Come gestire la cumulabilità nei modelli di comunicazione per la Transizione 5.0?

A differenza dei modelli utilizzati per il credito d’imposta ZES Unica Mezzogiorno, che permettono di indicare in dettaglio altre agevolazioni ricevute sugli stessi investimenti (per calcolare automaticamente l’ammontare effettivo del credito d’imposta ZES), i modelli “ex-ante” e “ex-post” 5.0 non offrono lo stesso livello di dettaglio.

La difficoltà principale riguarda come rappresentare, nel contesto dei modelli di comunicazione 5.0, le altre agevolazioni ricevute o richieste in precedenza, in modo da determinare correttamente il beneficio utilizzabile per la compensazione fiscale. In pratica, una volta inserito l’importo dell’investimento nel modello, il sistema calcola il valore del credito d’imposta esclusivamente sulla base della percentuale di risparmio energetico indicato, senza tenere conto delle altre agevolazioni e dei valori necessari per il calcolo del cumulo.

Facendo un esempio pratico, se un’impresa ha già ottenuto un credito ZES Unica e prenota un credito 5.0, il sistema potrebbe calcolare un credito 5.0 di €350.000, ma l’impresa si troverebbe a dover utilizzare un ammontare inferiore di risorse, pari a €140.000, che è la cifra effettivamente fruibile. In questo caso, si crea un disallineamento tra il credito dichiarato e quello effettivamente utilizzabile, e l’impresa dovrà elaborare un piano di compensazione dettagliato che rispetti le regole di cumulabilità.

Ad oggi, non sono stati forniti chiarimenti ufficiali su come gestire correttamente questa situazione all’interno dei modelli di comunicazione. Non essendo possibile modificare i modelli 5.0 per includere una mappatura di tutte le altre agevolazioni (come avviene per ZES Unica), una possibile soluzione potrebbe essere quella di indicare nei modelli di comunicazione la quota parte di investimento già nettizzata, ovvero il valore effettivo che può essere utilizzato per il credito d’imposta, tenendo conto delle normative di cumulo.

Secondo quanto previsto dall’art. 38 del DL n. 19/2024, il credito d’imposta deve essere calcolato sulla base dei “costi ammissibili” e non “sostenuti”. Pertanto, è possibile riportare un valore inferiore rispetto all’importo effettivo dell’investimento, rimandando alla documentazione contabile certificata la ricostruzione dei costi ammissibili e il calcolo giusto del credito d’imposta spettante.

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