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ApprofondisciFondo attività chiuse: chi può accedere e come ai contributi a fondo perduto
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 7 ottobre 2021, è stato pubblicato il decreto 9 settembre 2021, che individua i soggetti beneficiari, l’elenco delle attività che hanno diritto al contributo, l’ammontare dell’aiuto concedibile e le modalità di erogazione.
Il fondo mette a disposizione complessivamente 140 milioni di euro, di cui una quota, pari a 20 milioni di euro, è destinata, in via prioritaria, in favore delle attività che alla data del 23 luglio 2021 – data di entrata in vigore D.L. n. 105/2021 – risultino chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.L. n. 19/2020.
Il regime di aiuti dovrà essere però approvato dalla Commissione europea. Dopodiché il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con apposito provvedimento dovrà definire le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per l’accesso ai contributi.
I soggetti beneficiari si possono dividere in due categorie.
Nella prima rientrano i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che alla data del 23 luglio 2021 (data di entrata in vigore D.L. n. 105/2021), svolgevano, come attività prevalente (comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle Entrate), un’attività che risulta chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. n. 19/2020, rappresentate dalle attività individuate dal codice ATECO 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili”.
La seconda categoria comprende i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore D.L. n. 73/2021) svolgevano come attività prevalente (comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle Entrate), una delle 27 attività individuate con i codici Ateco 2007 elencati nell’allegato al decreto, rispetto alla quale dichiarano, nell’istanza di accesso al contributo, di aver registrato, per effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. 19/2020, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge 106/2021, di conversione del D.L. 73/2021), la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni.
Ai fini dell’ammissibilità agli aiuti, alla data di presentazione dell’istanza, i soggetti devono:
- essere titolari di partiva IVA attiva prima della data del 23 luglio 2021 (data di entrata in vigore D.L. n. 105/2021), ovvero, per i soggetti rientranti nella seconda categoria, prima della data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore D.L. n. 73/2021);
- essere residenti o stabiliti del territorio dello Stato;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019.
Il contributo varia a seconda del soggetto beneficiario.
Per discoteche, sale da ballo, night club e simili (codice Ateco 93.29.10), titolari di partita IVA attiva prima del 23 luglio 2021, il contributo è riconosciuto fino a un massimo di 25.000 euro per ciascun soggetto beneficiario.
Per gli altri soggetti (titolari di partita IVA attiva prima del 26 maggio 2021) l’importo del beneficio dipende dai ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta 2019. In particolare, l’aiuto è pari a:
- 3.000 euro nel caso di ricavi e compensi fino a 400.000 euro, compresi i richiedenti di nuova costituzione con ricavi/compensi pari a zero;
- 7.500 euro nel caso di ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro;
- 12.000 euro nel caso di ricavi e compensi superiori a un milione di euro.
Qualora la dotazione finanziaria al netto dei 20 milioni di euro riservati alle discoteche, sale da ballo, night club e simili (codice Ateco 93.29.10), titolari di partita IVA attiva prima del 23 luglio 2021 non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino a un importo di 3.000 euro, l’Agenzia delle Entrate provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi.
Il contributo:
- sarà corrisposto dall’Agenzia mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza;
- non concorre alla formazione del reddito e dell’IRAP, né rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 61 e 109 comma 5 del TUIR.
Codici Ateco delle attività economiche ammesse al Fondo:
- 47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
- 49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
- 56.21.00 Catering per eventi, banqueting
- 59.14.00 Attività di proiezione cinematografica
- 79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
- 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
- 85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi
- 90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
- 91.02.00 Attività di musei
- 91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
- 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
- 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
- 93.11.10 Gestione di stadi
- 93.11.20 Gestione di piscine
- 93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti
- 93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi
- 93.13 Gestione di palestre
- 93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici
- 93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
- 93.29.30 Sale giochi e biliardi
- 93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
- 96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico
- 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie
(Fonte: Ipsoa)
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