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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha recentemente fornito indicazioni fondamentali riguardo alla gestione dei crediti d’imposta “inesistenti” e “non spettanti”, con un particolare focus sull’importanza della certificazione tecnica per le imprese. Questo atto di indirizzo rappresenta un passo importante, soprattutto in relazione al fatto che le certificazioni emesse da soggetti qualificati possono fungere da scudo contro eventuali contestazioni fiscali relative alla qualificazione dell’investimento.
Con l’Atto di indirizzo n. 18 del 1° luglio 2025, il MEF ha inteso fare chiarezza riguardo ai crediti d’imposta che sono stati indebitamente compensati. La questione è stata oggetto di numerosi interventi normativi, ma ora il MEF fornisce una guida più chiara, indicando le modalità di recupero dei crediti e facendo luce sulla distinzione tra i crediti “inesistenti” e quelli “non spettanti”. A questo proposito, le sanzioni variano a seconda del tipo di credito e della sua qualificazione.
Crediti d’Imposta “Inesistenti” e “Non Spettanti”: qual è la differenza?
I crediti d’imposta “inesistenti” includono quelli per i quali mancano i requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla normativa di riferimento, o quelli che sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, come la produzione di documenti falsi o simulazioni. I crediti “non spettanti”, invece, si dividono in tre categorie:
Questa distinzione ha implicazioni sia sul piano procedurale che su quello delle sanzioni. Ad esempio, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a emettere un atto di recupero entro termini specifici, che variano a seconda che si tratti di crediti inesistenti o non spettanti.
Certificazione Tecnica: Essenziale per Evitare Contestazioni
Un aspetto cruciale dell’Atto di indirizzo riguarda i crediti d’imposta legati a investimenti in ricerca e sviluppo (R&S), innovazione tecnologica, design e innovazione estetica. In passato, la mancanza di una qualificazione tecnica dettagliata ha causato problemi di applicabilità e contestazioni. Tuttavia, il MEF evidenzia che la certificazione tecnica, prevista dall’articolo 23 del DL 73/2022, può fungere da protezione contro contestazioni sul profilo della qualificazione dell’investimento.
Il MEF sottolinea che, in caso di verifica fiscale, la certificazione rilasciata da un soggetto qualificato può annullare un eventuale atto impositivo che contesti la qualificazione dell’investimento. Ciò significa che le imprese che si dotano di tale certificazione, anche retroattivamente, sono protette da sanzioni, a condizione che l’investimento sia stato effettivamente realizzato.
Conclusioni
Con l’Atto di indirizzo del 1° luglio 2025, il MEF ha rafforzato la certezza per le imprese che operano nel campo della ricerca e sviluppo, della transizione tecnologica e della sostenibilità, indicando chiaramente come la certificazione tecnica possa costituire un valido strumento di difesa nei confronti delle contestazioni fiscali. Le imprese che ricorrono a questa misura possono considerarsi protette da potenziali contestazioni future e, se correttamente documentato, possono beneficiare di uno scudo contro la riscossione di crediti d’imposta indebitamente compensati.
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