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Si tratta del credito d’imposta in favore di:
in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
Il credito d’imposta spetta a condizione che i beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Al fine di utilizzare il suddetto credito, i beneficiari sono tenuti a presentare all’Agenzia delle entrate un’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework.
In caso di locazione, l’articolo 28 comma 5-bis del decreto legge n. 34 del 2020 prevede che i soggetti beneficiari della misura possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione del credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.
I cessionari utilizzano il credito con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
La condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi deve sussistere anche se il credito d’imposta è “allocato” nella Sezione 3.1 (ferma restando, in tal caso, la deroga prevista dal comma 5, terzo periodo, dell’art. 28 del D.L. n. 34 del 2020).
L’Autodichiarazione necessaria al credito di imposta è inviata esclusivamente con modalità telematiche dall’11 luglio al 28 febbraio 2023, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.
L’Autodichiarazione è inviata dal 15 settembre 2022 al 28 febbraio 2023:
(Fonte: fiscoetasse)
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