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Nuova Sabatini: cumulabilità, investimenti agevolabili, importi massimi

Le precisazioni arrivano dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in una delle FAQ relative alla nuova disciplina della misura agevolativa in vigore dal 1° gennaio 2023.

Dal 1° gennaio 2023 è entrata in vigore la nuova disciplina della nuova Sabatini.

Con le nuove regole, dettate con la circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022, ha fatto il suo debutto la Sabatini Green, la misura istituita dalla legge di Bilancio 2020 a supporto di investimenti finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. La nuova linea di intervento si affianca alle linee “classiche” per gli investimenti ordinari e per gli investimenti 4.0.

Tra i chiarimenti forniti, di particolare importanza quelli che riguardano la cumulabilità dei contributi nuova Sabatini con altre agevolazioni. Dalle risposte del Ministero si evince che la nuova Sabatini è cumulabile con altre misure pubbliche, ma occorre distinguere se queste costituiscono o meno aiuti di Stato.

In particolare, nel caso di aiuti di Stato, inclusi quelli concessi a titolo di “de minimis”, tale cumulo non dovrà portare al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione, in base ai regolamenti di esenzione pertinenti in funzione dell’attività svolta dall’impresa beneficiaria.

Nello specifico, la nuova Sabatini è cumulabile:

  • con il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione applicabile per settore;
  • con le agevolazioni previste dal conto energia, nel rispetto dei limiti contemplati dall’art. 26, D.Lgs. n. 28/2011 e dai regolamenti di esenzione applicabili al settore specifico;
  • con gli interventi previsti all’interno del PNRR nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione applicabile per settore e fatte salve le specifiche disposizioni normative che regolano le singole misure finanziate all’interno del PNRR, nonché il rispetto del divieto di doppio finanziamento, conformemente a quanto evidenziato nella circolare RGS del MEF del 14 ottobre 2021, n. 21 e ulteriormente chiarito nella circolare RGS del MEF del 31 dicembre 2021, n. 33.

Con riguardo invece alla cumulabilità con altre misure pubbliche che non costituiscono aiuti di Stato non ci sono limiti di cumulo. I contributi Nuova Sabatini sono pertanto fruibili unitamente a tutte le misure fiscali di carattere generale. Il Ministero specifica che non costituisce un aiuto di Stato e, pertanto, non trovano applicazioni i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina Nuova Sabatini, il credito di imposta per investimenti in beni strumentali.

Il cumulo, tuttavia, non dovrà determinare il superamento del costo di acquisizione.

Una delle novità della nuova disciplina entrata in vigore dal 1° gennaio 2023 riguarda l’importo massimo dei finanziamenti concedibili alla singola impresa.

Un’impresa può presentare più domande di agevolazione a diversi soggetti finanziatori purché relative a programmi d’investimento diversi e a condizione che il valore complessivo dei finanziamenti per singola impresa non superi i 4 milioni di euro, fermo restando quanto previsto per imprese operanti nel settore della pesca e acquacoltura (per i quali non possono essere concessi aiuti a favore di progetti con spese ammissibili superiori a 2 milioni di euro, né aiuti di importo superiore a 1 milione di euro per beneficiario e per anno).

Per la verifica del rispetto del limite di 4 milioni di euro rileva l’importo complessivo di tutti i finanziamenti già ammessi alle agevolazioni riferiti all’impresa beneficiaria, anche se relativi a domande presentate antecedentemente al 1° gennaio 2023, per i quali non siano ancora scaduti i termini di durata come comunicati dal soggetto finanziatore in sede di stipula dei relativi contratti.

Ciò significa che alla data di scadenza del contratto di finanziamento comunicata in sede di stipula, il plafond si ripristinerà per l’importo corrispondente. Nel caso in cui ad una singola domanda di accesso alle agevolazioni corrispondano più contratti di finanziamento, il plafond si ripristinerà, per l’importo complessivamente contrattualizzato sulla domanda, alla scadenza dell’ultimo termine di durata dei contratti stipulati. Ai fini del ripristino del plafond, non rileva invece la data dell’eventuale estinzione anticipata dei contratti di finanziamento.

Il nuovo sistema del plafond mobile rimette in gioco le imprese che hanno già saturato il limite di 4 milioni di euro dei finanziamenti ottenibili. Secondo le “vecchie” disposizioni (circolare direttoriale 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss.mm.ii.), invece, esaurito il plafond l’impresa non poteva più accedere alle agevolazioni.

Con riguardo agli investimenti agevolabili, il Ministero ha precisato che nel caso di domande che prevedano programmi di investimento “misti” (ad esempio, un programma di “investimenti in beni strumentali” e “investimenti green”), non è ammissibile la variazione dell’importo degli investimenti realizzati per singola linea di intervento.

