Ricerca e sviluppo, sanatoria con saldo e stralcio al 50%
I termini per aderire verrebbero estesi dal 31 ottobre 2024 al 31 dicembre 2024. Non solo la lunga d...
ApprofondisciL’articolo 38, relativo alla Transizione 5.0, è stato modificato durante il processo di esame alla Camera dei Deputati, istituendo e regolamentando il piano Transizione 5.0.
In particolare, viene introdotto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per tutte le imprese residenti nel territorio italiano che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive nel corso degli anni 2024 e 2025, nell’ambito di progetti di innovazione finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, secondo le condizioni, misure e limiti di spesa stabiliti dalle norme pertinenti.
Le disposizioni includono, tra l’altro:
Durante l’esame alla Camera, è stato precisato il contenuto della comunicazione telematica necessaria per accedere al beneficio, stabilendo che la certificazione rilasciata da un valutatore indipendente debba attestare solo la riduzione dei consumi energetici ottenibile tramite gli investimenti agevolabili, senza considerare l’ammissibilità del progetto di investimento o il completamento degli investimenti stessi.
Inoltre, sono state specificate le disposizioni di rango secondario per l’attuazione della disciplina, che includono la definizione del costo massimo ammissibile degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in termini di euro per kilowatt e dei sistemi di accumulo in termini di euro per kilowattora.
Il comma 3 dell’articolo in questione stabilisce che non possono beneficiare dell’agevolazione le imprese che si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o che sono coinvolte in altre procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267), dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) o da altre leggi speciali, o che siano oggetto di procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni. Sono altresì escluse le imprese soggette a sanzioni interdittive ai sensi delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231).
Per le imprese ammesse al credito d’imposta, simile al precedente credito d’imposta, l’ottenimento del beneficio è comunque subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili a ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il comma 4 dell’articolo identifica gli investimenti ammissibili. Le disposizioni richiamano beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio dell’impresa come definiti negli allegati A e B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono integrati nel sistema aziendale di gestione della produzione o nella rete di fornitura.
Rispetto alle normative precedenti, si richiede che attraverso questi investimenti ammissibili si ottenga complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva situata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento, o alternativamente, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.
È chiarito che, ai fini dell’agevolazione, rientrano tra i beni strumentali immateriali anche i software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che permettono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o che introducono meccanismi di efficienza energetica tramite la raccolta e l’elaborazione dei dati, inclusi quelli provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding), qualora specificamente previsti dal progetto di innovazione. Inoltre, i software relativi alla gestione aziendale sono inclusi se acquistati insieme ai software, sistemi o piattaforme sopra menzionati.
Il comma 5 chiarisce che, all’interno dei progetti di innovazione che portano a una riduzione dei consumi energetici come descritto sopra, sono anche ammissibili:
Ai sensi del comma 7, il credito d’imposta è riconosciuto secondo le seguenti modalità:
Per gli investimenti effettuati tramite contratti di locazione finanziaria, si considera il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Per gli investimenti in beni immateriali (come definiti nell’allegato B alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232) utilizzati tramite soluzioni di cloud computing, ovvero con risorse di calcolo condivise e connesse, si considera anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.
Il comma 8 prevede un aumento della misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento come segue:
Il comma 10 stabilisce che le imprese devono presentare, tramite modalità telematica utilizzando un modello standardizzato fornito dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), una documentazione apposita per accedere al contributo.
A seguito delle modifiche apportate dalla Camera, la documentazione richiesta è specificata nel comma 11, lettera a), anziché richiedere genericamente l’intera documentazione del comma 11. La lettera a) del comma 11 riguarda la certificazione emessa da un valutatore indipendente secondo criteri e modalità definite dalle norme di attuazione. Questa certificazione, rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attesta ex ante la riduzione dei consumi energetici ottenibile attraverso gli investimenti agevolabili.
Inoltre, il soggetto gestore, dopo aver verificato la completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, tramite modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l’elenco delle imprese che hanno richiesto validamente l’agevolazione e l’importo del credito prenotato, garantendo che l’importo totale dei progetti approvati per la prenotazione non superi il limite di spesa.
Per l’utilizzo del credito, le imprese inviano al GSE comunicazioni periodiche sull’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, secondo modalità stabilite dal decreto di attuazione. Basandosi su queste comunicazioni, viene determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, entro il limite massimo di quello prenotato.
Quando l’impresa completa l’investimento, deve comunicarlo al GSE. Questa comunicazione deve includere, a pena di decadenza, la certificazione di cui al comma 11, lettera b), ovvero la certificazione rilasciata da un valutatore indipendente, che attesta ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Successivamente, il GSE trasmette all’Agenzia delle entrate, utilizzando modalità telematiche concordate, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’importo relativo del credito d’imposta utilizzabile per la compensazione tramite F24, come previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il comma 11 subordina il riconoscimento del contributo alla presentazione di certificazioni specifiche emesse da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità definiti dal decreto di attuazione (decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17), che attesti:
Durante l’esame alla Camera, sono stati aggiunti due nuovi commi (11-bis e 11-ter), nei quali viene dettagliato il contenuto della seconda parte dell’originario comma 11. In particolare, il decreto di attuazione deve definire i requisiti, inclusi quelli relativi all’indipendenza, all’imparzialità, all’onorabilità e alla professionalità, dei soggetti autorizzati a rilasciare tali certificazioni.
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