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Prestiti agevolati coperti dal Fondo Garanzia PMI, proroga 2022 con modifiche: copertura ridotta, da aprile con commissione e da luglio con valutazione

La Legge di Bilancio 2022 prosegue sulla strada del Decreto liquidità, ma con una serie di modifiche.

Il riferimento normativo sono i commi da 53 a 58 della legge 234/2021, che prorogano con modifiche alcune misure previste dall’articolo 13 del D.L. 23/2020 e prevedono nuove regole per i prestiti garantiti fino a 5 milioni di euro applicabili nel secondo semestre dell’anno.

I prestiti garantiti introdotti dal Decreto Liquidità sono stati prorogati fino al 30 giugno 2022. Si tratta di una deroga alle normali regole del Fondo PMI, che consente di attivarne la garanzia con semplificazioni procedurali e condizioni più favorevoli. La garanzia è concessa a titolo gratuito ma solo fino al 31 marzo. Dal primo aprile bisogna pagare una commissione (la Circolare 1/2022 del 12 gennaio non ne quantifica però l’importo, limitandosi a sottolineare che si tratta di una somma una tantum). Di seguito, le condizioni del finanziamento agevolato:

  • fino a 5 milioni di euro per ogni singola impresa. Sono ammesse le PMI fino a 250 dipendenti, e anche le midcap fra 250 e 499 dipendenti limitatamente a portafogli di nuovi finanziamenti a medio-lungo termine finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o programmi di investimento;
  • importo totale non oltre il doppio della spesa salariale annua, oppure il 25% del fatturato 2019, o ancora il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, per aziende medio-grandi fino a 499 dipendenti;
  • garanzia all’80%;
  • durata massima 8 anni (96 mesi);
  • modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità allegate al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 12 febbraio 2019: non si applica fino al 30 giugno 2022.

La proroga al 30 giugno riguarda anche gli enti non commerciali, gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Regole a parte per i prestiti fino a 30mila euro, regolamentati dalla lettera m dello stesso articolo 13 del decreto Liquidità. La novità in Manovra è la copertura ridotta all’80%. Originariamente era al 100% e senza valutazione di merito di credito. Poi dal luglio 2021 la garanzia è scesa al 90%. Ora la Legge di Bilancio prevede dal primo gennaio prestiti garantiti all’80% gratuitamente fino al 31 marzo, con commissione dal primo aprile.

Da luglio a dicembre 2022, l’importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione delle condizioni di ammissibilità stabilito dal MiSE. Le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite dal Fondo nella misura massima del 60%.

(Fonte: pmi.it)

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