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ApprofondisciLa precisazione arriva dalla circolare 9/E/2021 dell’Agenzia delle entrate. Le aziende possono ottenere più agevolazioni sullo stesso bene e il credito d’imposta è calcolato sull’ammontare totale della spesa sostenuta anche in caso di più incentivi.
L’Agenzia chiarisce che nell’ipotesi in cui le imprese abbiano beneficiato di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, per quanto riguarda la determinazione del costo del bene agevolabile l’importo è assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dei medesimi. L’ultimo periodo del comma 1059 della legge di bilancio 2021 prevede che il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi “è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive non porti al superamento del costo sostenuto”.
L’agevolazione risulta cumulabile con altre misure di favore insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto. Eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito di imposta possono derivare dalla circostanza che siano le discipline di tali altre misure di favore a prevedere un divieto di cumulo.
L’impresa deve individuare i costi riferibili ai beni oggetto di investimento ammissibili per le discipline agevolative cumulabili e assumere quali costi sono rilevanti ai fini del credito d’imposta. Deve calcolare il credito d’imposta teoricamente spettante e sommare tale importo a quello degli altri incentivi pubblici concessi sui medesimi investimenti. Il risultato di tale somma non deve superare il “costo sostenuto”, ovvero l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale il contribuente intende avvalersi del credito di imposta.
Nella sommatoria l’impresa deve tenere conto anche del beneficio ascrivibile alla non concorrenza del credito d’imposta alla formazione del reddito e della base imponibile Irap disposta dal penultimo periodo dello stesso comma 1059.
Quando la somma dell’importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, maggiorato del risparmio d’imposta, risulta minore o uguale al costo agevolabile, l’impresa può beneficare del credito di imposta per il suo intero importo. Qualora, invece, il risultato della somma fosse superiore, il contribuente sarà tenuto a ridurre corrispondentemente il credito d’imposta spettante in modo che non venga superato il limite rappresentato dal 100% dei costi sostenuti.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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