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ApprofondisciA partire dalla mattinata di lunedì 29 aprile, le aziende interessate possono inviare il modulo specificato nel decreto Mimit del 24 aprile, debitamente compilato e firmato digitalmente, all’indirizzo PEC designato dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Si prevede che l’Agenzia delle Entrate ripristini la piena funzionalità delle compensazioni per i crediti relativi agli anni 2023 e 2024.
Nel sito del GSE è stato reso disponibile, sempre nella giornata di lunedì 29 aprile, il modulo per comunicare i dati sugli investimenti 4.0 (commi da 1057-bis a 1058-ter della legge 178/2020) e sulle attività di ricerca e sviluppo (commi 200 e seguenti della legge 160/2019). Questa comunicazione riguarda gli investimenti avviati dal 30 marzo scorso e quelli effettuati nel 2023 fino al 29 marzo 2024 (per la ricerca e sviluppo solo nel periodo specificato).
La comunicazione, richiesta sia per gli investimenti iniziati dopo il 30 marzo (ex ante) che per quelli già effettuati (ex post), è un requisito per poter usufruire dei crediti e deve precedere la presentazione del modello F24. Il modulo deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante e inviato via PEC.
Non sono fornite ulteriori istruzioni nel comunicato del GSE rispetto a quanto indicato nel decreto direttoriale, il che lascia dubbi su alcuni dettagli da inserire nel modulo, soprattutto riguardo al periodo di realizzazione degli investimenti.
Il modulo editabile accessibile dal sito del GSE non specifica esplicitamente la forma “MM-AAAA” per il periodo di realizzazione degli investimenti, a differenza di quanto indicato nel modulo allegato al decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Tuttavia, i campi per questi dati sono a compilazione libera, consentendo di inserire il periodo nel formato mese-anno (ad esempio “04-2024 / 12-2024”), senza che ciò sembri avere conseguenze sostanziali.
Con l’apertura del canale per l’invio dei moduli, l’Agenzia delle Entrate dovrà ripristinare la piena operatività delle compensazioni per i codici tributo “6936” e “6937” (anni 2023 e 2024) e per i codici “6938”, “6939” e “6940” (anno 2024). Il blocco precedentemente imposto non riguardava i crediti derivanti dagli investimenti in beni materiali effettuati nel 2022 o entro il 30 novembre 2023, a condizione che fossero prenotati nel 2022. Per tali investimenti, non è richiesta alcuna comunicazione prima della compensazione.
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