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Fondo Pmi: approvate le modifiche alle condizioni di ammissibilità del Fondo di garanzia

Priorità a imprese femminili, start up innovative e operazioni Sabatini, obbligo di esposizione di una targa in caso di utilizzo di fondi UE, accordi transattivi ammissibili con il pagamento di almeno il 15% del debito residuo.

Sono alcuni degli aspetti che emergono dal decreto 3 ottobre 2022 recante “Approvazione delle modifiche e delle integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, con il quale il Mise ha approvato le disposizioni operative adottate da Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale per la concessione della garanzia del Fondo per le Pmi nella seduta del 27 maggio 2022.

Priorità e tempistiche.

Alle richieste di garanzia presentate per operazioni Nuova Sabatini, operazioni finanziarie concesse a favore delle imprese femminili e delle start-up innovative è riconosciuta una priorità nell’istruttoria e nella delibera.
Nel caso di operazioni finanziarie non ancora deliberate dal soggetto finanziatore alla data di presentazione della richiesta di ammissione, l’operazione finanziaria deve essere deliberata entro il termine improrogabile di 3 mesi dalla data di approvazione da parte del Consiglio di gestione.

I fondi europei.

Sulle operazioni finanziarie a valere sui fondi UE vengono svolti controlli e verifiche orientate all’accertamento della loro coerenza e conformità. Le imprese devono conservare, per un periodo non inferiore ai 3 anni successivi alla chiusura del programma operativo di riferimento, la documentazione giustificativa della spesa, i documenti accessori e la documentazione comprovante quanto dichiarato in sede di domanda iniziale. Devono inoltre informare il pubblico della sovvenzione ottenuta, con le modalità previste dalla vigente normativa sui fondi strutturali e di investimento europei.

La revoca.

Gli istituti finanziatori, in caso di insolvenza del cliente, devono iniziare le procedure di revoca e tentare il recupero, dandone dimostrazione al fondo di garanzia. Devono comprovare quanto fatto condividendo il deposito del decreto ingiuntivo e insinuandosi al passivo. Al fine di tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il Fondo, gli istituti finanziatori devono inserire negli atti di avvio delle azioni di recupero la precisazione che l’operazione è assistita dalla garanzia del fondo pubblico ex legge 662/1996 e che, a seguito dell’escussione della stessa, il fondo acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi sulla impresa.

Accordi transattivi.

Le proposte di accordi transattivi possono essere formulate dalle imprese che hanno ricevuto i finanziamenti garantiti e non li hanno rimborsati in tutto o in parte, ovvero dai garanti a liberazione, anche parziale, della propria garanzia fideiussoria. Tra tali accordi possono essere ricompresi anche quelli rivenienti dalle procedure sulla crisi. Le proposte di accordi transattivi devono essere presentate entro i termini previsti per la richiesta di escussione e devono prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 15% del debito complessivo residuo. La presentazione al gestore del fondo, da parte dei soggetti richiedenti, di proposte di accordi transattivi interrompe i termini previsti per la richiesta di escussione.

(Fonte: Il Sole 24 Ore)

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