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L’articolo 5 del Decreto Legge 145/2023, successivamente convertito nella Legge 191/2023, relativo alle “procedure di riversamento spontaneo del credito di imposta per attività di R&S,” ha prorogato al 30 luglio 2024 il termine per aderire alla sanatoria. Al contempo, i termini di decadenza per l’emissione degli atti di recupero dei crediti utilizzati nel 2016 e 2017 sono stati prorogati di un anno. Questo ritardo dovrebbe consentire alle imprese di valutare l’opportunità di aderire alla definizione agevolata, cercando nel frattempo di ottenere la certificazione di qualità secondo il Dpcm del 15 settembre 2023, che impedisce gli accertamenti fiscali. L’intento è lodevole, ma il fattore tempo svolge un ruolo cruciale.
Il Dpcm regola la certificazione di qualità per le attività di R&S, IT, design, ideazione estetica, transizione ecologica, e innovazione digitale 4.0, al fine di consolidare i relativi crediti d’imposta. Tuttavia, il provvedimento deve ancora essere integrato con i decreti direttoriali e le linee guida del Mimit. Sebbene la procedura sia facoltativa per le imprese, la certificazione convalidata dal ministero ha un’efficacia vincolante nei confronti dell’Agenzia, che non può contestare gli investimenti passati, presenti e futuri in tutti i menzionati settori. Questa tutela non si estende, tuttavia, ad altri requisiti giuridici, contabili e fiscali, con i poteri di controllo che rimangono intatti.
Inoltre, la procedura è di natura preventiva e non è più accessibile in presenza di una lite pendente o se nel frattempo vengono notificati atti impositivi o pvc relativi all’utilizzo dei crediti d’imposta. In teoria, anche il controllo formale della dichiarazione ex articolo 36-ter del Dpr 600/1973, con l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo, impedisce la certificazione di qualità secondo la Cassazione. Tuttavia, è improbabile che il riscontro cartolare possa essere utilizzato per la verifica delle questioni tecniche e giuridiche sottostanti.
Infine, il Dpcm riduce i tempi di risposta, anche se possono comunque dilatarsi fino a sei mesi. Il procedimento dovrebbe concludersi entro 90 giorni, salvo richiesta di documentazione integrativa da inviare entro 30 giorni, con una proroga possibile di altri 60 giorni. Molto dipende dal decorso del tempo e da eventuali atti bloccanti notificati durante la procedura di certificazione, il cui quadro normativo risulta ancora incompleto. In tal caso, i rimedi includono l’adesione al riversamento spontaneo entro luglio 2024 o il ricorso legale, ma l’impresa non potrà avvalersi della certificazione, salvo influenzare il giudice tramite soggetti indipendenti iscritti nell’istituendo albo.
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