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Con il Decreto Ministeriale dell’8 agosto 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 agosto, diventano operative le modalità attuative dell’IRES premiale introdotta dalla Legge di Bilancio 2025. Il beneficio, valido esclusivamente per l’anno in corso, consiste in una riduzione dell’aliquota IRES di 4 punti percentuali, a favore delle imprese che effettuano specifici investimenti e rispettano determinate condizioni patrimoniali e occupazionali. L’agevolazione IRES premiale può essere cumulata con i crediti d’imposta legati agli investimenti in beni strumentali 4.0 e 5.0. La riduzione dell’aliquota IRES è riconosciuta però solo sulla quota di spesa effettivamente sostenuta dall’impresa, al netto di altri benefici già ottenuti.
L’agevolazione è accessibile alle imprese che:
Gli utili non distribuiti ai soci si considerano accantonati anche se utilizzati per coprire perdite, mentre gli acconti dividendi vengono considerati come distribuzione.
Per rientrare nel perimetro dell’IRES premiale, gli investimenti devono riguardare:
I beni devono essere interconnessi con i sistemi aziendali per almeno metà del periodo di sorveglianza previsto. In caso di investimenti legati al 5.0, devono assicurare:
Il D.M. 8 agosto 2025 chiarisce che l’IRES premiale può essere cumulata con altri incentivi fiscali, come i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali (4.0 e 5.0). Tuttavia, la riduzione dell’aliquota IRES si applica solo sulla quota di costo effettivamente sostenuta dall’impresa, cioè quella non coperta dal credito d’imposta.
Il decreto richiama il rispetto delle regole di cumulo già definite nei testi normativi di riferimento per i crediti d’imposta (legge 178/2020 e D.L. 19/2024), in particolare per quanto riguarda la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile e dell’IRAP.
Resta in sospeso, invece, la compatibilità tra IRES premiale e maxi-deduzione per nuove assunzioni (20% o 30% in base al profilo del lavoratore), introdotta dal D.Lgs. 216/2023 e prorogata fino al 2027. Secondo le interpretazioni attuali, però, le due misure sarebbero potenzialmente cumulabili.
Per facilitare il monitoraggio degli effetti di questa misura sul bilancio dello Stato, l’Agenzia delle Entrate istituirà specifici codici tributo per identificare i versamenti dell’imposta ridotta.
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