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ApprofondisciIn particolare, il regolamento apporta modifiche agli allegati I e II del regolamento CE 852/2004, sull’igiene dei prodotti alimentari.
ALLEGATO I – PRODUZIONE PRIMARIA.
ALLERGENI ALIMENTARI.
La prima modifica apportata al regolamento è legata alla questione degli allergeni alimentari. Gli allergeni sono un aspetto divenuto fondamentale negli anni scorsi, che ha portato a modifiche sostanziali nell’etichettatura, con il Regolamento UE 1169/2011, e nella gestione dei prodotti alimentari.
Uno studio dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare del 2014 aveva concluso che tra il 3% e il 4% della popolazione soffra di allergie alimentari. A tal proposito, nella parte A, sezione II, dell’allegato I, il Regolamento UE 2021/382 si è sentito in dovere di specificare la gestione degli allergeni nelle fasi di raccolta, trasporto e magazzinaggio durante la produzione primaria, inserendo il punto 5 bis, che recita:
“Le attrezzature, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 non devono essere utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di alimenti che non contengono tali sostanze o prodotti a meno che tali attrezzature, veicoli e/o contenitori non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti”.
ALLEGATO II – REQUISITI GENERALI IN MATERIA DI IGIENE APPLICABILI A TUTTI GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL’ALLEGATO I).
INTRODUZIONE.
Il regolamento UE 2021/382 modifica e sostituisce l’introduzione dell’allegato II del regolamento CE 852/2004, inserendo i riferimenti ai nuovi punti aggiunti nell’allegato, il punto V bis e il punto XI bis di cui parleremo nei successivi paragrafi.
PUNTO V BIS – RIDISTRIBUZIONE DEGLI ALIMENTI.
La Commissione europea ha promosso negli anni scorsi strategie di sostenibilità, con lo scopo di impattare positivamente il futuro dell’ambiente. Uno dei principali approcci che caratterizzano il cosiddetto Green Deal europeo è la strategia Farm to Fork, dal produttore al consumatore. Tra i vari elementi considerati dal Green Deal, una menzione va fatta per lo spreco alimentare. La riduzione degli sprechi alimentari è un punto cruciale della strategia di sostenibilità e ha come cardine il recupero e la ridistribuzione delle eccedenze alimentari. Una possibile strada è quella delle donazioni alimentari che, tuttavia, devono essere gestite anche per quanto concerne l’igiene e la sicurezza alimentare.
A tal proposito, all’interno dell’allegato II, dopo il capitolo V, è stato inserito il capitolo V bis, che recita:
“Gli operatori del settore alimentare possono ridistribuire alimenti a fini di donazione alimentare alle seguenti condizioni:
Gli operatori del settore alimentare che manipolano gli alimenti di cui al punto 1 devono valutare se gli alimenti non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
Anche all’interno dell’allegato II, il Regolamento UE 2021/382 inserisce il punto 9, relativo ai veicoli e/o contenitori utilizzati per la gestione delle sostanze che provocano allergie o intolleranze.
CULTURA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE.
L’ultima modifica apportata dal Regolamento UE 2021/382 riguarda la cultura della sicurezza alimentare.
L’argomento è, senza dubbio, attuale ed è stato esaminato e applicato sia dagli standard volontari di prodotto, sia dalla nuova revisione del Codex. La cultura della sicurezza alimentare è necessaria affinché ogni attore della filiera comprenda l’importanza del proprio impegno a fornire alimenti salubri, sicuri e idonei.
Per queste ragioni, dopo il capitolo XI è inserito il seguente capitolo XI bis:
“CAPITOLO XI bis Cultura della sicurezza alimentare. Gli operatori del settore alimentare devono istituire e mantenere un’adeguata cultura della sicurezza alimentare, e fornire prove che la dimostrino, rispettando i requisiti seguenti:
L’impegno da parte della dirigenza deve comprendere le azioni seguenti:
L’attuazione della cultura della sicurezza alimentare deve tenere conto della natura e delle dimensioni dell’impresa alimentare”.
(Fonte: Csqa)
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