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Credito d’imposta 5.0: il Decreto convertito in legge

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge numero 56 del 2024, la quale converte il Decreto numero 19 del 2024.

L’articolo 38, relativo alla Transizione 5.0, è stato modificato durante il processo di esame alla Camera dei Deputati, istituendo e regolamentando il piano Transizione 5.0.

In particolare, viene introdotto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per tutte le imprese residenti nel territorio italiano che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive nel corso degli anni 2024 e 2025, nell’ambito di progetti di innovazione finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, secondo le condizioni, misure e limiti di spesa stabiliti dalle norme pertinenti.

Le disposizioni includono, tra l’altro:

  • Requisiti per ottenere i benefici e soggetti esclusi;
  • Tipologie di investimenti agevolabili;
  • Misura e calcolo delle agevolazioni;
  • Condizioni per l’accesso ai benefici, incluse le certificazioni attestanti la riduzione dei consumi energetici e l’effettiva realizzazione degli investimenti;
  • Modalità di utilizzo del credito di imposta e sua compatibilità con altri incentivi;
  • Procedure di controllo;
  • Implementazione e gestione di una piattaforma informatica per il monitoraggio e il controllo dei benefici.

Durante l’esame alla Camera, è stato precisato il contenuto della comunicazione telematica necessaria per accedere al beneficio, stabilendo che la certificazione rilasciata da un valutatore indipendente debba attestare solo la riduzione dei consumi energetici ottenibile tramite gli investimenti agevolabili, senza considerare l’ammissibilità del progetto di investimento o il completamento degli investimenti stessi.

Inoltre, sono state specificate le disposizioni di rango secondario per l’attuazione della disciplina, che includono la definizione del costo massimo ammissibile degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in termini di euro per kilowatt e dei sistemi di accumulo in termini di euro per kilowattora.

Il comma 3 dell’articolo in questione stabilisce che non possono beneficiare dell’agevolazione le imprese che si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o che sono coinvolte in altre procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267), dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) o da altre leggi speciali, o che siano oggetto di procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni. Sono altresì escluse le imprese soggette a sanzioni interdittive ai sensi delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, simile al precedente credito d’imposta, l’ottenimento del beneficio è comunque subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili a ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il comma 4 dell’articolo identifica gli investimenti ammissibili. Le disposizioni richiamano beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio dell’impresa come definiti negli allegati A e B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono integrati nel sistema aziendale di gestione della produzione o nella rete di fornitura.

Rispetto alle normative precedenti, si richiede che attraverso questi investimenti ammissibili si ottenga complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva situata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento, o alternativamente, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

È chiarito che, ai fini dell’agevolazione, rientrano tra i beni strumentali immateriali anche i software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che permettono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o che introducono meccanismi di efficienza energetica tramite la raccolta e l’elaborazione dei dati, inclusi quelli provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding), qualora specificamente previsti dal progetto di innovazione. Inoltre, i software relativi alla gestione aziendale sono inclusi se acquistati insieme ai software, sistemi o piattaforme sopra menzionati.

Il comma 5 chiarisce che, all’interno dei progetti di innovazione che portano a una riduzione dei consumi energetici come descritto sopra, sono anche ammissibili:

  • Gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, escluse le biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Per quanto riguarda i moduli fotovoltaici, sono considerati ammissibili solo quelli che rispettano determinati requisiti territoriali e qualitativi definiti nel decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181. Tali investimenti contribuiscono al calcolo del credito d’imposta per il 120% e 140% del loro costo, rispettivamente;
  • Le spese per la formazione del personale, considerate aiuti compatibili con il mercato interno, come definite nel regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea. Queste spese sono ammissibili fino al 10% degli investimenti effettuati nei beni materiali e immateriali e nei beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, fino a un massimo di 300.000 euro. Le attività formative devono essere svolte da soggetti esterni designati dalla disciplina secondaria o dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy come previsto nel comma 17, secondo le modalità stabilite.

Ai sensi del comma 7, il credito d’imposta è riconosciuto secondo le seguenti modalità:

  • Il 35% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • Il 15% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • Il 5% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro, fino a un limite massimo di costi ammissibili di 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Per gli investimenti effettuati tramite contratti di locazione finanziaria, si considera il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Per gli investimenti in beni immateriali (come definiti nell’allegato B alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232) utilizzati tramite soluzioni di cloud computing, ovvero con risorse di calcolo condivise e connesse, si considera anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.

Il comma 8 prevede un aumento della misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento come segue:

  • Al 40%, 20% e 10% nel caso di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6%, o alternativamente, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%, ottenuta attraverso gli investimenti nei beni materiali e immateriali come definito nel comma 4;
  • Al 45%, 25% e 15% nel caso di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10%, o alternativamente, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%, ottenuta attraverso gli stessi investimenti nei beni.

Il comma 10 stabilisce che le imprese devono presentare, tramite modalità telematica utilizzando un modello standardizzato fornito dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), una documentazione apposita per accedere al contributo.

A seguito delle modifiche apportate dalla Camera, la documentazione richiesta è specificata nel comma 11, lettera a), anziché richiedere genericamente l’intera documentazione del comma 11. La lettera a) del comma 11 riguarda la certificazione emessa da un valutatore indipendente secondo criteri e modalità definite dalle norme di attuazione. Questa certificazione, rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attesta ex ante la riduzione dei consumi energetici ottenibile attraverso gli investimenti agevolabili.

Inoltre, il soggetto gestore, dopo aver verificato la completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, tramite modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l’elenco delle imprese che hanno richiesto validamente l’agevolazione e l’importo del credito prenotato, garantendo che l’importo totale dei progetti approvati per la prenotazione non superi il limite di spesa.

Per l’utilizzo del credito, le imprese inviano al GSE comunicazioni periodiche sull’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, secondo modalità stabilite dal decreto di attuazione. Basandosi su queste comunicazioni, viene determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, entro il limite massimo di quello prenotato.

Quando l’impresa completa l’investimento, deve comunicarlo al GSE. Questa comunicazione deve includere, a pena di decadenza, la certificazione di cui al comma 11, lettera b), ovvero la certificazione rilasciata da un valutatore indipendente, che attesta ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Successivamente, il GSE trasmette all’Agenzia delle entrate, utilizzando modalità telematiche concordate, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’importo relativo del credito d’imposta utilizzabile per la compensazione tramite F24, come previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il comma 11 subordina il riconoscimento del contributo alla presentazione di certificazioni specifiche emesse da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità definiti dal decreto di attuazione (decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17), che attesti:

  • ex ante, la riduzione dei consumi energetici ottenibile attraverso gli investimenti nei beni specificati nel comma 4;
  • ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità con quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Durante l’esame alla Camera, sono stati aggiunti due nuovi commi (11-bis e 11-ter), nei quali viene dettagliato il contenuto della seconda parte dell’originario comma 11. In particolare, il decreto di attuazione deve definire i requisiti, inclusi quelli relativi all’indipendenza, all’imparzialità, all’onorabilità e alla professionalità, dei soggetti autorizzati a rilasciare tali certificazioni.

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