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ApprofondisciIn particolare, il decreto richiede ai beneficiari degli aiuti di presentare un’autocertificazione al Ministero, attestando l’importo totale degli aiuti ricevuti oltre i massimali definiti nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”. Tale autocertificazione deve essere presentata entro il 31 dicembre 2023.
Il decreto, pubblicato in collaborazione con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, fornisce le istruzioni per la verifica dei limiti e delle condizioni stabilite nella sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final, noto come “Quadro temporaneo”. Le disposizioni del decreto mirano a consentire al Ministero del Turismo, in collaborazione con gli enti fiscali competenti, di verificare il rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti e di recuperare eventuali sovvenzioni indebitamente percepite.
Gli aiuti devono essere autocertificati conformemente all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’autocertificazione deve attestare l’importo complessivo degli aiuti ricevuti oltre i massimali stabiliti nella sezione 3.1 del “Quadro temporaneo”.
L’importo massimo degli aiuti, conforme alle disposizioni della sezione 3.1, varia a seconda del periodo di ricezione degli aiuti:
Per determinare il rispetto dei massimali, si considerano le relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di “impresa unica” nelle questioni degli aiuti di Stato. L’autocertificazione deve essere presentata entro il 31 dicembre 2023.
Successivamente, il Ministero del Turismo emetterà un provvedimento per specificare il contenuto e le modalità tecniche di trasmissione dell’autocertificazione.
L’importo dell’aiuto che eccede il massimale dovrà essere restituito volontariamente dal beneficiario entro il 30 giugno 2024, insieme agli interessi di recupero calcolati secondo il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione europea del 21 aprile 2004, senza l’applicazione di sanzioni. Il Ministero fornirà in seguito indicazioni operative per la restituzione volontaria dell’importo dell’aiuto che supera i massimali.
Nel caso in cui la restituzione volontaria non avvenga, l’importo sarà detratto, senza l’applicazione di sanzioni, entro il 31 dicembre 2024, dagli aiuti di Stato di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in collaborazione con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali datato 31 maggio 2017, n. 115. Tale detrazione riguarderà gli aiuti successivamente ricevuti o concessi, ma non ancora percepiti dall’impresa, con l’aggiunta degli interessi di recupero accumulati fino alla data di disponibilità del nuovo aiuto.
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