Sa Finance al fianco della Filiera dell’Ottone: un modello di eccellenza e sostenibilità
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ApprofondisciVia libera dell’Agenzia delle Entrate al modello, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, per la presentazione dell’autodichiarazione sugli aiuti di Stato Covid. La dichiarazione sostitutiva sul rispetto dei massimali deve essere inviata all’Agenzia, esclusivamente con modalità telematiche, dal 28 aprile fino al 30 giugno 2022. La presentazione non è obbligatoria per i soggetti che hanno già reso una dichiarazione sostitutiva in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso agli aiuti per i quali il relativo modello includeva l’autodichiarazione (come, ad esempio, l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo).
La presentazione potrà essere effettuata all’Agenzia delle Entrate, in via telematica direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario, dal 28 aprile fino al 30 giugno 2022.
Per i soggetti che hanno usufruito della definizione agevolata delle somme contenute negli avvisi bonari il termine è il 30 giugno o, se successivo, entro 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.
Le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva, nonché il modello e le specifiche tecniche, sono stati approvati, in attuazione del decreto 11 dicembre 2021 del ministero dell’Economia e delle Finanze, dal direttore dell’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 143438 del 27 aprile 2022 (scaricabile QUI).
Il provvedimento fissa anche le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali e le modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.
Chi deve presentare l’autodichiarazione. La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata da tutti gli operatori beneficiari degli aiuti che rientrano nel regime “ombrello”, elencati nell’art. 1, c. 13, D.L. n. 41/2021.
Attenzione: l’autodichiarazione non deve essere presentata dai soggetti che hanno ricevuto aiuti classificati nelle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework ma non riportati nel suddetto articolo 1 del D.L. 41/2021.
La presentazione non è obbligatoria per i soggetti che hanno già reso una dichiarazione sostitutiva in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso agli aiuti per i quali il relativo modello includeva l’autodichiarazione (come, ad esempio, l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo), a condizione che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli riportati nel suddetto articolo 1.
In tale ultimo caso, l’autodichiarazione deve essere presentata specificando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti nonché di quelli già indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva già presentata.
Attenzione: la dichiarazione va comunque presentata quando il beneficiario:
Come si presenta la dichiarazione. La dichiarazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario di cui all’art. 3, c. 3, D.P.R. n. 322/1998, mediante:
A seguito della presentazione della Dichiarazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
Si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i suddetti termini ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.
Quando si presenta la dichiarazione. L’autodichiarazione deve essere presentata dal 28 aprile al 30 giugno 2022.
I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata (di cui all’art. 5, c. da 1 a 9, D.L. n. 41/2021), devono inviare la dichiarazione entro il 30 giugno o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata (provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18 ottobre 2021, come modificato dal provvedimento del 3 dicembre 2021).
Nel caso in cui il suddetto termine cada successivamente al 30 giugno 2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell’art. 1, D.L. n. 41/2021 sono tenuti a presentare:
Attenzione: negli stessi periodi è possibile inviare una nuova dichiarazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima dichiarazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.
Cosa va indicato nella dichiarazione. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ha ad oggetto il rispetto da parte del dichiarante dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework. Per gli aiuti per i quali il dichiarante manifesta l’intenzione di fruire dei massimali di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework, la dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto il rispetto delle condizioni previste dalla suddetta Sezione 3.12.
Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalle predette Sezioni, occorre tenere conto delle misure fiscali elencate nel quadro A (avendo cura, per ogni misura, di barrare la casella corrispondente alla Sezione del Temporary Framework nel cui ambito l’aiuto deve considerarsi ricevuto), comprese tutte le altre misure agevolative riconosciute nell’ambito delle citate Sezioni 3.1 e 3.12, diverse da quelle espressamente elencate nella sezione I per le quali va compilata la sezione II “Altri aiuti”, del quadro A (come ad esempio, il credito d’imposta per le rimanenze di magazzino).
I massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 sono cumulabili. Pertanto, il massimale complessivo risulta essere pari a 11,8 milioni di euro, non per gli stessi costi ammissibili.
Risulta possibile “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.
Superamento massimali. Nella dichiarazione vanno indicati, tra l’altro, gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. Gli importi sono comprensivi degli interessi da recupero.
In assenza di nuovi aiuti a favore del beneficiario o nel caso in cui l’ammontare dei nuovi aiuti non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da recuperare deve essere effettivamente riversato.
Il riversamento volontario di quanto dovuto in restituzione, per superamento dei massimali, dovrà essere effettuato con modello F24 (con futura risoluzione saranno istituiti gli appositi codici tributo). In ogni caso, è esclusa la compensazione.
(Fonte: Ipsoa)
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