periodo di validità della certificazione.

L’agevolazione contributiva deve essere parametrata su base mensile e fruita dai datori in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico per le mensilità di validità della certificazione. In caso di revoca dell’autorizzazione, le imprese interessate devono darne tempestiva comunicazione all’Inps e al dipartimento pari opportunità

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