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Il concetto di impresa unica

Il Registro Nazionale degli Aiuti interviene sul tema tramite una faq.

Un'”impresa unica” è un concetto definito dalla normativa dell’Unione Europea, in particolare dal regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “de minimis”. Questo regolamento stabilisce che si considera “impresa unica” un gruppo di imprese che, pur essendo legalmente indipendenti, sono collegate tra loro tramite specifiche relazioni che comportano un controllo comune o influenze reciproche significative.

In particolare, si definisce impresa unica l’insieme di imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni di collegamento, da verificare sia a monte che a valle dell’impresa richiedente l’incentivo e lungo tutta la catena di partecipazioni:

  • Partecipazioni azionarie: quando un’impresa possiede la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa.
  • Direzione comune: quando un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa.
  • Influenze economiche rilevanti: quando un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto o di una clausola dello statuto di quest’ultima.
  • Controllo incrociato: quando un’impresa, azionista o socia di un’altra impresa, controlla da sola, tramite un accordo con altri azionisti o soci, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese tra le quali sussiste una di queste relazioni per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un'”impresa unica“. Sono escluse da questa definizione le imprese il cui collegamento si realizza tramite un ente pubblico o imprese estere.

Il concetto di “impresa unica” è rilevante perché l’Unione Europea impone limiti sugli aiuti di Stato (in particolare, aiuti “de minimis”) che un’impresa può ricevere. Questi limiti si applicano all’intero gruppo di imprese considerate come un’unica entità economica, piuttosto che a singole entità giuridiche, per evitare che i beneficiari frammentino le loro operazioni in più entità per aggirare tali limiti. In pratica, identificare un'”impresa unica” significa aggregare tutte le imprese legate da tali relazioni in modo da considerarle come un singolo beneficiario degli aiuti di Stato. Questo consente una corretta applicazione delle norme sugli aiuti di Stato e garantisce la trasparenza e l’equità del loro utilizzo.

Il massimale degli aiuti de minimis deve essere, quindi, calcolato non in funzione di specifiche categorie di spesa, ma con riferimento a un’impresa unica o singola.

Secondo la normativa UE, il concetto di impresa tende a coincidere con la nozione di unità economica, secondo la quale un’impresa è un’attività economica, ovvero un insieme di risorse, mezzi e persone organizzati per produrre e vendere beni o servizi sul mercato. La forma o il modo in cui tale attività è organizzata non risultano rilevanti per la qualificazione di impresa.

Secondo la giurisprudenza prevalente, i regolamenti de minimis considerano come un’unica entità economica (impresa unica) diversi enti, anche se dotati di personalità giuridica distinta, tra i quali esista una relazione significativa (quota di controllo e altri legami funzionali, economici e organici). In altri termini, la nozione di “impresa unica” presuppone l’esistenza di un controllo di un’entità su un’altra e la possibilità di intervenire effettivamente, direttamente o indirettamente, nella gestione di quest’ultima.

Inoltre, è importante ricordare che, come indicato nel considerando n. 4 del nuovo regolamento de minimis 2831/2023, in vigore dal 1° gennaio 2024, all’interno del perimetro dell'”impresa unica” può rientrare anche un soggetto persona fisica che esercita un’attività economica, indipendentemente dal suo status giuridico e dalle modalità di finanziamento.

In considerazione di quanto sopra, il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) ha chiarito, tramite una FAQ, che le informazioni estratte dal RNA includono nel perimetro di impresa unica tutte le imprese controllate, controllanti e le controllate e controllanti di ciascuna di queste, oltre che le persone fisiche che, oltre a esercitare attività di controllo e maggioranza all’interno dell’impresa, svolgono anche un’attività economica.

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