Transizione 5.0: sono ammissibili gli impianti tecnici di servizio di alberghi ed esercizi commerciali

Con riferimento agli investimenti ammissibili, attraverso le nuove FAQ pubblicate il 2 novembre viene puntualizzato che gli impianti tecnici di servizio, qualora si configurino come impianti di produzione in senso proprio, risultano ammissibili al credito di imposta Transizione 5.0, nel caso in cui risultino dotati delle caratteristiche tecnologiche e realizzati in combinazione con componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici in grado di conseguire le riduzioni dei consumi richieste (non inferiore al 3% a livello di struttura produttiva o al 5% a livello di processo produttivo).

Questi impianti, infatti, sono riconducibili alla voce “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni.” del secondo gruppo dell’allegato A.

Restano comunque esclusi i sistemi di produzione di energia (ad esempio centrali termiche) salvo si tratti di sistemi di elettrificazione del calore alimentati da fonte rinnovabile, ammissibili in quanto impianti di autoproduzione previsti dall’art. 7, lettera c), del Decreto attuativo MIMIT-MEF 24 luglio 2024.

Ad esempio, risultano ammissibili gli impianti di illuminazione e climatizzazione alberghieri, ospedalieri e degli esercizi commerciali ove gestiti da appositi software di gestione efficiente dell’energia.

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