Non sono infatti concedibili agevolazioni per spese eccedenti quelle indicate in domanda dall’impresa in corrispondenza di ciascuna delle linee d’intervento e per spese imputate su linee di intervento diverse rispetto all’articolazione prevista nel provvedimento di concessione.

Eventuali spese che non presentino i requisiti d’ammissibilità previsti per la relativa linea di intervento indicata nel provvedimento di concessione non sono in ogni caso ammissibili a valere sulle altre linee di intervento.

Ad esempio nel caso di domanda relativa a un programma che preveda 50.000 euro di “investimenti in beni strumentali” e 50.000 euro di “investimenti green”, non è possibile realizzare un investimento con 30.000 euro di “investimenti in beni strumentali” e 70.000 euro di “investimenti green”, non potendo verificarsi un incremento del contributo concesso per “investimenti green” e non potendo essere riconosciute quali “investimenti in beni strumentali” le spese imputate su una linea d’intervento diversa rispetto all’articolazione prevista nel provvedimento di concessione.

In tal caso, l’investimento agevolabile avrebbe importo pari a 80.000 euro: 30.000 euro di spese per “investimenti in beni strumentali” e 50.000 euro di spese per “investimenti green”.

Altro chiarimento fornito riguarda gli impianti di produzione energetica.

Il Ministero afferma che sono ammissibili alle agevolazioni gli impianti di produzione energetica, quali, ad esempio, impianti fotovoltaici, di cogenerazione, minieolico o micro-generatori.

L’acquisto di un impianto di produzione energetica è considerato ammissibile solo nel caso di beni classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dell’art. 2424 del codice civile, non corrispondenti quindi ad impianti infissi al suolo. Non sono pertanto ammissibili gli impianti ascrivibili in bilancio alla voce B.II.1, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti eolici di qualsivoglia entità.

Il singolo acquisto di un impianto di produzione di energia è ammissibile solo per le imprese che svolgono attività di produzione di energia elettrica classificata con codice Ateco 35.11. Per le imprese che svolgono attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, invece, il singolo acquisto di un impianto di produzione di energia è ammissibile se a fonti rinnovabili.

Per le imprese che svolgono attività diverse dalle precedenti, l’acquisto di un impianto di produzione energetica, per risultare ammissibile, deve far parte di un più ampio programma di investimento che deve risultare organico e funzionale, nonché coerente con l’attività svolta dall’impresa, e riconducibile ad una delle tipologie di investimento previste nei regolamenti unionali applicabili per settore.

In caso di domande a valere sulla linea di intervento Sabatini green, l’ammissibilità di spese per impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili è subordinata al rispetto dei requisiti previsti per tale linea di intervento. Pertanto, laddove l’impresa non sia in possesso alla data di presentazione della richiesta di erogazione di un’idonea certificazione ambientale di processo, tutti i beni rientranti fra gli “investimenti green”, compresi gli impianti di produzione energetica, dovranno essere corredati delle idonee certificazioni ambientali di prodotto/autodichiarazioni ambientali, tra quelle indicate nella circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022.

Quanto ai mezzi di trasporto, il Ministero chiarisce che rientra tra le spese ammissibili l’acquisto di mezzi mobili, a condizione che si tratti di beni strumentali nuovi di fabbrica ad uso produttivo correlati all’attività svolta dall’impresa, afferenti un’unità locale della PMI e strettamente funzionali alla realizzazione di un programma d’investimenti configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento unionali di riferimento. Ne consegue che non sono agevolabili i mezzi che, a prescindere dalla categoria di omologazione, siano utilizzabili per il trasporto privato di persone, così come individuati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2006, fatti salvi i casi in cui tali beni siano strettamente correlati allo svolgimento dell’attività economica agevolata (ad esempio, attività di scuola guida o di trasporto con taxi).

Il Ministero specifica, inoltre, che non è ammissibili la sostituzione di un mezzo obsoleto con un veicolo “euro 6” in quanto si configura come mera sostituzione di un bene esistente.

Tra i chiarimenti forniti, la precisazione che le spese per infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (EVC) sono ammissibili a condizione che si tratti di beni strumentali classificabili alle voci B.II.2 e B.II.3 dell’attivo dello stato patrimoniale, diversi dagli impianti infissi al suolo, nel caso di programmi di investimento relativi ad attività economica afferente alla gestione delle stazioni di ricarica elettrica (codice ATECO 35.14), così come nel caso di imprese che svolgano differente attività economica, ma che acquistino tali beni nell’ambito e a servizio di un più ampio programma di investimenti, organico e funzionale, coerente con l’attività economica svolta dall’impresa e riconducibile ad una delle tipologie di investimento previste nei regolamenti unionali applicabili per settore.

(Fonte: Ipsoa)

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