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ApprofondisciL’indicazione in più quadri del modello Redditi delle tante forme di sostegno corrisposte nel 2020 non dipende dall’Agenzia delle Entrate ma dalle norme in vigore. La mancata indicazione delle contribuzioni percepite non ha conseguenze sanzionatorie in ambito fiscale, ma potrebbe determinare l’illegittimità della fruizione del contributo. È questo il senso della risposta fornita nel corso di un question time in commissione Finanze alla Camera sulla compilazione della dichiarazione dei redditi in presenza di aiuti di Stato percepiti.
Il quesito (n. 5-06180) poneva l’attenzione sulla molteplicità di informazioni richieste in più quadri del modello Redditi 2021 in merito ai bonus erogati nel corso del 2020 per fronteggiare l’emergenza Covid-19, con conseguente ampia possibilità di errore da parte dei contribuenti ed eventuali oneri da ravvedimento. Gli interpellanti hanno chiesto al Mef se non ritenesse opportuno prevedere, da un lato, una riduzione (se non azzeramento) delle sanzioni e, dall’altro, una forma di integrazione automatica da parte dell’Agenzia degli eventuali dati mancanti nel modello dichiarativo ma disponibili nelle varie banche dati dell’amministrazione.
In risposta, viene in primo luogo sostenuto come l’indicazione dei contributi nei quadri che influiscono sulla determinazione degli imponibili si debba alla necessità di evitare che gli importi ricevuti (essendo presenti in contabilità) non vengano assoggettati a tassazione. Ad onor del vero, ciò accade solo per il quadro RF dei soggetti in contabilità ordinaria, perché negli altri quadri (RG, RE, LM, ecc.) il rischio non sussiste. Tanto è vero che in alcuni quadri (ad esempio RG) il dato viene indicato due volte, prima ad incremento e poi in diminuzione, a dimostrazione che il mancato inserimento non avrebbe conseguenze di sorta. Per quanto riguarda il quadro RU, l’indicazione si deve al fatto che molti aiuti sono stati riconosciuti sotto forma di credito d’imposta, la cui formazione e i cui utilizzi vanno monitorati da sempre in tale quadro, anche se le conseguenze di una mancata indicazione non incidono sulla legittimità della fruizione.
Il problema sorge principalmente per il quadro RS che, se già gli anni passati costituiva un problema compilativo non indifferente, quest’anno complicherà non poco il compito degli addetti ai lavori, come è facile comprendere confrontando la tabella dei codici da utilizzare con quella dell’anno scorso. La risposta ricorda che, trattandosi di aiuti fiscali “automatici” o “semiautomatici”, l’iscrizione nel registro nazionale aiuti di Stato (Rna) viene effettuata dall’Agenzia assumendo i dati dai modelli dichiarativi, tra cui, in particolare, alcune informazioni che, derivando dalla disciplina comunitaria, non sarebbero desumibili dalle banche dati a disposizione delle Entrate. La mancata indicazione degli aiuti percepiti nel modello dichiarativo (e non solo gli errori compilativi come si poteva desumere dalla risoluzione n. 26/E/2021), non incidendo sull’imponibile o sull’imposta e non arrecando pregiudizio ai controlli fiscali, non ha alcuna conseguenza di tipo sanzionatorio, anche se (e questo è preoccupante) la risposta ricorda che l’articolo 17, comma 2, del D.M. 115/2017 prevede che l’inadempimento degli obblighi di registrazione sul Rna determini l’illegittima fruizione dell’aiuto individuale.
Poiché, a quanto sembra, l’impegno di chi compila la dichiarazione non è evitabile, pare opportuno che, almeno, si forniscano istruzioni ampie e chiare sui dati richiesti: ad oggi il corretto adempimento di tali obblighi è pressoché impossibile.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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