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ApprofondisciCambio di regole per il bonus pubblicità. Nel biennio 2021-2022, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% per tutti gli investimenti pubblicitari effettuati. È quanto prevede il decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021, commi 10, 12 e 13).
Il decreto Sostegni bis, in primo luogo, proroga anche per il biennio 2021 e 2022 il regime speciale in vigore nel 2020, eliminando la distinzione venutasi a creare con la legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 608, della legge n. 178/2020). In particolare, a seguito della legge di Bilancio 2021, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta veniva concesso secondo un doppio regime:
Con il decreto Sostegni bis si riscrive il comma 1-quater dell’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017 (norma istitutiva dell’agevolazione), estendendo il regime straordinario anche per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive. Le nuove disposizioni corrette prevedono ora che, limitatamente agli anni 2021 e 2022, per entrambi i canali, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati.
Altra novità apportata con il decreto Sostegni bis riguarda gli investimenti agevolabili. Riprendendo quanto già previsto dalla disciplina speciale per il 2020, con la nuova disposizione si ammettono al credito d’imposta anche gli investimenti pubblicitari su radio e tv nazionali non partecipate dallo Stato.
A seguito delle modifiche intervenute, il decreto Sostegni bis prevede una nuova finestra temporale per la comunicazione per l’accesso al beneficio, che si aprirà dal 1° al 30 settembre 2021. Per espressa disposizione normativa, restano comunque valide le comunicazioni inviate dal 1° al 31 marzo 2021.
Si ritiene che, come avvenuto nel 2020, per le comunicazioni presentate durante il periodo 1-31 marzo 2021 il calcolo del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni. In ogni caso, chi vorrà ampliare i propri investimenti pubblicitari per utilizzare le nuove condizioni, dal 1° al 30 settembre 2021, potrà sostituire la prenotazione già inviata a marzo con una nuova.
Viene, inoltre, definito il budget disponibile per la misura.
In particolare, per ognuno dei due anni 2021 e 2022, il beneficio è concesso nel limite di:
Restano confermati tutti gli altri aspetti non derogati, disciplinati nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018).
(Fonte: Ipsoa)
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