Fotovoltaico e Transizione 5.0: la comunicazione che ti permette di sbloccare il credito d’imposta

Transizione 5.0 e impianti fotovoltaici: senza comunicazione al gestore, l’investimento resta incompleto

Tra le novità più rilevanti introdotte dal Piano Transizione 5.0, c’è un adempimento spesso sottovalutato: per accedere al credito d’imposta sugli impianti fotovoltaici, non è sufficiente completare i lavori. È obbligatoria la comunicazione formale al gestore di rete, condizione indispensabile per considerare fiscalmente concluso l’investimento.

Quando un impianto fotovoltaico è considerato “completato”?

Secondo il decreto, un intervento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è da considerarsi completato solo quando ricorrono due condizioni simultanee:

  1. Conclusione sostanziale dei lavori di installazione dell’impianto
  2. Trasmissione della comunicazione ufficiale al gestore di rete, secondo le modalità definite dal TICA (Testo integrato connessioni attive)

La comunicazione deve essere effettuata ai sensi degli articoli 10.6 e 10.6-bis della delibera ARERA ARG/elt 99/08, che disciplinano le connessioni alla rete elettrica.

Attenzione: il termine “completamento” non coincide con l’effettivo allacciamento e la messa in produzione, queste possono avvenire anche successivamente, entro 12 mesi dalla data di completamento.

Perché questa distinzione è così importante?

Il decreto chiarisce che la maturazione del credito d’imposta è legata alla data della comunicazione di completamento, non all’allacciamento dell’impianto.
Ciò significa che anche un impianto non ancora attivo può generare diritto all’agevolazione, se la comunicazione è stata eseguita correttamente.

Questo aspetto offre maggiore flessibilità alle imprese, soprattutto in caso di ritardi nei tempi di connessione da parte del gestore o in presenza di investimenti con attivazioni graduali.

Cosa deve contenere la comunicazione al gestore di rete?

La procedura è tutt’altro che una semplice formalità. Oltre alla trasmissione della comunicazione, occorre allegare:

  • Dichiarazione sostitutiva che attesti l’avvenuto completamento
  • Documentazione tecnica richiesta dal gestore
  • Attestazione di completamento per le opere di misura (se previste)

La prima comunicazione essere inviata al gestore di rete territorialmente competente (es. e-distribuzione, Terna, Areti, A2A, ecc.) immediatamente dopo la conclusione dei lavori.

I rischi di una comunicazione omessa o errata

Uno degli errori più frequenti è confondere questa comunicazione con altri adempimenti legati all’attivazione o alla gestione dell’impianto.

Se la comunicazione non viene effettuata nei termini o viene indirizzata in modo errato, l’investimento non risulta fiscalmente completato.
Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate potrebbe negare il riconoscimento del credito d’imposta, con il rischio di perdere interamente il beneficio.

Coordinamento tra fiscalisti e tecnici: la chiave del successo

Affinché l’accesso al Piano Transizione 5.0 vada a buon fine, è fondamentale che vi sia una sinergia operativa tra consulenti fiscali e progettisti/fornitori dell’impianto:

  • I tecnici devono assicurarsi che la comunicazione venga inviata tempestivamente
  • I fiscalisti devono verificare che la data rilevante ai fini fiscali sia correttamente tracciata

Senza questo coordinamento, anche un investimento correttamente eseguito rischia di non essere agevolato.

Conclusioni

La comunicazione al gestore di rete non è un passaggio secondario: rappresenta l’elemento determinante per l’ammissibilità al credito d’imposta nel quadro della Transizione 5.0.

Le imprese che riusciranno a gestire correttamente questa procedura, anche in contesti complessi, potranno massimizzare l’efficacia del proprio investimento in fotovoltaico, sfruttando appieno le opportunità offerte dal piano.

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