Crediti d’imposta: il MEF chiarisce cosa significa ‘inesistente’ e il ruolo delle certificazioni per tutelare le imprese

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), con un recente atto di indirizzo, ha fornito chiarimenti importanti sul concetto di credito d’imposta inesistente e sul ruolo delle certificazioni nella loro corretta fruizione.

Secondo quanto indicato dal MEF, un credito può essere definito “inesistente” solo se manca dei presupposti espressamente previsti dalla norma che lo istituisce o dalle fonti secondarie (ad esempio decreti ministeriali) richiamate dalla stessa. In altre parole, le caratteristiche che rendono un credito fruibile o meno devono essere rintracciate esclusivamente nella normativa istitutiva e nei suoi richiami diretti.

Non hanno invece valore determinante ai fini della qualifica di inesistenza ulteriori documenti di dettaglio, come manuali tecnici o linee guida, a meno che non siano richiamati esplicitamente dalla norma primaria. Questa precisazione ha particolare rilevanza per le contestazioni avanzate dall’Agenzia delle Entrate in relazione al credito d’imposta per ricerca e sviluppo, dove spesso sono stati utilizzati riferimenti a documenti come i manuali di Oslo e Frascati.

Il ruolo della certificazione: uno strumento di tutela

Un altro passaggio fondamentale riguarda le certificazioni rilasciate da soggetti qualificati. Tali certificazioni servono ad attestare che gli investimenti effettuati (o programmati) siano effettivamente riconducibili alle attività per le quali la legge prevede specifici crediti d’imposta.

Se ottenute prima della notifica di un processo verbale di constatazione, queste certificazioni possono rappresentare uno strumento di tutela concreto: qualora l’Agenzia delle Entrate contestasse il credito unicamente sotto il profilo della qualificazione tecnica dell’investimento, la contestazione stessa rischierebbe di essere giuridicamente nulla.

Il quadro normativo di riferimento per queste certificazioni è delineato dall’articolo 23 del D.L. 73/2022, che ha previsto l’istituzione di un albo dei certificatori, formalizzato con il D.P.C.M. del 15 settembre 2023. Da questo momento, le imprese hanno quindi la possibilità di dotarsi di certificazioni che possono prevenire – o neutralizzare – eventuali contestazioni basate solo sulla natura tecnica degli investimenti agevolati.

Implicazioni pratiche per le imprese

Queste precisazioni aprono anche scenari utili in ambito contenzioso: nelle cause già pendenti in cui viene contestata l’inesistenza del credito, è possibile richiedere a un certificatore qualificato un’attestazione da depositare successivamente in giudizio, rafforzando così la posizione dell’impresa.

In sintesi:

  • Un credito è “inesistente” solo se mancano i presupposti previsti dalla norma che lo istituisce o dai regolamenti espressamente richiamati.
  • Manuali e documenti tecnici non hanno valore vincolante, se non richiamati direttamente dalla legge.
  • Le certificazioni qualificate rappresentano uno strumento preventivo e difensivo per legittimare la corretta fruizione dei crediti e contrastare eventuali rilievi.

SA Finance affianca le imprese nella corretta gestione dei crediti d’imposta, supportandole anche nell’ottenimento delle certificazioni necessarie per tutelare il proprio diritto a beneficiare del credito.

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